Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30616 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Domenico – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4448/2017 R.G. proposto da:

S.A.T., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo

Grattarola, con domicilio eletto in Roma, via Cunfida, n. 1, presso

lo studio dell’Avv. Monica Battaglia;

– ricorrente –

contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv.

Giovanni Gori, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,

viale Bruno Buozzi, n. 107 (Studio del Prato);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, n. 1196/2016,

pubblicata il 4 agosto 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre

2018 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello proposto da S.A.T. contro la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. confermando la decisione di primo grado che, per quel che ancora in questa sede interessa, aveva accolto la domanda di quest’ultima diretta ad ottenere nei confronti dell’ente la risoluzione del contratto di locazione di locali ubicati all’interno della stazione ferroviaria di (OMISSIS), adibiti ad attività di somministrazione di cibi e bevande, e la condanna della stessa al rilascio.

Ha infatti respinto la tesi difensiva dell’appellante, secondo cui le domande avrebbero dovuto essere dirette nei confronti della società Buffet Stazione S.r.l. cui l’azienda commerciale era stata ceduta, rilevando mancare nella specie la comunicazione della cessione alla locatrice, richiesta dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 36 perchè la cessione potesse considerarsi opponibile a quest’ultima.

Al riguardo ha in particolare escluso potersi considerare equipollente a detta comunicazione “la richiesta, redatta in data 20/4/2013 e inviata a tale “Ferservizi” di “volturare le fatture di locazione per poter effettuare i regolari pagamenti mensili”, stante “la cessazione della ditta individuale Buffet della Stazione di S.A.T. e la costituzione della ditta Buffet Stazione S.r.l., non venendo difatti menzionata, nel contesto della missiva, alcuna “cessione” (nella stretta accezione del termine) dalla persona fisica alla società”.

2. Avverso tale decisione S.A.T. propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., depositando controricorso, nonchè successiva memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 36 per avere la Corte d’appello, pur riconosciuto il trasferimento d’azienda, effettuato attraverso conferimento dall’ormai cessata ditta individuale S.A. alla neocostituita Buffet Stazione S.r.l., negato che la sopra menzionata comunicazione fosse idonea agli effetti di cui alla richiamata norma.

Rileva che con tale comunicazione, della quale è in ricorso interamente trascritto il testo, diretta alla Ferservizi S.p.A. (società interamente detenuta, precisa, da Ferrovie dello Stato S.p.A. e nata dalla scissione di una parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di una parte di Trenitalia S.p.A., allo scopo di gestire i servizi di entrambe), veniva resa nota la cessazione della ditta individuale S.A. e la costituzione della Buffet della Stazione S.r.l..

Sostiene che doveva pertanto considerarsi “evidente e logico che venisse comunicato un trasferimento dell’azienda per il tramite di un conferimento”, tanto bastando a integrare la condizione richiesta dalla norma perchè la cessione fosse opponibile al locatore.

2. La censura si appalesa inammissibile.

La stessa infatti introduce questioni prettamente di merito, certamente estranee al dedotto vizio di violazione di legge.

Non si ricava, invero, dalla motivazione, l’applicazione di regole di giudizio in contrasto con la norma indicata, nè del resto la ricorrente indica quale sia l’errore in cui la Corte sarebbe incorsa nella interpretazione o ricognizione del diritto applicabile o nella riconduzione ad esso della fattispecie concreta così come accertata.

La contestazione infatti, evidentemente, si muove piuttosto proprio sul piano della ricognizione fattuale, appuntandosi in particolare sulla interpretazione del contenuto della comunicazione inviata a Ferservizi, sostenendosi dalla ricorrente che essa valga a rendere nota l’intervenuta cessione/trasferimento d’azienda alla locatrice, ciò che invece è recisamente e motivatamente negato in sentenza sia perchè la comunicazione è diretta “a tale “Ferservizi””, sia comunque perchè in essa non viene mai menzionata alcuna cessione dell’azienda.

Le critiche su entrambi tali punti svolte in ricorso si appalesano meramente assertive e non fanno altro che sollecitare una nuova valutazione di merito, non consentita in questa sede.

Mette conto comunque ricordare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

A tal fine peraltro non sarebbe nemmeno sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto controverso e decisivo (v. Cass. 20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539); con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536).

Sul punto, va altresì ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l’interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni.

Nella specie, non si ricava dalla motivazione della sentenza alcuna affermazione che si ponga in contrasto con i criteri legali di ermeneutica negoziale.

Inconferente è poi il diffuso argomentare circa il fatto che il conferimento d’azienda in società di capitali comporti la cessione del contratto di locazione e che è pertanto sufficiente, ai fini in questione, la comunicazione del trasferimento, qualunque ne sia il titolo, posto che ciò che viene motivatamente negato in sentenza è che proprio tale comunicazione ci sia stata.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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