Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30615 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 25/11/2019), n.30615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

I.C., rappresentata e difesa, per procura margine in calce

ricorso, dall’avv. e elettivamente domiciliata in Roma, via, presso

il suo studio (fax; p.e.c.);

– ricorrente –

nei confronti di:

D.M., rappresentato e difeso, per procura a margine in

calce controricorso, dall’avv. e elettivamente domiciliato in Roma,

via, presso il suo studio (fax; p.e.c.);

– intimato –

avverso la sentenza n. della Corte di appello di emessa in data e

depositata in data R.G. n.;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni;

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 160/2014, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra I.C. e D.M. e ha disposto un assegno divorzile in favore della I. di 1.500 Euro mensili.

2. Il sig. D.M. ha proposto appello che la Corte d’Appello di Ancona ha accolto, con sentenza n. 1823/2017, dichiarando non dovuta alcuna somma a titolo di assegno divorzile, sulla scorta della intervenuta sentenza della Cassazione n. 11504 del 10 maggio 2017.

3. Propone ricorso per cassazione I.C. sulla base di un motivo: violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in relazione ai presupposti valutabili in materia di assegno divorzile, tra cui deve essere considerato anche il precedente tenore di vita goduto nel corso del matrimonio e le condizioni economiche e patrimoniali personali degli ex coniugi.

4. Non svolge difese il sig. D..

Diritto

RITENUTO

CHE:

5. Il ricorso deve essere accolto per essere intervenuta, successivamente alla sua proposizione la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione alla luce della quale è ormai superato sia il criterio della relazione fra mezzi adeguati e conservazione del tenore di vita goduto in costanza del matrimonio sia il mero riferimento all’autosufficienza economica del coniuge come parametro per il riconoscimento o la esclusione del diritto all’assegno divorzile. Al riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, deve attribuirsi infatti secondo la pronuncia delle Sezioni Unite non solo una funzione assistenziale ma anche compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, che pertanto richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, nella più ampia prospettiva indicata dai criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

6. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, in diversa composizione, alla Corte di appello di Ancona che riesaminerà la controversia alla luce delle riportate indicazioni della sentenza delle Sezioni Unite e deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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