Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30617 del 25/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 25/11/2019), n.30617
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5980-2018 proposto da:
M.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di. CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ADRIANO DE LUNA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO INTERNO, in persona del Ministro in carica, COMMISSIONE
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
DI ROMA, SEZIONE CROTONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1331/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 07/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ACIERNO.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino straniero, ritenendo del tutto contraddittorie le dichiarazioni rese dallo stesso su una denunciata persecuzione religiosa ed al pericolo per la propria incolumità in relazione alla vicenda che gli era capitata ed escludendo che la situazione generale del paese di origine, il Pakistan, fosse caratterizzata dal rischio di violenza indiscriminata indicato nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), specie con riferimento all’area di provenienza dell’appellante. E’ stato escluso anche il diritto alla protezione umanitaria.
Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
In data 1/3/2018 è stata depositata istanza di rimessione in termini, sulla quale il coordinatore della sezione ha dichiarato non luogo a provvedere.
Il ricorso è improcedibile perchè non depositato nel termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c. La causa addotta a sostegno della istanza di rimessione in termini non integra un impedimento per causa non imputabile al richiedente dal momento che la situazione rappresentata sarebbe stata evitabile con un invio del plico postale nona ridosso della scadenza del termine perentorio potendo godere così di un maggiore intervallo temporale, secondo quanto stabilito con orientamento del tutto consolidato di questa Corte, così massimato:
“L’istituto della rimessione in termini, astrattamente applicabile anche al giudizio di cassazione, presuppone, tuttavia, la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza – e non già un’impossibilità relativa, nè tantomeno una mera difficoltà – e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione”(Cass. 3514 del 2018)
In conclusione il ricorso è improcedibile. Non si deve procedere ad alcuna statuizione sulle spese processuale in mancanza di difese della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019