Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30614 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 25/11/2019), n.30614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Torino 7,

presso l’avv. Laura Barberio, rappresentato e difeso, per delega a

margine del ricorso per cassazione, dall’avv. Gianluca Vitale che

chiede l’invio delle comunicazioni relative al processo presso lo

studio dell’avv. Barberio o presso la p.e.c.

gianlucavitale.pec.ordineavvocatitorino.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 550/2018 della Corte di appello di Torino

emessa il 16.2.2018 e depositata il 27.3.2018 R.G. n. 1412/2017;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il ricorrente S.E., cittadino gambiano, nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), ha chiesto alla Commissione territoriale di Torino il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria esponendo di aver militato sin da giovanissimo nel partito UDP ostile al dittatore J. e di essere è evaso dal carcere nel 2014 dove era stato detenuto per tre anni per aver partecipato a una manifestazione ostile al governo.

2. La Commissione territoriale ha respinto il ricorso.

3. Il Tribunale di Torino oltre a ritenere non attendibili le dichiarazioni del richiedente asilo ha escluso che la attuale situazione del Gambia giustifichi alcuna forma di protezione internazionale e umanitaria.

4. La Corte di appello ha confermato tale decisione e ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

5. Ricorre per cassazione con due motivi di impugnazione il sig S.E..

6. Non svolge difese il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

che:

7. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 – violazione dei criteri legali per la concessione della protezione umanitaria.

8. Secondo il ricorrente è stato violato l’obbligo di cooperazione istruttoria nella ricostruzione degli elementi utili alla valutazione caso per caso della domanda di protezione. Inoltre non è stata presa in considerazione la integrazione sociale realizzata nel paese di accoglienza dato che la Corte di appello l’ha ritenuto comunque irrilevante.

9. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ragione della decisione impugnata che è stata quella di constatare il venir meno delle ragioni personali dell’espatrio in seguito al radicale cambiamento della situazione politica del Gambia attestata dalle informazioni disponibili su tutti i siti ufficiali e non governativi e dai media. La Corte di appello ha fatto una corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I n. 4455/2018) secondo cui in materia di protezione umanitaria una condizione di integrazione sociale ed economica nel nostro paese assume rilevanza solo se confrontata con una situazione nel paese di provenienza di deprivazione dei diritti fondamentali e di lesione della dignità personale del richiedente asilo. Anche a ritenere applicabile quindi la normativa sulla protezione umanitaria invocata dal ricorrente – nonostante l’intervenuta abrogazione, in corso di causa, da parte del D.L. n. 113 del 2018 e dalla successiva L. di conversione di tale istituto – deve quindi rilevarsi l’insussistenza della dedotta violazione di legge essendo l’interpretazione recepita dalla Corte distrettuale conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia.

10. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 – violazione dei criteri in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

11. Secondo il ricorrente la revoca del patrocinio a spese dello Stato non si giustifica perchè il ricorso se pure considerato infondato non è stato proposto dolosamente o con colpa grave.

12. Il motivo è inammissibile perchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione dello stesso D.P.R., ex art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal citato D.P.R., art. 113 (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 3028 dell’8.2.2018 e Cass. civ. sez. I 32028 dell’11.12.2018).

13. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza statuizioni sulle spese processuali, consegue la dichiarazione, in dispositivo, di non sussistenza, allo stato, delle condizioni per l’applicazione per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato relativamente al giudizio di cassazione con Del. del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino del 19/20 novembre 2018.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto, allo stato, della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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