Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30619 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30619 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 10832-2012 proposto da:
BALSAMO CIRO BCSCRI59D20A064L, DI MASO ANTONIO,
VOLPICELLI VINCENZO, LAEZZA RAFFAELE, CAPUTO
RAFFAELE, tutti elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA ASMARA 26, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
CESARO, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO
PARISI, ADRIANO VITUCCI, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2017
3773

contro

COMUNE DI AFRAGOLA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
ARENULA 34 presso lo studio dell’avvocato GENNARO
TERRACCIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 20/12/2017

ANTONIO MESSINA, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 6823/2011 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/11/2011 R.G.N.

2087/2008.

Camera di consiglio del 28.9.2017 n.32 del ruolo
RG n.10832/12
Presidente: Napoletano – estensore :Miglio

RG. 10832/2012

che con sentenza in data 16.11.2011, la Corte di Appello di Napoli ha riformato la
sentenza del Tribunale della medesima città, con la quale era stata accolta la
domanda proposta da Ciro Balsamo ed altri quattro dipendenti a tempo indeterminato
del Comune di Afragola, inquadrati in categoria C, diretta ad ottenere l’inquadramento
nel profilo professionale di, istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, essendosi
qualificati tra i primi idonei non vincitori del concorso bandito dall’ente locale per la
copertura di 9 posti di tale ultima categoria con decorrenza economica e giuridica dal
1.1.2005, con conseguente condanna del Comune al pagamento delle differenze
retributive maturate oltre accessori. Affermavano i ricorrenti che nonostante la
intervenuta vacanza di posti di istruttore direttivo dell’Area tecnica (categoria 1)
riconosciuta nella deliberazione di G.C. n138 del 30.12.2004, il Comune di Afragola
non aveva provveduto allo scorrimento della graduator ia , sebbene questa fosse
ancora efficace;

che avverso tale sentenza Ciro Balsamo, Antonio Di Maso, Vincenzo Volpicelli,
Raffaele Laezza e Raffaele Caputo hanno proposto
ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito il Comune di Afragola con controricorso;
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 360
comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione al divieto di “nova” ex art. 345 comma 2 c.p.c. e la
nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione del
contraddittorio, sostenendo che le eccezioni proposte dal Comune con riferimento alla
erronea applicazione delle disposizioni dell’art. 1, commi 95 e 98 della legge n. 311
del 2004 avrebbero introdotto un nuovo “thema decidendum” in appello, non essendo
state in alcun modo dedotte nel giudizio di primo grado;

RILEVATO

2. con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione di
norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360, comma
1, n. 3 c.p.c.) con specifico riferimento alla errata applicazione ed interpretazione
dell’art. 1, commi 33 e 98, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria del 2005) e
del D.P.C.M. del 15.2.2006- violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del CCNL del
comparto Regioni-Autonomie Locali del 31 marzo 1999, come confermato dall’art. 9
del CCNL del 5 ottobre del 2001. In particolare, affermano che il divieto di assunzione

concorso interno;

1.1. il primo motivo è inammissibile sotto il profilo del difetto di autosufficienza, in
quanto la mancata trascrizione degli atti processuali (memoria difensiva di primo
grado e ricorso in appello) non consente al collegio la verifica della denunciata novità
del “thema decidendum”.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la censura di violazione
o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare – ai
fini del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso- anche gli elementi fattuali
in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (ex plurimis Cass. n.
9888 del 2016);

2.1. il secondo motivo è infondato .
Questa Corte intende dare continuità all’orientamento già espresso, in fattispecie
analoga, nella sentenza n. 25264 del 2016, secondo il quale “in base a consolidato
indirizzo della Corte Costituzionale, l’art. 97, quarto comma, Cost. prescrive che anche
il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta ‘l’accesso ad un nuovo posto
di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di
reclutamento, alla regola del pubblico concorso” (Corte cost. sentenze n. 37 del 2015;
194 del 2002; ex plurimis , inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 e 108 del 2011, n.
150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 159 del 2005, n. 34 del 2004, n. 218 e n. 194 del
2002, n. 1 del 1999). Sulla scorta dei principi enucleati dalla giurisprudenza
costituzionale sull’art. 97 Cost., le Sezioni Unite di questa Corte – in sede di
interpretazione dei limiti e della portata della riserva alla giurisdizione amministrativa
di legittimità prevista dall’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 – hanno
affermato il principio in base al quale il termine assunzione deve essere
estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono
destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni, quando sono dirette a
realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro, con l’attribuzione

posto dalla legge n. 311 del 2004 non sia applicabile alla c.d. progressione verticale o

di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente (S.U. nn.
8522 del 2012, 9164 del 2006).”
Ne consegue che rientra nel divieto di nuove assunzioni, di cui all’art. 1, commi 33 e
98 della legge n. 311 del 2004, il passaggio, a seguito di concorso interno, dalla
categoria C a quella immediatamente superiore D;
3. per le esposte motivazioni, il ricorso deve essere rigettato;
4. la circostanza che questa Corte si sia pronunciata su fattispecie analoga a quella in

compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 28 settembre 2017

esame in epoca successiva alla data di proposizione del ricorso giustifica la integrale

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