Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30617 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Domenico – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4494/2017 R.G. proposto da:

S.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Nadia Prosperi e

dall’Avv. Nicola Marcone, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, Piazza Dell’Orologio, n. 7;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ufficio

scolastico regionale per la Toscana, rappresentati e difesi

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,

via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 107/2016,

pubblicata il 25 gennaio 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre

2018 dal Consigliere Emilio Iannello;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale Dott. Mistri Corrado, che ha chiesto

dichiararsi inammissibile il ricorso o in subordine il rigetto dello

stesso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto, con atto notificato in data 28/4/2008, da S.S. avverso la sentenza n. 1242/2007 del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento danni dalla stessa proposta contro le amministrazioni in epigrafe per l’illegittima esclusione dal concorso per soli titoli a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per la classe 56^, indetto con D.M. 24 giugno 1992.

Ha infatti rilevato che la sentenza del tribunale “pronunciata all’udienza del 9/3/2007 e depositata il 14/3/2007”, in quanto emessa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., comma 2, si considera pubblicata con la sottoscrizione del verbale di udienza da parte del giudice estensore e da tale momento decorre quindi il termine lungo ex art. 327 c.p.c., comma 1, per l’impugnazione.

Ha respinto di contro la tesi dell’appellante secondo cui la sentenza è stata pronunciata ai sensi dell’art. 281-quinquies c.p.c., comma 2, in quanto smentita dagli atti e dai verbali di causa, i quali altresì – ha rilevato – smentiscono seccamente l’allegazione secondo cui all’udienza del 9/3/2007 sarebbe stata data lettura del solo dispositivo.

3. Avverso tale decisione S.S. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resistono le amministrazioni intimate, depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 281-sexies, 327 e 133 c.p.c..

Rileva che nel caso di specie il dispositivo reca la data d’udienza del 9/3/2007 mentre la motivazione è del 14/03/2007 e la sua comunicazione del 19/3/2007; sostiene che pertanto non può nella specie applicarsi l’art. 281-sexies c.p.c., secondo il quale il giudice deve dare contestuale lettura del dispositivo della motivazione, bensì l’art. 281-quinquies c.p.c., “per il principio di specialità ed in rapporto con l’art. 133 c.p.c., che consente di ritenere pubblicata la sentenza solo con la sottoscrizione del verbale e della concisa esposizione delle ragioni di diritto”.

Rileva che:

– alla precedente udienza del 26/1/2007, il giudice monocratico di primo grado aveva rinviato per discussione, in ordine alla questione di giurisdizione, senza alcun riferimento all’art. 281-sexies c.p.c. e riservando all’esito della nuova udienza la concessione dei termini richiesti;

– le parti avevano quindi provveduto, rispettivamente, al deposito di comparsa conclusionale e alla precisazione delle conclusioni; la sentenza venne quindi pronunciata a seguito di trattazione “mista” ex art. 281-quinquies c.p.c., con deposito della sentenza entro i successivi 30 giorni;

– “non a caso” la cancelleria ha provveduto alla comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza solo in data 19/3/2007;

– l’indicazione contenuta in calce al verbale d’udienza del 9/3/2007 (“il giudice pronuncia sentenza contestuale”) è da considerarsi errata dal momento che in realtà egli si limitò alla lettura del dispositivo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza “per violazione del modello previsto dall’art. 281-sexies”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Rileva che la lettura del dispositivo in udienza senza contestuale deposito della motivazione rende nulla la sentenza in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, dovendosi altresì escludere la sua conversione in valida sentenza ordinaria perchè la pubblicazione del dispositivo consuma il potere decisorio del giudice.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ripropone infine il motivo di gravame non esaminato con il quale si censurava la sentenza di primo grado per aver affermato la carenza di giurisdizione del giudice ordinario.

4. I primi due motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per la loro intima connessione, si appalesano inammissibili, per diverse ragioni, ciascuna di per sè idonea a condurre da sola alla detta conclusione.

4.1. E’ anzitutto evidente l’aspecificità di entrambe le censure, che non si misurano affatto con le motivazioni poste a fondamento della decisione ma anzi da esse prescindono postulando affermazioni in realtà non contenute nella sentenza.

In questa, infatti, proprio in relazione alle argomentazioni spese dalla parte a sostegno della tempestività del gravame, si afferma espressamente che:

a) la sentenza di primo grado fu pronunciata secondo il modello decisorio previsto dall’art. 281-sexies c.p.c. (rilevandosi sul punto, anzi, in termini chiari e netti, che “l’allegazione che la sentenza impugnata sia stata pronunciata ai sensi dell’art. 281-quinquies… trova solare smentita nei verbali e atti di causa…”);

b) fu data contestuale lettura del dispositivo e della motivazione (rilevandosi al riguardo, in termini altrettanto univoci, che “la seconda allegazione secondo cui sarebbe stata data lettura del solo dispositivo è parimenti seccamente smentita dall’appena menzionato contenuto del verbale 9/3/2007”).

L’odierna ricorrente, come detto, prescinde da tali accertamenti e appunta le proprie tesi difensive sull’opposto postulato di fondo secondo cui dovrebbe invece ritenersi nella specie acquisito che la motivazione della sentenza non fu contestuale alla lettura del dispositivo ma sia stata piuttosto depositata nei giorni successivi.

4.2. Ove poi, in virtù di tale impostazione, debba ritenersi che le censure attingano proprio i predetti accertamenti, per denunciarne l’erroneità, le stesse comunque andrebbero considerate inammissibili in quanto dirette a denunciare un errore della Corte d’appello nella percezione stessa (non nella mera valutazione giuridica) di un fatto processuale (la lettura contestuale della motivazione), da farsi valere come tale non mediante ricorso per cassazione, bensì con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, (cfr. Cass. 20/12/2011, n. 27555).

4.3. In ogni caso le censure sono inammissibili anche perchè manifestamente infondate e inconducenti rispetto al perseguito obiettivo cassatorio.

Quand’anche infatti fosse confermata, dall’esame degli atti, la ricostruzione della fase decisoria offerta dalla ricorrente secondo cui all’udienza del 9/3/2007 venne emesso dal tribunale il solo dispositivo, resterebbe per ciò solo comunque confermato il rilievo di tardività dell’appello.

Se anche fosse vero cioè che la motivazione della sentenza di primo grado non venne resa contestualmente ma solo cinque giorni dopo, non ne discenderebbe comunque certamente la decorrenza da questa seconda data del termine per impugnare.

In tal caso inoltre l’iter decisionale seguito non potrebbe essere ricondotto, agli effetti in parola, non solo, come dedotto dalla ricorrente, al modello di cui all’art. 281-sexies, ma neppure a quello di cui all’art. 281-quinquies c.p.c., donde l’infondatezza anche del primo motivo.

La palese distanza da entrambi i modelli renderebbe bensì comunque nulla la sentenza, il che però agli effetti del termine per impugnare non muta la posizione dell’odierna ricorrente, dovendosi comunque considerare tardivo l’appello.

Come questa Corte ha invero già avuto modo di chiarire, non può sostenersi che una sentenza espressamente emessa secondo il modello di cui all’art. 281-sexies c.p.c. possa convertirsi in una sentenza di tipo ordinario per il solo fatto che – difettando la motivazione – risulti difforme dal modello legale: la sentenza, benchè viziata, conserva dunque la sua natura di atto decisionale, in cui la volontà del giudice si è espressa e consumata con la lettura del dispositivo e la sottoscrizione del verbale, attività che integrano la pubblicazione della sentenza e comportano l’esonero del Cancelliere dall’obbligo di procedere al deposito ex art. 133 c.p.c. e, altresì, l’irrilevanza della motivazione successiva, in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto e proveniente da soggetto che ha esaurito il proprio potere decisorio (cfr. Cass. 30/03/2015, n. 6394).

Tanto considerato, deve ritenersi che il termine lungo per l’impugnazione non possa che decorrere dalla sottoscrizione del verbale d’udienza, che il legislatore ha espressamente equiparato alla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. 31/08/2015, n. 17311), restando invece del tutto irrilevante – anche ai fini della tempestività dell’impugnazione – la successiva (irrituale) pubblicazione della motivazione (v. in termini Cass. 23/03/2016, n. 5689).

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, restando conseguentemente assorbito il terzo motivo.

Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA