Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30618 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 25/11/2019), n.30618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7694-2018 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO ROMAGNOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 6847/2017 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 16/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Ancona ha rigettato, confermando la pronuncia di primo grado la domanda volta al riconoscimento del diritto alla protezione internazionale proposta dal cittadino del Ghana, K.T.S..

A sostegno della decisione la Corte ha affermato che le dichiarazioni del ricorrente oltre a non essere circostanziate sono relative a vicende private e legate alla giustizia ordinaria (estrazione mineraria illegale) che non integrano le condizioni nè del rifugio nè della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Il ricorrente è risultato anche privo del documento d’identità anche se le narrate circostanze del suo allontanamento dal paese d’origine non avrebbero impedito di esserne fornito.

La situazione generale del Ghana non integra le condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Viene escluso infine il possesso delle condizioni per il riconoscimento del diritto ad ottenere un permesso di natura umanitaria e si esclude l’autonoma azionabilità del diritto d’asilo costituzionale.

Il cittadino straniero propone due motivi di ricorso preceduti dall’istanza di sospensiva.

Sull’istanza di sospensiva la Corte di cassazione è priva di potestas iudicandi D.L. n. 13 del 2017, ex art. 6, comma 13, convertito nella L. n. 46 del 2017.

In relazione al primo motivo nel quale si denuncia un vizio di motivazione per non essere stato considerato che nessuno nè in sede di Commissione nè in udienza ha chiesto al ricorrente di precisare le ragioni della mancanza del documento d’identità di cui ci si deve privare quando si affronta il viaggio in mare come condizione per intraprendere il viaggio stesso. Inoltre le ragioni dell’allontanamento non sono privatistiche perchè i problemi legati all’estrazione dell’oro, bloccata per favorire le ragioni di una multinazionale cinese avevano dato a forti proteste dei lavoratori con interventi della polizia e caccia all’uomo. Da questa situazione il ricorrente ha deciso di allontanarsi per il rischio concreto di una carcerazione per quattro anni. Dunque la vicenda narrata è strettamente connessa al contesto socio politico ghanese caratterizzato da forme di sfruttamento dei giacimenti auriferi consentiti a società multinazionali d’accordo con il Governo e a danno della popolazione locale. Anche il sito “Viaggiare Sicuri” ne dà atto. (fonte del 5/2/2018).

Il motivo è inammissibile perchè mira a rappresentare una situazione di fatto diversa da quella che risulta dall’esame del materiale istruttorio compiuto dalla Corte d’Appello. In particolare la Corte non ha soltanto qualificato private le vicende narrate ma le ha anche ricondotte alla “giustizia ordinaria” così ritenendo non integrata la condizione prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) (condizione detentiva inumana e degradante) e ha svolto un’indagine specifica sulle condizioni generali con riferimento alle criticità allegate. Infine la fonte indicata nel ricorso è successiva all’accertamento svolto dal giudice di merito.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 1 bis, per non essere stato informato il ricorrente della possibilità di svolgere il colloquio davanti al Plenum della Commissione territoriale. La censura è manifestamente infondata alla luce del seguente principio ormai consolidato:

“In tema di richiesta di protezione internazionale, l’omissione dell’avvertenza allo straniero in merito alla possibilità di essere sentito dall’organo collegiale, anzichè da un singolo componente della speciale commissione amministrativa territoriale, non dà luogo alla nullità dell’audizione, che è pienamente consentita anche in forma monocratica, a meno che il difetto dell’avvertenza di legge – di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 1 bis – abbia cagionato al richiedente asilo una specifica e sicura lesione dei suoi diritti fondamentali, circostanza che deve essere allegata in modo puntuale, e denunciata in sede di prima impugnazione giurisdizionale”. Nella specie non risulta prospettata alcuna concreta violazione del diritto di difesa derivante dall’omesso avvertimento.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Avvocatura Generale dello Stato da liquidarsi in E 2100 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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