Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30615 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

HEINZ ITALIA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettrvamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11,

presso lo studio dell’avvocato NAPOLETANO PAOLO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GALIANO FRANCO, VITA SAMORY LUIGI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11533/2005 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 27/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato GALLIANO FRANCO difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GENTILI PAOLO difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del primo motivo del

ricorso, accoglimento del secondo motivo ed assorbiti gli altri

motivi del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 1 ottobre 2004 la Heinz Italia s.r.l.

proponeva opposizione avverso una serie di ordinanze di ingiunzione, emesse dal Ministero della Salute – Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari – Compartimento Lombardia(UVAC), in data 5.7.2004 e notificate il 17.7.2004, con cui era stato ingiunto alla società stessa il pagamento della complessiva somma di Euro 55.261,22, a titolo di sanzione amministrativa per omessa segnalazione all’UVAC della consegna di prodotti intracomunitari, ex D.Lgs. n. 28 del 1993.

Si costituiva il Ministero della Salute e,con sentenza 26.10.2005, il Tribunale di Milano,in persona del Giudice Unico,rigettava l’opposizione rilevando che, ai sensi di detto decreto legislativo, vigente all’epoca dei fatti, anteriormente alla modifica introdotta con D.Lgs. n. 181 del 1999, l’obbligo di detta segnalazione era a carico, in via solidale, della Heinz Italia, quale autrice diretta della violazione contestata e della Eurolat s.p.a. e che, nella specie, non trovava applicazione la successiva normativa ex D.Lgs. n. 181 del 1999.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Heinz Italia s.r.l. sulla base di quattro motivi di ricorso. Resiste con controricorso il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore.

Le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente deduce:

1) omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione al motivo di opposizione sub 3), concernente i mancati chiarimenti, richiesti alla P.A., L. n. 681 del 1989, ex art. 18 sul vincolo di solidarietà esistente tra la Eurolat s.p.a.(ex Cirio) e la Heinz Italia (già Plasmon Dietetici Alimentari s.r.l.); 2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 1993, art. 5, comma 4;

era pacifico che la Heinz Italia, dopo aver acquistato il latte dal una società tedesca, lo aveva rivenduto alla Eurolat s.p.a. senza provvedere al frazionamento o alla lavorazione; ai sensi di detto D.Lgs. n. 28 del 1993, con cui l’Italia aveva dato attuazione alla direttiva 89/662CEE, volta a disciplinare i controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale, l’obbligo di segnalazione dell’importazione di certi prodotti di origine animale doveva ritenersi a carico solo dei “primi destinatari materiali dei prodotti”, come pure chiarito dal D.Lgs. n. 181 del 1999, avente valenza interpretativa e non innovativa del testo previgente, avuto riguardo, inoltre, alla inter-pretazione della direttiva comunitaria, diretta a ridurre i controlli e le formalità nel luogo di destinazione dei prodotti, secondo la sentenza della Corte Europea resa nella causa C-111/03 del 20.10.2005;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; il Tribunale era incorso nel vizio di extrapetizione in quanto le sanzioni in questione erano state comminate alla Heinz Italia dall’UVAC “in quanto si faceva consegnare prodotti di origine animale, di provenienza comunitaria,senza provvedere alla preventiva segnalazione” e non (come sostenuto nella sentenza impugnata)in quanto mero importatore o autore del frazionamento di una partita di prodotti( circostanza non provata) ovvero “committente in base al rapporto contrattuale con la Eurolat”;

4)violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 18); la contestazione della violazione amministrativa, in quanto funzionale all’esplicazione del diritto di difesa ed al contraddittorio tra le parti, precludeva, secondo le S.U. della Corte di legittimità (S.U. n. 3336/90) la possibilità di considerare altre infrazioni anche nell’ambito del giudizio di opposizione. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo è inammissibile in quanto non riporta il tenore dell’ordinanza impugnata ed, in ogni caso, dalla sentenza risulta che l’ordinanza stessa era motivata sul punto dell’esistenza del vincolo di solidarietà esistente tra la Eurolat s.p.a. e la Heinz Italia, laddove era evidenziato che “nè l’una nè l’altra ditta hanno provveduto ad effettuare la regolarizzazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 1993, art. 5, comma 4”.

La seconda censura è infondata e reiterativa del motivo di opposizione in ordine al quale la sentenza impugnata ha disatteso l’assunto difensivo della società ricorrente (secondo cui il latte ordinato in (OMISSIS) veniva recapitato direttamente alla Eurolat), dando conto che il latte veniva prima fatturato alla Heinz, poi alla Eurolat e poi nuovamente alla Heinz in (OMISSIS); in realtà, quindi, la Heinz non era un mero importatore, ma l’acquirente di mercè importata e la circostanza che la stessa fosse consegnata in luogo diverso dallo stabilimento dell’acquirente non escludeva che questi si fosse fatto consegnare la mercè. Non ricorre, pertanto, detta violazione del D.Lgs. n. 28 del 1993, art. 5, comma 4 posto che tale disposizione pone a carico degli “operatori primi destinatari materiali di prodotto provenienti da un altro Stato membro anche se procedono al frazionamento completo di detti prodotti,…l’obbligo di segnalare all’autorità competente l’arrivo di prodotti provenienti da un altro Stato membro, entro i termini stabiliti dall’autorità stessa”. Il motivo sub 3), sul vizio di ultrapetizione (in relazione all’obbligo di denuncia del mero importatore o frazionatore del latte), è inammissibile in quanto non correlato alla ratio decidendi; conseguentemente inammissibile è la quarta doglianza, non ravvisandosi con riferimento alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, alcuna violazione del contraddittorio o del diritto di difesa.

Il ricorso, per quanto osservato, va rigettato. Consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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