Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30616 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 25/11/2019), n.30616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per

procura in calce al ricorso, dall’avv. Guido Ernesto Maria Savio

(fax n. (OMISSIS); p.e.c. guidoernestoma

riasavio.pec.ordineavvocatitorino.it);

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 755/2018 della Corte di appello di Milano,

emessa in data 12.2.2018 e depositata in data 13.2.2018 R.G. n.

1527/2016;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il sig. D.M., cittadino ivoriano nato il (OMISSIS), ha chiesto alla competente Commissione territoriale di Milano il riconoscimento della protezione internazionale o in subordine la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ha esposto di essere stato costretto a lasciare la Costa d’Avorio nel 2010 in quanto, a seguito della vittoria alle elezioni presidenziali di O. i suoi sostenitori avevano scatenato una vera caccia all’uomo contro i sostenitori di G.. Sia lui che la moglie erano stati aggrediti e feriti e negli scontri in cui era stato coinvolto aveva provocato la morte di un sostenitore del partito di G..

2. La Commissione territoriale ha respinto la domanda rilevando che correttamente la Commissione territoriale aveva ritenuto generiche, vaghe e contraddittorie le dichiarazioni del richiedente asilo.

3. Il Tribunale di Milano ha ritenuto corretta la valutazione sulla non attendibilità della narrazione prospettata dal sig. D. e pertanto ha respinto il ricorso non riscontrando altresì nella stessa prospettazione i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e rilevando la mancata allegazione di elementi di fatto che attestassero una situazione di vulnerabilità nel caso di rientro in patria ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

4. La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado rilevando che la situazione di grave conflitto politico cui ha fatto riferimento il richiedente asilo è cessata secondo le fonti internazionali nel 2017 dopo che si erano tenute le elezioni politiche. Per altro verso ha rilevato che il sig. D. non ha allegato ragioni specifiche che integrassero i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria e umanitaria se non argomentazioni del tutto generiche sul suo inserimento sociale in Italia.

5. Ricorre per cassazione il sig. D.M. con tre motivi di impugnazione: a) violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 nonchè artt. 7 ss.; b) violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c. n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; c) violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Diritto

RITENUTO

CHE:

6. Il primo motivo è inammissibile perchè non censura la ratio decidendi, che ha fondato la decisione della Corte di appello, e cioè il riscontro della cessazione di conflitto politico interno in Costa d’Avorio. Il ricorrente attribuisce il rigetto della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato a una mera ricognizione del giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo già reso dalla Commissione territoriale e del Tribunale. Si tratta di una prospettazione, oltre che smentita dalla motivazione specifica della Corte di appello, inammissibile in questo giudizio se non con la deduzione di un vizio di omesso esame di fatti decisivi che il ricorrente non ha compiuto. Nè possono ritenersi violate le specifiche norme in materia di valutazione della attendibilità del racconto del richiedente asilo invocate dal ricorrente. La Corte di appello ha messo in rilievo omissioni e contraddizioni nella narrazione, senza che il ricorrente abbia censurato specificamente tale motivazione, e ha deciso la controversia relativa al riconoscimento dello status sul preminente rilievo della cessazione del conflitto politico in Costa d’Avorio.

7. Il secondo motivo di ricorso consiste in una mera affermazione della fondatezza della domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), senza che sia portata alcuna censura alla già riportata ratio decidendi basata sulle informazioni della ONG che pubblica il sito Atlante Guerre, secondo cui la situazione della Costa d’Avorio a partire dal 2011, dopo la cessazione del conflitto politico verificatosi nel 2010, è caratterizzata da una progressiva stabilizzazione del paese.

8. Il terzo motivo di ricorso si riferisce al mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. Il motivo è del tutto astratto rispetto alla deduzione, cui il ricorrente era tenuto, delle sue ragioni personali di vulnerabilità in caso di rientro in patria. Come il ricorrente riconosce è necessario infatti che sia allegata una condizione di vulnerabilità la cui gravità è insita nella privazione del godimento dei diritti fondamentali in patria e alla quale deve contrapporsi la possibilità di una integrazione lavorativa e sociale in Italia che si risolva in una comparazione fra le due condizioni ostativa al rimpatrio. Tali elementi necessari alla valutazione sulla fondatezza della richiesta di protezione umanitaria sono rimasti concretamente inespressi nel corso del giudizio di merito e nel presente giudizio di legittimità.

9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione consegue la presa d’atto in dispositivo dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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