Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30615 del 20/12/2017
Civile Ord. Sez. L Num. 30615 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: GARRI FABRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso 20667-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
IEVA ANASTASIA;
– intimata –
3730
Nonché da:
IEVA ANASTASIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE REGINA MARGHERITA l,
presso lo studio
Data pubblicazione: 20/12/2017
dell’avvocato SERENA LEONE, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 3721/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/09/2012 R.G.N.
1698/2010.
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
RG. 20667 /2013
RILEVATO
che con sentenza in data 20 settembre 2012 la Corte di Appello di
Roma, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Poste
Italiane, confermata la sentenza del Tribunale di Roma che aveva
dichiarato illegittimo il termine apposto al contratto intercorso con leva
Anastasia nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto 2004 – per ragioni di
carattere sostitutivo di personale assente con diritto alla conservazione
il Polo corrispondenza Lazio – e ferma la ricostituzione del rapporto di
lavoro, ha condannato la società al pagamento dell’indennità
risarcitoria ai sensi dell’art. 32 della legge 20 novembre 2010 n. 183
che ha liquidato in quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto percepita con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 24
luglio 2007 al saldo.
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso
affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese Anastasia leva con
controricorso proponendo contestuale ricorso incidentale con il quale
ha chiesto la liquidazione dell’indennità risarcitoria nella misura
massima di dodici mensilità. Poste Italiane ha resistito al ricorso
incidentale con controricorso.
che sono state depositate memorie da Poste Italiane per insistere nelle
conclusioni già prese.
CONSIDERATO
Che il primo motivo di ricorso con il quale è denuncìata la violazione e
falsa applicazione dell’art. 1 comma 2 ci. Igs. n. 368 del 2001 sotto il
profilo della ritenuta genericità della clausola appositiva del termine in
relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. è fondato.
Che la Corte di merito si è discostata dal consolidato orientamento di
questa Corte che ha ripetutamente affermato che “in tema di
assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere
sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del
2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, l’onere
di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di
del posto e addetto al servizio recapito/smistamento e trasporto presso
assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del
termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.
Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non
è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva
specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve
considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire
lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di
specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di
prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto
degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di
determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non
identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la
verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di
legittimità.” (cfr. Cass. 26/01/2010 nn. 1576 e 1577 e numerose
altre successive, si veda tra le molte Cass. 01/03/2016 n. 4020,
04/07/2016 n. 13587, 23/06/2016 n. 13055 e ord. sez. VI-L
07/04/2017 n.9134).
Che pertanto il primo motivo di ricorso deve essere accolto , restando
assorbito l’esame degli altri motivi del ricorso principale oltre che
l’esame del ricorso incidentale, atteso che le censure riguardano
questioni in ordine logico successive e consequenziali.
Che
la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di
Roma, in diversa composizione, la quale in applicazione dei citati
principi riesaminerà le censure proposte nell’appello.
Che alla Corte del rinvio è demandata la regolazione delle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi del
ricorso principale oltre che il ricorso incidentale. Cassa la sentenza in
relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in
diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 28 settembre 2017
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