Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30617 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE

OROLOGI 14/A, presso lo studio dell’avvocato RANIERI MASSIMO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato QUARZO GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 (Avvocatura

Comunale), presso lo studio dell’avvocato MARZOLO RICCARDO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32828/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 21/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16.12.2004 S.A. proponeva opposizione avverso l’ordinanza notificatagli dal Comune di Roma il 16.11.2004, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di Euro 6.197,00, a titolo di sanzione amministrativa per violazione del D.L. n. 109 del 1992, art. 2 in quanto “il listino prezzi degli alimenti non riportava l’indicazione della vendita di prodotti surgelati”.

L’opponente eccepiva:

l’illegittimità della contestazione della violazione in quanto effettuata al ricorrente sia in qualità di trasgressore che di responsabile in solido;

la tardività del provvedimento impugnato e, nel merito, l’assenza dei presupposti della violazione contestata. Si costituiva il Comune di Roma resistendo ai motivi di opposizione.

Con sentenza 13.7. 2005 il Giudice di Pace di Roma rigettava l’opposizione compensando fra le parti le spese di lite; rilevava l’inapplicabilità al procedimento che si conclude con l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione, ex L. n. 689 del 1981, del termine di trenta giorni previsto dalla L. n. 241 del 1990 in tema di decisione del ricorso impugnato dinanzi al sindaco, dovendosi applicare, per la comunicazione del provvedimento impugnato, il termine di anni cinque dalla violazione, L. n. 68 del 1981, ex art. 28;

ravvisava la sussistenza della violazione contestata, avuto riguardo alla “ratio” del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 2 diretta ad evitare che l’acquirente dei prodotti messi in vendita cadesse in errore “circa la provenienza, la tipologia e la conservazione dei prodotti”.

Avverso tale sentenza il S. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Roma. (motiv. Semplif. Ex D.P.R. 20 marzo 2011).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 e della L. n. 689 del 1981, art. 28, erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto applicabile, per la comunicazione dell’ordinanza impugnata il temine quinquennale decorrente dalla violazione, L. n. 689 del 1981, ex art. 28; era, infatti, facoltà del Comune, L. n. 241 del 1990, ex art. 2, comma 2 prevedere un termine diverso da quello dì trenta giorni entro cui concludere il procedimento di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 18 per la emissione dell’ordinanza ingiunzione, con la conseguenza che doveva imputarsi al Comune la tardività con cui era stata emessa e notificata l’ordinanza stessa (dopo 4 anni e 11 mesi dalla contestazione);

2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, artt. 2 e 16 nonchè del D.Lgs. n. 110 del 1992 e della L. n. 689 del 1981, art. 1; il Giudice di Pace aveva applicato la disciplina relativa alla etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari, regolata dal D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 2 includendo in tali ipotesi il “listino prezzi”; la disciplina da applicare nella specie era, invece, quella di cui al D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 16 prevista per la “vendita di prodotti sfusi” e che “per le preparazioni alimentari pronte per cuocere”, richiede soltanto che “l’elenco degli ingredienti “sia tenuto bene in vista;

la contestazione dell’illecito era, inoltre, illegittima, avendo gli agenti accertatori fatto riferimento a “prodotti surgelati” senza ulteriori specificazioni; peraltro, la sentenza impugnata, in violazione del principio di legalità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 1 aveva applicato la disciplina del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 2 come modificata dal D.Lgs. n. 181 del 2003, non considerando che il riferimento alle modalità di “conservazione” del prodotto(fresco o surgelato) non figurava nel testo di legge vigente all’epoca della contestazione. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte la disposizione di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile “ratione temporis”, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 bis convertito dalla L. n. 80 del 2005, secondo cui detto termine è di 90 giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti disciplinati dalla L. n. 689 del 1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve( S.U. n. 9591/2006; n. 8763/2010). Del pari infondato è la seconda censura posto che, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 2, “l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità,sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso” e che, secondo il testo vigente della disposizione medesima (come modificata dal D.Lgs. n. 181 del 2003, “i divieti e le limitazioni suddette valgono anche per la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”. Il Giudice di Pace ha, pertanto, correttamente applicato la normativa vigente all’epoca della commissione dell’illecito contestato, posto che le disposizioni suddette miravano a sanzionare comportamenti idonei ad indurre in errore il consumatore sulla natura del prodotto alimentare pubblicizzato anche mediante il listino prezzi, da ritenersi ricompreso nella nozione di pubblicità. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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