Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30615 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Domenico – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3385/2017 R.G. proposto da:

D.V.M.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Prof.

Carlo Di Nanni;

– ricorrente –

contro

V.M.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco

Formichella, con domicilio eletto in Roma, via Arminjon, n. 8,

presso lo studio dell’Avv. Serena Marzoli;

– controricorrente –

e nei confronti di:

D.M.N.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 4160/2016,

pubblicata il 23 novembre 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre

2018 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/5/2011 il Tribunale di Avellino condannò D.M.N., in solido con la moglie D.V.M.L., al pagamento in favore di R.R. della somma di Euro 41.316,55.

Accertò infatti che:

– il R. era creditore del D.M., per tale importo, in ragione di pregressi rapporti commerciali;

– tale debito risultava documentato da assegni bancari, cambiali e cambiali tratte insolute;

– con scrittura privata del 4/1/1986 il D.M., per estinguere il proprio debito, aveva ceduto al R. i propri diritti di promissario acquirente di un appartamento, del quale aveva già pagato il prezzo;

– nella stessa scrittura le parti pattuirono che, laddove il R. non fosse riuscito a conseguire la proprietà del bene, qualora la promittente venditrice fosse stata sottoposta a procedura fallimentare o concordato preventivo, la somma liquidata al D.M. dal curatore fallimentare sarebbe stata immediatamente trasferita al R. e il D.M. sarebbe rimasto ancora debitore per l’eventuale differenza;

– la scrittura venne firmata per garanzia dal coniuge del D.M., D.V.M.L.;

– successivamente la promittente venditrice fu dichiarata fallita, il preliminare rimase ineseguito e il R. sollecitò, senza esito, il D.M. al pagamento del dovuto.

Il Tribunale ritenne, di contro, infondata l’eccezione di prescrizione opposta dal D.M., per essere stato il relativo termine interrotto da istanza di sollecito, presentata al tribunale fallimentare in data 8/5/1997 dai coniugi D.M.- D.V., contenente ricognizione del debito esistente nei confronti del R..

2. Tale decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, che ha rigettato sia l’appello principale proposto dal D.M., sia quello incidentale proposto dalla D.V..

Ha infatti respinto l’eccezione da quest’ultima reiterata di difetto di legittimazione passiva rilevando che essa aveva “firmato, unitamente al D.M., le cambiali comprovanti il credito,… sottoscritto la scrittura privata del 4/1/1986 e… pure riconosciuto il debito in favore del R. nell’istanza dell’8/5/1997 presentata al tribunale fallimentare”.

Quanto alla pure riproposta eccezione di prescrizione ha rilevato che l’istanza presentata dai coniugi al tribunale fallimentare al fine di ottenere dal fallimento della promittente venditrice la stipula del definitivo, se non può valere quale atto interruttivo per essere intervenuta quando già era maturata la prescrizione, costituisce tuttavia rinuncia tacita ad avvalersi della stessa, contenendo detta istanza l’affermazione della volontà dei coniugi di estinguere il loro debito nei confronti del R., ripetuta per ben due volte, ed altresì la specificazione che tale debito era “tuttora corrente”.

3. Avverso tale decisione D.V.M.L. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste V.M.A., quale unica erede di R.R., depositando controricorso.

L’altro intimato, D.M.N., non svolge difese nella presente sede.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso D.V.M.L. denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1230 c.c. e ss., art. 1260 c.c. e ss. e art. 1362 c.c. e ss., nonchè degli artt. 112,116,167 e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Corte d’appello omesso di rilevare, con i suoi poteri d’ufficio, l’intervenuta novazione del rapporto tra i signori R. e D.M.”.

Premette di essere stata, in sentenza, riconosciuta debitrice del Raimondo per avere sottoscritto prima la scrittura del 4/1/1986 (cessione dei diritti derivanti dal compromesso) e poi l’istanza al tribunale fallimentare dell’8/5/1997 di sollecito alla stipula del contratto definitivo (dovendosi invece, essa assume, imputare a “evidente errore materiale” l’affermazione pure contenuta in sentenza secondo cui essa avrebbe “firmato, unitamente al D.M., le cambiali comprovanti il credito” e parimenti quella secondo cui il R. aveva già pagato il prezzo del preliminare).

Ciò premesso e trascritte per ampi stralci le clausole della detta scrittura del 4/1/1986, sostiene che, in base a una corretta interpretazione delle stesse, i giudici di merito avrebbero dovuto pervenire alla conclusione che la cessione del preliminare era stata accettata dal R. a titolo di datio in solutum e con effetto novativo, con la triplice conseguenza che:

– l’originario debito del D.M. doveva considerarsi estinto e ad esso sostituiti i ceduti diritti di promissario acquirente;

– l’originario credito sarebbe potuto rivivere soltanto in una delle due ipotesi previste dalla parte: il recesso del R. o il fallimento della società promittente venditrice;

– in entrambi i casi il R. avrebbe avuto diritto di agire soltanto nei confronti del D.M. e non anche della D.V., nei cui confronti veniva dunque riconosciuta l’assenza di qualsiasi posizione debitoria,

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia poi violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto che l’attore aveva dato la prova della contitolarità del debito.

Rileva che, in tutti gli atti anteriori alla citazione, il R. aveva espressamente riconosciuto che il debito era stato assunto dal D.M. con il rilascio di titoli sottoscritti soltanto da lui e che, ove si fosse verificata la condizione risolutiva (fallimento della (OMISSIS), promittente venditrice), egli avrebbe potuto utilizzare nuovamente quei titoli per ottenere il pagamento sempre e soltanto dal D.M..

Sostiene che tali dichiarazioni valgono a rendere inammissibile la domanda, proposta nei confronti di essa odierna ricorrente per la prima volta con l’atto di citazione, e che la stessa deve essere rigettata per mancanza di prova.

Deduce che la scrittura del 4/1/1986, contenente cessione del preliminare di vendita, poteva dimostrare soltanto la posizione di cedente di quel contratto, ma non quella di debitrice, atteso che sia nell’ipotesi di recesso del R., sia in quella di avveramento della condizione risolutiva del fallimento della (OMISSIS), il R. avrebbe considerato suo debitore soltanto il D.M., al quale avrebbe potuto chiedere il pagamento della somma di Lire 80.000.000 di cui era creditore.

Afferma che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che la sottoscrizione di quella scrittura valesse a costituirla quale garante, posto che una tale specificazione non è contenuta nella scrittura medesima, che in questa essa non figura quale parte dell’atto e non è neppure indicata fra i suoi sottoscrittori, sicchè la firma apposta si giustifica solo per avere essa sottoscritto il preliminare di vendita del 23/4/1983.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione dell’art. 2937 c.c., comma 3 e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto che essa abbia rinunziato alla già maturata prescrizione.

Lamenta che anche tale convincimento è frutto di errata interpretazione del contenuto del documento a tal fine valorizzato (istanza diretta al tribunale fallimentare per sollecitare la stipula del contratto definitivo); sostiene infatti che da quel documento si ricava che il debito da estinguere non era quello di 80 milioni di lire contratto dal solo D.M. ma piuttosto l’obbligazione che i due coniugi avevano assunto con la scrittura del 4/1/1986 di fare acquistare al R. la proprietà dell’immobile promesso in vendita dalla società poi fallita.

4. I primi due motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per la loro intima connessione, si appalesano inammissibili per diverse concorrenti ragioni.

4.1. Occorre anzitutto osservare che nella sentenza impugnata la prova della contitolarità del debito, in capo all’odierna ricorrente, è individuata (anche) nei titoli incorporanti il credito, in quanto – si afferma – pure da essa sottoscritti.

Tale affermazione, espressiva di un vero e proprio accertamento di fatto, è contrastata in ricorso con la mera incidentale asserzione, posta quale postulato autoevidente, secondo cui essa sarebbe frutto di mero errore materiale.

Che di ciò si tratti, tuttavia, non si ricava dalla sentenza medesima alcun univoco riscontro, discendendone che: a) lungi dal potersi considerare errore materiale essa potrebbe in ipotesi considerarsi solo frutto di errore di fatto percettivo, per avere il giudice d’appello attribuito al documento un contenuto diverso da quello che lo stesso obiettivamente ha; b) tale errore, di rilievo certamente decisivo, integra vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, e come tale avrebbe dovuto pertanto essere fatto valere ex art. 398 c.p.c. con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, non essendo invece sindacabile in cassazione.

4.2. In secondo luogo, le argomentazioni difensive incentrate sul preteso effetto novativo della scrittura del 4/1/1986 si appalesano inconferenti e non si misurano con la effettiva ratio decidendi posta a fondamento della decisione di merito che, nella sottoscrizione dell’atto da parte della D.V., individua concorrente elemento fondativo della affermata contitolarità del debito: appare evidente infatti che, anche ad accogliere la tesi della ricorrente secondo cui per effetto di quella scrittura l’originario credito sarebbe potuto rivivere soltanto nei confronti del D.M. in una delle due ipotesi previste dalla parte (recesso del R. o fallimento della società promittente venditrice), resterebbe anche in tale ipotesi non intaccato l’assunto dei giudici d’appello che attribuisce alla sottoscrizione della scrittura medesima da parte della D.V. il significato della assunzione, per garanzia, dell’obbligo di rispondere solidalmente di tutti gli impegni ivi contenuti, compreso dunque quello in tesi conseguente alla dedotta novazione.

4.3. L’esposta tesi ricostruttiva del contenuto negoziale del documento, oltre che inconferente per i motivi detti, si appalesa inammissibile anche perchè del tutto nuova e mai avanzata nei gradi di merito.

E’ bensì vero che, secondo indirizzo consolidato, la novazione non forma oggetto di un’eccezione in senso proprio, come si deduce dalla nozione e dalla disciplina quali delineate negli artt. 1230 – 1235 c.c., poste a raffronto con l’espressa previsione della non rilevabilità d’ufficio della compensazione (art. 1242 cod. civ.), e quindi il giudice può rilevare d’ufficio il fatto corrispondente; occorre però che questo sia ritualmente introdotto nel processo (v. Cass. 17/11/2016, n. 23434; 08/04/2009, n. 8527).

Nel caso di specie non si ricava dalla sentenza impugnata, nè dai contenuti del motivo di ricorso, che gli elementi costitutivi della fattispecie novativa fossero stati ritualmente allegati e sottoposti all’accertamento del giudice d’appello, risultando dunque gli stessi bensì adeguatamente dedotti e argomentati nel ricorso per cassazione, ma per l’appunto solo e per la prima volta in esso, inammissibilmente.

Giova al riguardo rammentare che, come da questa Corte ripetutamente avvertito, in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica che implichi accertamenti di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v, ex aliis Cass. 21/11/2017, n. 27568; 18/10/2013, n. 23675; 22/01/2013, n. 1435).

4.4. Vale infine rilevare che, per i restanti profili, le censure impingono nella ricognizione del fatto e pongono questioni di merito, certamente estranee dunque ai dedotti vizi di violazione o falsa applicazione del diritto e comunque non più suscettibili di essere poste a fondamento del ricorso secondo il novellato paradigma del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La doglianza poi secondo cui male la Corte d’appello avrebbe fatto ad attribuire alla firma della scrittura da parte di essa ricorrente il valore negoziale predetto (garanzia), oltre a rilevarsi apodittica e meramente assertiva, si espone comunque ad un preliminare rilievo di inammissibilità, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, essendo essa basata sul contenuto di un documento che non viene interamente trascritto (ma solo per stralci) e del cui contenuto pertanto non si offre la possibilità di una compiuta verifica.

5. E’ inammissibile anche i terzo motivo.

Dietro la prospettata violazione di norme (genericamente dedotta non essendo indicata l’affermazione in diritto o la regula iuris in concreto applicata difforme da quelle evocate) la ricorrente sollecita, infatti, inammissibilmente, una nuova valutazione degli elementi acquisiti, in punto di accertamento della sussistenza di una rinuncia tacita da parte dei debitori ad avvalersi della prescrizione: sussistenza affermata in sentenza alla stregua di motivato accertamento di fatto, non sindacabile in questa sede, tanto meno sotto il profilo dedotto dell’error in iudicando.

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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