Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30618 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30618 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

ORDINANZA

sul ricorso 22686-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3736

BRATTI STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato
SABINA CICCOTTI,

che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CHRISTIAN LUCIDI,
procura speciale notarile in atti;

giusta

Data pubblicazione: 20/12/2017

- resistente con procura –

avverso la sentenza n. 951/2012 della CORTE D’APPELLO

di ANCONA, depositata il 16/10/2012 R.G.N. 55/2009.

RG. 22686/2013

RILEVATO
che, con la sentenza n. 951/2012, la Corte di appello di Ancona ha
confermato la pronuncia emessa il 29.1.2008 dal Tribunale di Ascoli
Piceno con la quale era stata dichiarata la nullità della clausola di
apposizione del termine al contratto intercorso tra Stefania Bratti e
Poste Italiane spa, dal 2.1.2003 al 31.3.2003 (poi prorogato), ai sensi

dell’art. 1 del D.Igs n. 368/2001 per “ragioni di carattere sostitutivo
correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del
personale addetto al servizio di smistamento/trasporto Polo
Corrispondenza Marche – Umbria assente nel periodo …”, ed era stata
condannata la società all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro da
considerarsi a tempo determinato, mentre ha riformato la suindicata
pronuncia in ordine agli aspetti risarcitori determinando in otto
mensilità della retribuzione globale di fatto l’indennità dovuta ex art.
32 legge n. 183/2010;

che avverso tale decisione Poste Italiane spa ha proposto ricorso per
cassazione affidato a cinque motivi;

che l’intimata ha resistito chiedendone il rigetto;
che il P.G. non ha formulato richieste;
che le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1372, comma 1 e 2 cc e la nullità del
provvedimento (art. 360 n. 3 e 4 cpc) per avere la Corte territoriale
errato nel non ritenere verificata la risoluzione consensuale tacita del
rapporto; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 245,
421, 437 cpc, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte
distrettuale erroneamente ritenuto che non era stato provato il nesso
causale tra l’assunzione della Bratti e l’esigenza della società non
considerando che i capitoli di prova articolati erano idonei a provare la
specificità dell’esigenza inserita nella causale; 3) la violazione e falsa

I

+-

applicazione dell’art. 1419 cc (art. 360 n. 3 cpc) per essere stata
disposta, quale conseguenza del’invalidità della clausola di apposizione
del termine, la conversione del rapporto a tempo indeterminato; 4) la
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 604/1966
(art. 360 n. 3 cpc) per non avere la Corte di appello proceduto ad una
concreta ed espressa analisi dei criteri di cui al citato art. 8 e per avere
escluso l’applicabilità del limite massimo di sei mensilità; 5) la
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 legge n. 183/2010 nonché

n. 5 cpc) per essere stata erroneamente riconosciuta anche la
rivalutazione monetaria e perché gli accessori non avrebbero potuto
decorrere che dalla sentenza;

che, per motivi di pregiudizialità logico-giuridica, vanno esaminati
preliminarmente i motivi concernenti la legittimità della clausola del
termine apposto al contratto a tempo determinato di cui è causa;

che

il secondo motivo è fondato: invero, sotto il profilo

dell’ammissibilità della censura, va sottolineato, in primo luogo, che la
ricorrente ha indicato specificamente le circostanze oggetto della
prova, provvedendo alla loro trascrizione al fine di consentire, in sede
di legittimità, il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi,
delle prove stesse in ossequio al principio dell’autosufficienza del
ricorso; in secondo luogo, deve rilevarsi che la richiesta di ammissione
dei suddetti capitoli, già formulati in primo grado, era stata reiterata in
appello;

che, quanto all’indagine sulla fondatezza della doglianza, va osservato
che la Corte distrettuale, non consentendo, nel caso in esame,
l’espletamento della prova per testi, è incorsa nelle dedotte violazioni
di legge perché le circostanze articolate rivestivano il carattere della
decisività -in ordine alla dimostrazione sulla specificità dell’esigenza
inserita nella causale di cui al contratto impugnato e, quindi, sulla
verifica del nesso causale tra l’assunzione e la applicazione della Bratti
presso il CPO di Ascoli Piceno- in quanto indicavano i lavoratori assenti,
le ragioni delle sostituzioni e le lavorazioni cui erano addetti attraverso
il riferimento agli allegati mod. 70P;

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la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 429 comma 3 cpc (art. 360

che, pertanto, per quanto sopra considerato, il secondo motivo deve
essere accolto, assorbito l’esame degli altri, con cassazione della
sentenza in relazione alla censura accolta e rinvio alla Corte di appello
di Ancona, in diversa composizione, che verificherà, anche alla luce
delle questioni il cui esame è stato ritenuto assorbito, la legittimità del
termine apposto al contratto provvedendo, altresì, alla regolazione
delle spese del presente giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di
appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere
anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 28 settembre 2017.

P.Q.M.

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