Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30614 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30614 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 17505-2012 proposto da:
BAGNATO FAUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CANINO 21, presso lo studio dell’avvocato
VITTORIO MOLEA, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrentecontro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore,
2017
3712

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO
3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ANTONELLA FRASCHINI, MARIA RITA SURANO, giusta delega
in atti;

ti

Data pubblicazione: 20/12/2017

- controricorrente

avverso la sentenza n. 773/2011 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 08/07/2011 R.G.N. 526/2010.

R.G. 17505/2012

CONSIDERATO
Che La Corte d’Appello di Milano con sentenza in data 8/07/2011 a
conferma della decisione del Tribunale della stessa sede n.4135/2009 ha
rigettato il ricorso di Fausto Bagnato rivolto ad ottenere dal Comune di Milano
il risarcimento del danno economico ed esistenziale, nonché la reintegra nei

Metropolitana Milanese s.p.a., soggetto unico gestore del Servizio Idrico
Integrato (S.I.I.) in seguito all’istituzione dell’ATO-Città di Milano (art.3 I. reg.
n. 21/1988).
Che a tale determinazione la Corte d’Appello è pervenuta in considerazione
della legittimità del trasferimento del lavoratore, già addetto al servizio idrico
comunale, in attuazione dell’art. 9, co.3 della I. n.36/1994 (cd. Legge Galli),
che prevede l’esercizio di poteri sostitutivi da parte dei Comuni in caso
d’inerzia dei competenti organi regionali, nell’organizzazione del Servizio Idrico
Integrato, trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della legge, nonché, in base
all’art. 31 del d.lgs. n.165/2001, che sancisce l’applicabilità dell’art. 2112 cod.
civ. al personale trasferito, così come richiamato dall’art. 8 della I. n.36/1994.
Che stante l’accertata validità del trasferimento del dipendente, la Corte
territoriale ha negato la pretesa reintegratoria per la sussistenza di un atto
transattivo valido e mai impugnato dall’appellante; con cui si era raggiunta
l’intesa in merito alla risoluzione incentivata del rapporto di lavoro col Comune
di Milano e alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro con Metropolitane
Milanesi s.p.a., unico soggetto gestore del S.I.I., rigettando altresì la pretesa
risarcitoria perché non supportata da allegazioni né indicazioni che potessero
avvalorare la sussistenza di un’eventuale esigenza equitativa.
Che avverso la decisione propone ricorso per Cassazione Fausto Bagnato
con due censure, illustrate da memoria, cui resiste con tempestivo
controricorso il Comune di Milano.

ruoli del Comune per il presunto illegittimo trasferimento presso la

RITENUTO
Che nella prima censura la parte ricorrente deduce violazione dell’art. 12,
co.3, I. n.36/1994 (cd. Legge Galli). Che secondo tale deduzione la Corte
d’Appello avrebbe considerato la gestione dell’affidamento del SII quale riserva
di legge relativa, ritenendo così legittimo che sia stata la Conferenza dell’ATO e
non la Regione con una propria legge, a decidere sul trasferimento. La

Convenzione per la gestione del SII e il relativo disciplinare, mentre la gestione
delle procedure di affidamento sarebbe rimasta nella competenza degli organi
regionali.
Che la seconda censura lamenta falsa applicazione dell’art. 1965 cod. civ.,
avendo la Corte d’Appello ritenuto che la validità della transazione tra il
ricorrente e la società, potesse sanare ogni eventuale pretesa – anche non
contemplata nella transazione – verso il Comune, stante l’unicità del rapporto.
Che, il ricorrente si duole che la motivazione abbia ritenuto transigibile la
supposta validità dell’atto di trasferimento, materia preclusa alla disponibilità
dei contraenti.

Che la prima censura è infondata.
Che la Corte d’Appello ricostruisce con rigore gli snodi, legali e contrattuali,
del complesso passaggio del SII dalla competenza del singolo Comune a quella
dell’Ambito Territoriale Ottimale – Città di Milano con trasferimento della
gestione del servizio al soggetto privato Metropolitana Milanese s.p.a.,
selezionato dalla Conferenza dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale (L.
Reg. n.21/1998). Che la complessa governance introdotta dalla cd. Legge Galli
n. 36/1994 a favore del miglioramento della gestione dei servizi idrici e della
realizzazione di economie gestionali all’interno dell’area vasta, prevede il
trasferimento del personale del Comune alla nuova società di gestione entro
quarantacinque giorni dalla sottoscrizione della Convenzione per la gestione del
SII approvata dalla Conferenza dell’ATO.
Che la Corte d’Appello, con motivazione esente da vizi logico argomentativi
ha accertato che il Comune di Milano, in qualità di componente dell’ATO – Città
2

Conferenza avrebbe potuto, invece, secondo il ricorrente, soltanto approvare la

di Milano, ha disposto il trasferimento di Fausto Bagnato nell’esercizio dei
propri poteri sostitutivi – previsti allo scopo di superare l’eventuale inerzia delle
Regioni dall’art. 9, co.3, della L. n.36/1994 trascorsi sei mesi dall’entrata in
vigore della legge istitutiva dell’ATO. Che pertanto, se tale è il quadro
normativo nazionale e regionale non è contestabile che l’istituzione degli ATO
costituisca un trasferimento di servizi e attività pubbliche a soggetto privato

cui all’art. 2112 cod. civ. (art. 36 I. n.165/2001); che la parte ricorrente nel
primo motivo non giunge a censurare la ratio decidendi della sentenza gravata
secondo cui l’attività del Comune di Milano concernente il trasferimento del
ricorrente alla Società Metropolitana Milanese s.p.a. si conferma pienamente
legittima, in ragione dell’unicità del rapporto di lavoro a seguito di passaggio
del servizio idrico da soggetto pubblico a soggetto privato.

Che la seconda censura è inammissibile per carenza di autosufficienza, in

quanto parte ricorrente non trascrive l’atto transattivo posto a fondamento
della sua doglianza, e neppure lo produce, né indica in quale sede processuale
il documento individuato in ricorso risulta prodotto (Cass. Sez. Un.
7161/2010). Che anche sotto il domandato risarcimento, la censura è
inammissibile, in quanto la parte ricorrente omette di contestare la

ratio

decidendi della decisione, che ha rigettato la domanda ritenendola priva di
qualsivoglia supporto sul piano probatorio.

Che pertanto, essendo infondata la prima censura e inammissibile la

seconda il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza come da
dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento nei
confronti del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 5.000 per competenze professionali, oltre spese forfetarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

3

per il quale trova applicazione la norma sulla unicità dei rapporti d’impiego di

Così deciso nell’Adunanza Camerale del 27/9/2017

Il Presidente

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(Dott. Giuseppe Napol tano)

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