Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30614 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M.F., nella sua qualità di legale

rappresentante della società di diritto SPAGNOLO ANTIC CAMBRIS SL,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANLIO GELSOMINI 4, presso

lo studio dell’avvocato TROILI MOLOSSI CARLO ALBERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MORENO ISABELLA;

– ricorrente –

contro

ARTE BORGOGNA DI G SCHUBERT & C SAS (OMISSIS), in persona del

socio accomandatario e amm.re sig. S.G. detto G.

che agisce anche in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato BUSCEMI CORRADO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FIORE CRISTIANO

ANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 287/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato TROILI MOLOSSI Carlo Alberto, con delega depositata

in udienza dell’Avvocato MORENO Isabella, difensore del ricorrente

che ha chiesto accoglimento;

udito l’Avvocato BUSCEMI Corrado, difensore del resistente che ha

chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Arte Borgogna di Giovanni Schubert e C. ha proposto gravame, davanti alla Corte di Appello di Milano, avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che decidendo nella causa promossa da C.M.F. dichiarava che i medesimi appellanti erano tenuti in solido al pagamento della somma di Euro 8236,31, oltre accessori a titolo di corrispettivo per la fornitura di mobili di arredamento meglio elencati in atti. Gli appellanti eccepivano la nullità della sentenza per il difetto di legittimazione passiva della società e il difetto di legittimazione attiva di F. C.M., nel merito chiedeva il rigetto delle domande.

Si costituiva C.M.F., nella qualità di legale rappresentante della Antic Cambrils si chiedendo il rigetto del gravame e proponendo domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna degli appellanti al pagamento della somma di 2.140.00 pesetas. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 287 del 2006, dichiarava la carenza di legittimazione attiva di C.F. M.. Secondo la Corte milanese sussisteva evidente discrasia tra l’epigrafe della decisione ed il dispositivo per il fatto che, mentre nel primo l’attore risultava indicato nella persona di C.M.F. residente in (OMISSIS), nel secondo la domanda risultava riferita ad un soggetto giuridico distinto.

Pertanto, data la completa estraneità, al rapporto negoziale, di C.M.F., considerato che l’operazione commerciale dedotta in giudizio intercorse tra la Antic Cambrils e l’Arte Borgogna di Giovanni Schubert e C, andava dichiarata la carenza di legittimazione di C.M.F..

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C.M. F. con ricorso affidato ad un unico motivo. La società Arte Borgogna di Giovanni Schubert e C, sas. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Vanno, anzitutto, esaminate le due eccezioni preliminari prospettate dalla società Arte Borgogna sas. di G. Schubert, attuale resistente.

1.A.= Si eccepisce la nullità della procura speciale e l’inammissibilità del ricorso artt. 365 e 83 c.p.c.. Secondo la difesa dei resistenti, la procura speciale del 14 aprile 2006 apposta a margine del ricorso introduttivo notificato il 26 aprile 2006 sarebbe nulla perchè a firma illeggibile e non conterrebbe nemmeno i minimi riferimenti che consentano di ricollegarlo alla ricorrente.

1.A.1.= Tale eccezione non merita di essere accolta perchè, nel caso in esame, nonostante la firma sia illeggibile, presentandosi con segni grafici non decifrabili, la procura è valida dato che l’esame dell’atto, cui la stessa procura accede, consente di non avere dubbi sull’individuazione del sottoscrittore. Il ricorso specifica il nome ( C.M.F. nella sua qualità di legale rappresentante della società Antic Cambrils sl.) della persona nel cui interesse il ricorso è presentato, e l’avvocato che riceve il mandato ha affermato l’autenticità della firma e, dunque, ha affermato che la firma è stata apposta dal ricorrente; l’atto di ricorso indica, altresì, la data in cui quella procura veniva rilasciata, che corrisponde alla data che si ritrova prima della firma.

Sono, questi, elementi sufficienti per ritenere che la firma, nonostante illeggibile, sia riconducibile a C.F. M..

1.B.= Si eccepisce l’inesistenza o in subordine, la nullità insanabile del ricorso per essere il soggetto che ha proposto il ricorso notificato, diverso da quello, parte del giudizio, nei pregressi gradi (artt. 81, 100, 105 c.c., art. 360 e 366 c.p.c.)- In particolare, il resistente eccepisce che la Antic Cambrils Sl non è il soggetto che ha partecipato al giudizio ed è stato destinatario della pronunzia giurisprudenziale gravata, considerato che la stessa è stata resa nei confronti del signor C.M.F. del quale è stata statuita la carenza di legittimazione.

1.B.1.= La censura non merita di essere accolta perchè il ricorso per cassazione è stato presentato dal soggetto (la società Antica Cambrils Sl) che risulta essere costituito nel giudizio di appello e avverso una sentenza pronunciata nei confronti della stessa ricorrente.

2- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 75 c.p.c. e contraddittoria e insufficiente statuizione e motivazione in merito al difetto di legittimazione attiva processuale ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte di Appello di Milano per aver accolto l’eccezione proposta dagli appellanti circa il difetto di legittimazione attiva processuale del sig. C.F. M., ritenendo che nella fattispecie in esame non risultava spesa la denominazione sociale, nè nell’atto di procura ex neppure nell’intestazione dell’atto di citazione. Epperò, la Corte milanese non avrebbe considerato, sempre secondo il ricorrente, che la società di diritto spagnolo Antic Cambrils SL è una società limitada, che al suo interno prevede le sociedades unipersonales caratterizzate da un solo socio. Pertanto, essendo Antic Cambrils composta da un solo socio, ovvero da C.M.F., appare, ovvio, come il medesimo non abbia, nel presente giudizio, agito in proprio bensì, esclusivamente nella sua qualità di legale rappresentante della società. D’altra parte, specifica il ricorrente, la veste di legale rappresentante della Antic Cambrils sl si desumeva dal contenuto dell’atto di citazione.

2.1.= La censura è infondata e non merita di essere accolta perchè non risulta che la società Antic Cambrils sia stata parte del giudizio di primo grado considerato che l’atto di citazione in primo grado è stato presentato da C.M., senza che lo stesso si fosse qualificato quale rappresentante della società Antic Cambrils SL., nè tale qualità di rappresentante risultava indirettamente dalle circostanze del caso concreto o dalla struttura dell’atto in modo certo ed inequivoco. Epperò, C.M., era risultato estraneo al rapporto negoziale, oggetto del giudizio, essendo stato dedotto in atti che l’operazione commerciale era intercorsa tra Antic Cambrils e Arte Borgogna di Giovanni Schubert e C..

2.1.a).= Va qui evidenziato che la “legitimatio ad processum” va “riferita alla capacità delle parti a stare in giudizio, in proprio o con la debita rappresentanza, assistenza o autorizzazione” (art. 75 c.p.c). La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva (che si ricollega al principio di cui all’art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza “inutiliter data”), attiene, invece, alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall’attore, della regolarità processuale del contraddittorio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre l’accertamento dell’effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto, riguardando il merito della controversia, è questione soggetta all’ordinaria disciplina dell’onere probatorio e delle impugnazioni. Ora, nell’ipotesi in esame C.M.F. non risultava titolare del rapporto dedotto in giudizio perchè -come è stato accertato e come ammesso dallo stesso attuale ricorrente -, il titolare del rapporto dedotto in giudizio risultava essere la società Antic Cambrils SL. Nè ha rilievo la considerazione del ricorrente secondo cui essendo, M., socio unico in una società unipersonale, la posizione dell’una si confonde con la posizione dell’altro, perchè società e socio rappresentano soggetti giuridici diversi.

2.1.b).= In passato si è affermato che le società di persone, cui può appartenere la società unipersonale, non potessero essere considerate soggetti di diritto distinti dai soci, non essendo ad esse stata riconosciuta la personalità giuridica. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza più recenti affermano, in modo convincente e condivisibile, che anche queste società, giusti gli artt. 2266, 2569 e 2839 c.c., rappresentano un fenomeno di unificazione soggettiva, considerato che, anche, questo tipo societario costituisce un centro di imputazione di attività giuridica distinto dalle persone dei soci. Sicchè, anche le società di persone, a tutti gli effetti di legge, sono da considerare autonomi soggetti di diritto, distinti e distinguibili dai singoli o dal singolo socio.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1800,00 oltre Euro 200,00 e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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