Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30613 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30613 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 8196-2012 proposto da:
VARRIALE GIUSEPPE VRRGPP54H02F839Q, AMIRANTE GIUSEPPE
MRNGPP63M16F839X, ASTARITA GIOVANNI STRGNN62P10F839S,
ASTARITA GIUSEPPE STRGPP65CO3F839N, BARBATO MARGHERITA
BRBMGH65T57F839Z, DE ROSA MARIO DRSMRA68C21F839E,
ESPOSITO GIOVANNI SPSGNN53A27F839G, FASTIDIOSO PAOLO
FSTPLA61R02F839L, GIUNTO GIUSEPPE GNPGPP63P25F839U,
LIUZZI SALVATORE LZZSVT6OR10F839Q, MAYOL EMILIA
2017
3710

MYLMLE57L44F839V, MULIERI ENZO MLRNZE68H13F839R,
TRIOLA SALVATORE TRLSVT66M04F839W, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA G. PALUMBO 26, presso lo
studio dell’avvocato ARMANDD PROFILI, che
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Data pubblicazione: 20/12/2017

- ricorrenti contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
POLI 29, presso lo studio dell’avvocato ROSARIA

costituzione del 05/07/2012;
– resistente con mandato nonchè contro

UNITA’ STRALCIO EX D.L. 195/2009 (già Commissario
Straordinario di governo per l’emergenza dei rifiuti
in Campania ex 0.P.C.M. 2425/96 e succ. mod.),
MINISTERO DEL LAVORO, in persona dei ripettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domiciliano ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI
PORTOGHESI n. 12;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè contro

VARRIALE GIUSEPPE VRRGPP54H02F839Q, AMIRANTE GIUSEPPE
MRNGPP63M16F839X, ASTARITA GIOVANNI STRGNN62P10F839S,
ASTARITA GIUSEPPE STRGPP65CO3F839N, BARBATO MARGHERITA
BRBMGH65T57F839Z, DE ROSA MARIO DRSMRA68C21F839E,
ESPOSITO GIOVANNI SPSGNN53A27F839G, FASTIDIOSO PAOLO
FSTPLA61R02F839L, GIUNTO GIUSEPPE GNPGPP63P25F839U,
LIUZZI SALVATORE LZZSVT6OR10F839Q, MAYOL EMILIA

SATURNO, che la rappresenta e difende, giusta atto di

MYLMLE57L44F839V,

MULIERI

ENZO

MLRNZE68H13F839R,

TRIOLA SALVATORE TRLSVT66M04F839W, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA G. PALUMBO 26, presso lo
studio dell’avvocato ARMANDO PROFILI, che li
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 2255/2011 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 26/05/2011 R.G.N. 946/2007.

– con troricorrenti al ricorso incidentale –

R.G.08196/2012

CONSIDERATO
Che la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza in data 26/5/2011, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede n.23529/2006
stabiliva che Giuseppe Varriale e altri, tutti soci della Cooperativa S.Marco

diritto a essere inclusi nella graduatoria unica regionale di cui alle Ordinanze
n.1/2000 e n.n. 14 e 22/2001 del Commissario Straordinario per l’Emergenza
rifiuti della Regione Campania (poi Unità Stralcio ex d.l. n.195/2009) per
essere avviati alla selezione finalizzata all’assunzione nei ruoli regionali, ai
sensi dell’art. 16 della I. n.56/1987 e che l’amministrazione regionale avrebbe
dovuto procedere a detto inserimento adottando i provvedimenti di
competenza.
Che la stessa Corte d’Appello, in ciò discostandosi dalla decisione di primo
grado, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni per perdita di chance,
dequalificazione e mancato guadagno, sul presupposto che questa fosse
carente di allegazioni probatorie specifiche, avendo i ricorrenti dedotto quale
prova del presunto danno, la circostanza che altri fossero stati assunti al loro
posto.
Che avverso tale decisione interpongono ricorso per Cassazione Giuseppe
Varriale e altri con un’unica censura, cui resiste con tempestivo controricorso
l’Unità Stralcio (ex Commissariato Straordinario di Governo per l’Emergenza
rifiuti della Regione Campania) che propone altresì ricorso incidentale al quale i
ricorrenti resistono con controricorso.

RITENUTO
Che nell’unica censura i ricorrenti deducono violazione di legge e/o
falsa applicazione dei principi in materia di valutazione e determinazione del
danno da perdita di chance (art. 1223 cod. civ.); della lex specialis della
procedura selettiva e delle presupposte Ordinanze Commissariali per

Service operante nel servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, avevano

l’emergenza rifiuti; dell’art. 16 I. n.56/1987; dei principi in materia di prove in
relazione all’art. 360 cod. proc. civ. nn.3 e 5; omessa motivazione su un punto
decisivo della controversia; travisamento della fattispecie in conseguenza di
uno scarso approfondimento istruttorio. Che secondo i ricorrenti il danno subito
per l’omessa inclusione nella graduatoria che ha determinato la mancata
assunzione sarebbe risultato evidente se solo la Corte territoriale avesse

cautelare del Tar che aveva riammesso i ricorrenti. Che la domanda di
risarcimento del danno per perdita di chance, rigettata dalla Corte territoriale,
fonda, di contro, sull’evidenza per cui, se il Giudice non avesse ignorato quella
graduatoria, poi venuta meno per il difetto di giurisdizione dichiarato dallo
stesso TAR, i ricorrenti si sarebbero trovati in posizione utile per essere
assunti.

Che la censura non merita accoglimento.
Che la Corte territoriale ha accertato la corretta presentazione della
domanda di partecipazione dei ricorrenti agli SCICA (oggi Centri per l’Impiego)
territorialmente competenti per la partecipazione alla selezione di cui alle
Ordinanze Commissariali, ed ha altresì accertato l’omessa comunicazione da
parte dei predetti Uffici dei nominativi di tutti gli iscritti, condizione per la
corretta inclusione dei ricorrenti nella graduatoria. Che tuttavia la Corte ha
altresì rilevato che l’amministrazione convenuta non avesse sollevato alcuna
censura in merito.
Che la stessa sentenza gravata ha ordinato all’amministrazione convenuta
di assumere i provvedimenti conseguenti, includendo definitivamente i
ricorrenti nella graduatoria unica regionale dei disoccupati soci di cooperative,
negando al contempo che l’inserimento in graduatoria potesse costituire, di per
sé, titolo per il riconoscimento del diritto all’assunzione.
Che, quanto al diniego di accoglimento della domanda risarcitoria, la
censura di parte ricorrente, nei confronti della ratio decidendi concernente la
mancata allegazione della prova del danno subito, è priva di pregio. Che essa
si limita all’affermazione apodittica secondo cui il danno sarebbe dovuto, in

2

considerato gli esiti della graduatoria regionale prima e dopo l’ordinanza

ragione del fatto che, qualora correttamente inseriti in graduatoria nel novero
dei posti disponibili indicati dalle Ordinanze Commissariali, i ricorrenti
sarebbero stati assunti e che dalla loro mancata inclusione, è conseguita,
invece, l’assunzione di altri e diversi soggetti.

Che

l’Unità Stralcio (Ex Commissariato Straordinario di Governo per

censura, con cui deduce contraddittorietà della motivazione circa il fatto
controverso e decisivo per il giudizio. Che la Corte territoriale non avrebbe dato
atto del possesso dei requisiti previsti dalle Ordinanze Commissariali in capo ai
soci della cooperativa a beneficio della Sezione Circoscrizionale per l’impiego
(SCICA oggi Centro per l’Impiego), affermando solo in astratto la sussistenza
degli stessi in capo ai richiedenti, senza che una previa istruttoria in merito
avesse accertato il loro effettivo possesso.

Che il ricorso incidentale è inammissibile.
Che, sebbene il ricorso incidentale menziona alcuni dei requisiti individuati
nelle predette Ordinanze Commissariali: l’essere la cooperativa costituita da
almeno due anni alla data di pubblicazione dell’Ordinanza n. 1/1999; l’essere, i
richiedenti, soci, della cooperativa ammessa, da almeno due anni; l’aver
presentato nei termini la domanda di partecipazione al bando del 20/09/1999;
l’aver documentato il possesso dei requisiti alla SCICA di appartenenza entro
quindici giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza, la censura non è, tuttavia,
autosufficiente, perché il ricorrente incidentale, non produce le Ordinanze
Commissariali, né indica la sede processuale in cui le stesse sono state
prodotte (Cass. Sez.Un. n.7161/2010).
Che in ogni caso la censura postula un accertamento di fatto da parte di
questa Corte, così mirando a un riesame del merito precluso in sede di
legittimità (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).

3

l’Emergenza rifiuti in Campania) fonda il ricorso incidentale su un’unica

Che essendo la censura di cui al ricorso principale, infondata, e quella di
cui all’incidentale inammissibile, sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale,
7
sono rigettati. Le spese sono compensate,)et

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P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Spese

Così deciso nell’Adunanza Camerale del 27/9/2017

Il Presidente
(dott. G,iuseppe Napoletano)

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