Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30618 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.S. (OMISSIS), in proprio e quale legale

rappresentante della SOC. LO SPUNTINO S.R.L. P.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 SC A INT.4,

presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAUCERI CORRADO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CERANESI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso lo

studio dell’avvocato CASANOVA STEFANIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROSSO SEBASTIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4220/2005 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

il 21/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato PAFUNDI GABRIELE difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17.4.04 A.S., in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della società Lo Spuntino s.r.l. proponeva opposizione avverso l’ordinanza, emessa il 18.3.04 dal Comune di Ceranesi, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di Euro 15.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione del D.Lgs. n. 531 del 1992, art. 2, lett. g) ed art. 3, lett. c) (produzione e commercializzazione di conserve ittiche in stabilimento riconosciuto non idoneo e non riconosciuto ai sensi della direttiva CEE n. 91/943 del 22.7.91). Resisteva il Comune, in persona del Sindaco del Comune di Ceranesi.

Con sentenza 6.10.2005 il G.O.T. del Tribunale di Genova respingeva l’opposizione rilevando che il ricorrente era ben consapevole di dover presentare istanza alla ASL (OMISSIS) per l’ottenimento del bollino CEE, avendo dichiarato che, per la commercializzazione dei prodotti a base di pesce, avrebbe presentato domanda; evidenziava, inoltre, che il Comune aveva dato conto dei criteri seguiti nella determinazione della sanzione, quantificata in misura pari alla metà del massimo edittale. Avverso tale sentenza A.S. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune di Ceranesi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 nonchè degli artt. 139 e 112 c.p.c.; la violazione contestata non era stata validamente notificata entro il termine perentorio di 90 giorni dall’accertamento del fatto in quanto il relativo verbale non gli era stata notificato presso la sua residenza , ma nel domicilio lavorativo, a persona non convivente con il destinatario dell’atto medesimo;

2) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 531 del 1992, art. 2, lett. G); art. 3, lett. C); art. 7, comma 3 e art. 9, comma 4 nonchè insufficiente motivazione sul punto; detta normativa non poteva applicarsi alla società ricorrente in quanto la ASL (OMISSIS) della Regione Liguria, organo deputato al controllo degli stabilimenti produttivi di prodotti a base di pesce, interpellato dalla ricorrente, aveva affermato, come da comunicazione 17.12.2003, che non era necessario applicare le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 531 del 1992, essendo sufficiente l’autorizzazione sanitaria sindacale ai sensi della L. n. 283 del 1962;

3) violazione e/ o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 in quanto, a fronte di dette assicurazioni della ASL, doveva escludersi la sussistenza di qualsiasi colpevolezza del S. per l’illecito contestato;

4) nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione circa il mancato accoglimento delle istanze istruttorie svolte con memoria 3.1.2005, dirette a provare, mediante prova testimoniale, che la società ricorrente aveva ricevuto rassicurazioni da parte dei funzionari della ASL (OMISSIS), sul fatto che non fosse necessario, per il tipo di attività svolta da parte ricorrente, l’autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 537 del 1992.

In relazione a quanto eccepito dal ricorrente nella memoria difensiva, in ordine al difetto di autorizzazione del sindaco del Comune resistente a stare in giudizio, osserva il Collegio, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è soltanto il Sindaco, non essendo necessaria l’autorizzazione della giunta municipale a stare in giudizio (S.U. n. 10099/2007; n. 18062/2010).

Quanto al primo motivo di ricorso si rileva che la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 rientra tra i vizi che inficiano il procedimento amministrativo e non quello giudiziario e, quindi, non è possibile esaminare gli atti. La sentenza impugnata ha dato atto di aver rigettato l’eccezione sulla nullità della notifica del verbale di contestazione dell’illecito amministrativo con provvedimento del 28.9.2004 di cui il ricorrente ha omesso di riportare il tenore, ai fini dell’autosufficienza del ricorso.

Va, comunque, evidenziato che, in base all’art. 139 c.p.c., comma 20, la notificazione può avvenire, in assenza del destinatario, mediante consegna di copia dell’atto a persona di famiglia, anche non convivente nè addetto all’ufficio o all’azienda, dovendosi ritenere che i soggetti legati da vincoli familiari, che si trovino nei luoghi indicati dall’art. 139 c.p.c. e che accettino di ricevere la copia, siano idonei a curare la sollecita consegna al destinatario, in forza della solidarietà connessa con detti vincoli e del dovere giuridico conseguente all’accettazione della notifica(Cass. n 5761/97; n. 1331/2000).

Prive di fondamento sono le censure sub 2) e 3), da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione logica; la sentenza impugnata ha dato conto, con adeguata motivazione, che, avuto riguardo alla nota del 25.9.03, “il ricorrente era ben consapevole di dover presentare istanza alla ASL (OMISSIS) per l’ottenimento del bollino CEE, quando dichiarava che per la commercializzazione dei prodotti a base di pesce avrebbe presentato tale domanda”, nè la nota della ASL del 17.12.03 era idonea ed escludere la colpevolezza del S., trattandosi di organo deputato solo a svolgere compiti di prevenzione in materia igienico-sanitaria.

L’ultimo motivo di ricorso è privo di autosufficienza, stante la mancata trascrizione dei capitoli di prova di cui si lamenta la mancata ammissione da parte del giudice.

Il ricorso, alla stregua di quanto osservato, va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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