Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30614 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Domenico – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16560-2017 proposto da:

CCMGM COSTRUZIONI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore G.S., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato IGNAZIO BASILE giusta procura speciale in calce;

– ricorrente –

contro

CASTELLO FINANCE SRL, e per esso il procuratore speciale e mandatario

ITALFONDIARIO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRESSANONE

3, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO FRAU, LUIGI FRAU,

PIERGIORGIO FRAU giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 291/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 14/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La società M.G.M. Costruzioni s.r.l., qui ricorrente, fa valere una pretesa creditoria a titolo di indebito oggettivo nei confronti di Italfondiario s.p.a che, in tesi, trae titolo da un accertamento giudiziale svolto, nella fase di appello, in un procedimento di opposizione a ingiunzione di pagamento di un credito bancario avviato nei confronti di Italfondiario s.p.a. (mandataria della Castello Finance s.r.l., qui intimata) – nel corso del quale la società era stata dichiarata fallita e rappresentata dal Curatore fallimentare -, promosso dalla medesima unitamente ai fideiussori della società, per contestare il debito risultante da un saldo conto bancario, dopo il recesso dagli affidamenti operato dalla banca. Le parti opponenti, nel giudizio celebratosi innanzi al Tribunale di Cagliari, avevano tutte eccepito l’illegittimità della clausola contrattuale che prevedeva la corresponsione di interessi ultralegali, deducendone la nullità per anatocismo e usura. Il Tribunale di Cagliari respingeva l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo di pagamento del credito emesso nei confronti della società e dei fideiussori.

2. Nel giudizio di secondo grado, avviato dai soli fideiussori (in assenza di impugnazione da parte della procedura fallimentare della società fallita in corso di causa), previa acquisizione di una CTU contabile il giudizio si era chiuso con l’accertamento che i fideiussori nulla dovevano all’istituto bancario, poichè la società era risultata in credito (pari a Euro 134.416,25), anzichè in debito per l’importo portato nel decreto ingiuntivo opposto, pari a Lire 319.672.672, essendo stata accertata l’illegittima applicazione dell’anatocismo sulla base di una clausola contenuta nel contratto di affidamento bancario, ritenuta illegittima.

3. La società attrice, tornata in bonis, ha agito nel presente giudizio, avviato il 15.05.2014 innanzi al Tribunale di Cagliari, per far valere il diritto alla restituzione dell’indebito pagamento, ritenendo che solo dalla data della sentenza di appello che ha accertato la sussistenza del credito – 7/12/2009 – potesse ritenersi sussistente tale diritto; inoltre, ha chiesto il risarcimento dei danni extracontrattuali derivati dal comportamento illecito della banca che, nel chiudere l’affidamento a causa della mancata riscossione di un credito non sussistente, aveva determinato il fallimento della società; infine, in via residuale, aveva chiesto che venisse riconosciuto l’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. La parte convenuta eccepiva la prescrizione del diritto di ripetizione dell’indebito, ritenendolo già noto alla società sin dai tempi del primo giudizio e non esercitato per tempo, e la sostanziale infondatezza della domanda. Il Tribunale accoglieva l’eccezione di prescrizione del diritto sollevata dalla banca sull’assunto che la pretesa creditoria era già nota alla società attrice che, quando ancora era in bonis, nell’opporsi al decreto ingiuntivo, aveva sollevato l’eccezione di nullità della clausola sugli interessi ultralegali applicati dalla banca e, pertanto, una volta dichiarato il fallimento, lo stesso suo diritto avrebbe potuto essere esercitato dalla fallita in via residuale, in luogo del Curatore rimasto inerte; in proposito, rilevava inoltre che tra i fideiussori vi era lo stesso rappresentante legale della società, a sua volta parte coinvolta nella lite. Il Tribunale, quindi, definiva il giudizio rilevando l’intervenuta prescrizione del diritto della società, e così anche dell’azione extracontrattuale, ritenendo inammissibile l’azione ex art. 2041 c.c. una volta dichiarata prescritta l’azione di ripetizione.

4. La Corte d’appello di Cagliari, investita dell’impugnazione, rigettava l’appello.

5. Con atto notificato il 29 giugno 2017, la società rimasta soccombente propone ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello n. 291/2017 pubblicata il 12.04.2017, notificata il 5 maggio 2017, affidato a sette motivi. Con controricorso notificato in data 28.08.2017, la società intimata resiste al ricorso, deducendone l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza. Le parti hanno prodotto memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2934,2935 e 2947 c.c. in tema di decorrenza della prescrizione. Denuncia che la Corte d’appello sia caduta in errore nel considerare la società ricorrente soggetto processualmente capace nel giudizio di appello che si è definito in sua assenza, poichè l’accertamento del credito è avvenuto in un giudizio in cui la società era rappresentata dalla procedura fallimentare, rimasta inerte, al quale non ha potuto partecipare in proprio. Nè la società creditrice avrebbe dimostrato che la sentenza di primo grado fosse stata notificata alla società.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La Corte d’appello ha rilevato che, in relazione alla presunta perdita della capacità e legittimazione processuale da parte della società nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione sia stata definitivamente decisa dal giudice di primo grado che, nella specie, ha ritenuto che il diritto alla ripetizione dell’indebito non era rimasto senza possibilità di tutela, potendo essere esercitato in via residuale dalla fallita in luogo della curatela rimasta inerte, e che in riferimento a tale argomentazione, in sede di appello, l’appellante non aveva formulato alcuna censura. Su tale punto il ricorrente non ha svolto alcuna censura anche in sede di ricorso per cassazione.

1.3. In ogni caso si osserva che la Corte di merito, scendendo anche nel merito della questione, ha rilevato principalmente l’infondatezza della censura tesa a dar rilievo alla circostanza relativa alla perdita della propria capacità processuale da parte della società, assumendo che la società non poteva considerarsi all’oscuro del proprio diritto derivante dall’illegittima applicazione di interessi anatocistici, costituendo tale fatto una circostanza già denunciata dalla società prima del dichiarato fallimento, e non essendo persuasivo l’argomento che la società non conoscesse della illegittima applicazione di interessi ultralegali mai pattuiti, e illegittimamente capitalizzati, fin dalla data della citazione in giudizio della banca – 3/11/1996 -, ove l’opposizione si fondava proprio sulla eccezione di nullità della clausola.

1.4. In definitiva, il motivo di doglianza è del tutto disallineato rispetto alla ratio decidendi, in quanto concerne profili di censura attinenti alla violazione di norme sostanziali in tema di decorrenza della prescrizione sulla base della non rilevata incapacità processuale della società di far valere il proprio diritto, mentre la medesima questione è stata decisa dalla Corte di merito, prima di tutto, sul piano della inammissibilità di un nuovo esame di tale questione in sede di impugnazione, sul presupposto che si sia formato un giudicato interno su quanto deciso in e non impugnato. Il rilievo, pertanto, si pone in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, non tenendo conto della ratio decidendi.

1.5. Il motivo, oltretutto, tende a sollecitare questa Corte, in via del tutto inammissibile, a rivedere questioni di merito già decise senza riportare “come, dove e quando” esse sono state rilevate e decise, laddove invece la giurisprudenza costante di questa Corte afferma che “è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (ex multis, v. Cass. sez. 6-3n. 8758/2017).

2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la società ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Allega che nel primo giudizio di opposizione “ha assunto importanza decisiva la mancata costituzione della curatela fallimentare nel giudizio che portò alla costituzione del titolo che la società, tornata in bonis, ha deciso di far valere in giudizio “.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non è redatto nelle forme indicate da questa Corte per far valere un vizio di motivazione che, nella novellata versione, si traduce in un’omessa motivazione per mancata considerazione di un fatto discusso e deciso, e oltretutto omette di indicare il luogo processuale in cui tale questione è stata posta e discussa in sede di appello, senza peraltro confutare il rilievo di inammissibilità effettuato dalla Corte di appello (v. supra p. 1.2 e Cass S.U. n.8053/2014).

3. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2043 c.c. per avere la Corte d’appello erroneamente qualificato la domanda a titolo di risarcimento di danni extracontrattuali nell’alveo dell’ indebito oggettivo, azionato in via principale, nonchè in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte omesso di pronunciarsi sulla domanda ex art. 2043 c.c..

3.1. In merito si rileva che il motivo è inammissibile perchè non si confronta, in violazione del principio di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, con la ratio decidendi che indica precisamente i motivi per cui sia da condividere la decisione del giudice di prime cure che ha ritenuto, da un lato, prescritto il diritto alla ripetizione d’indebito, senza con ciò confondere tale domanda con quella di risarcimento dei danni, mentre, per quanto riguarda la richiesta risarcitoria per comportamento illecito della banca, la Corte si è pronunciata ritenendola inammissibile in quanto già promossa dalla società nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e definitivamente decisa nei confronti della società che non ha impugnato la decisione facendo valere la sua legittimazione residuale, con ciò sottintendendo la sussistenza di un giudicato esterno, formatosi sul punto, che assorbe ogni questione relativa alla affermata prescrizione del relativo diritto, accertata dal giudice a quo.

4. Con il quarto motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte affermato che l’appellante non ha esposto alcuna censura sulla inammissibilità dichiarata della domanda residuale ex art. 2041 c.c., mentre tale censura è chiaramente espressa nel motivo n. 6 dell’atto di appello (p. 4).

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. La Corte d’appello ha, in limine, rilevato che il giudice di primo grado non ha dichiarato la prescrizione di tale domanda, come l’appellante pareva avere affermato, ma ne ha ritenuto la inammissibilità, trattandosi di “un’azione residuale che non poteva essere esperita per rimediare alla compiuta prescrizione delle azioni tipiche a tutela del diritto appunto ormai prescritto” e ha considerato che l’appellante non ha esposto alcuna censura in riferimento a tale argomentazione.

4.3. Il ricorrente, pur riconoscendo di essere incorso in un errore di esposizione del motivo di appello che ha indotto la Corte a ritenere che la richiesta di riforma fosse relativa a una pronuncia di prescrizione del diritto, e non di rigetto nel merito della domanda, non ha esplicato il contenuto, anche solo in forma succinta, della specifica censura mossa in sede di appello.

4.4. Pertanto, il motivo, oltre a non cogliere ancora una volta la ratio decidendi di inammissibilità della deduzione rilevata dalla Corte di appello per mancata impugnazione della pronuncia su quel punto, non integra in ogni caso il requisito di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè il vizio di omessa considerazione di un fatto decisivo oggetto di discussione, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, come di recente novellato, si traduce in una omissione di decisione di natura formale e processuale, e può essere valutato dal Giudice di legittimità solo se la parte dimostra che l’argomento fattuale, oggetto di discussione e di decisione nel merito, abbia determinato un pregiudizio in concreto, non potendosi valutare la semplice denuncia di una motivazione viziata perchè contraddittoria, apparente o insufficiente.

4.5. Si aggiunge che ove fosse stato erroneamente omesso l’esame di tale domanda di riesame in sede di d’appello, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l’utilità o ammissibilità in concreto di tale domanda di ingiustificato arricchimento in relazione alla rilevata prescrizione dell’azione di indebito pagamento, per di più in ragione dell’adempimento di una obbligazione risultata non dovuta quanto meno dalla data in cui il pagamento non dovuto è stato effettuato. Sulla questione, vale principalmente la considerazione in iure in base alla quale “l’azione generale di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un’azione tipica e questa si è prescritta (principio affermato dalla S.C. riguardo alla domanda di ricalcolo dell’indennità premio di servizio, con computo del riscatto degli anni di laurea, avanzata da un dipendente USL oltre il termine di prescrizione quinquennale R.D. 2 novembre 1933, n. 2418, ex art. 19), “(Cass. Sezioni Unite, N. 28042 del 2008; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 29916 del 29/12/2011).

5. Con il quinto motivo, ex art. all’art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulla domanda “tesa a produrre l’effetto di condannare la società appellata al pagamento” della somma di Euro 134.416,25.

5.1. La Corte ritiene inammissibile il motivo ex art. 366 c.p.c., n. 3. Il motivo, inoltre, non tiene conto del fatto che la Corte d’appello ha risposto a tutti i rilievi: una domanda, in ipotesi, così generica, non supportata da una specifica causa petendi, non può considerarsi tale, costituendo, al più, una specificazione del petitum non in grado di aggiungere alcunchè al contraddittorio.

6. Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa considerazione circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione a p. 4 dell’atto di appello. In tal caso il ricorrente lamenta l’omessa considerazione della diversa posizione giuridica attiva che discende dal riconoscimento del credito nella sentenza della Corte d’appello n. 371/2009, e non dal rapporto di conto corrente.

6.1. L’allegazione del vizio processuale risulta inammissibile in quanto alquanto generica, e comunque non in grado di intaccare la decisione assunta, che ha ricusato tale interpretazione dell’autonomia del credito accertato con sentenza dal titolo da cui deriva l’indebito pagamento oggettivo effettuato, ritenendo che il diritto alla ripetizione di interessi ultralegali anatocistici è ovvia conseguenza delle clausole contrattuali, e che la nullità di tali clausole era stata non solo eccepita, ma anche pacifica in giurisprudenza sin dal 2000, sicchè la prescrizione del diritto restitutorio decorreva dalla data di chiusura del conto, avvenuta il 19.9.1996, determinandosi il compimento della alla data del 19.09.2006.

6.2. In proposito, si rammenta il principio secondo cui “in caso di nullità di un contratto per impossibilità giuridica originaria del suo oggetto, l’azione di ripetizione dell’indebito, esperibile in relazione all’avvenuto versamento del corrispettivo, deve essere esercitata entro dieci anni dalla data del pagamento, non ostando al decorso della prescrizione l’assenza di un giudicato in ordine alla nullità contrattuale ” (Sez. 3, Sentenza n. 7749 del 19/04/2016; Cass. n 12038 del 2000)

7. Con il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., art. 157 c.p. e art. 644 c.p., commi 1 e 5, ed ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c., omettendo un’analisi più compiuta dell’intera fattispecie, attinente al reato di usura, i cui tempi di prescrizione si sarebbero spinti in avanti di almeno quindici anni.

7.1. Il motivo è inammissibile in quanto esso, nel suo nucleo essenziale – a prescindere della formulazione incoerente di più vizi di violazione di legge e di omissione di pronuncia tra loro logicamente inconciliabili – espone una censura del tutto nuova. In particolare, esso non si dimostra attinente alla fattispecie in considerazione, ove è stata riconosciuta l’applicazione illegittima di anatocismo bancario, e non di usura. Esso risulta, inoltre, assorbito da quanto sopra esposto al punto 3.1 in merito al giudicato formatosi con il rigetto, nel primo giudizio, della domanda risarcitoria concernente il comportamento tenuto, appunto, dalla banca nel corso del rapporto e in fase di recesso dal rapporto di finanziamento.

8. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di cassazione, poste a carico del ricorrente soccombente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfetarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA