Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30612 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6103-2017 proposto da:

D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBIRELLI,

31, presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA RIBALDONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA GASTINI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GREEN ICE SPA, in persona del proprio Presidente del C.d.A. e legale

rappresentante p.t. Dott.ssa B.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BORGOGNONA 47, presso lo studio

dell’avvocato CARLO MIRABILE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MAURIZIO BOCCHIOLA, GIUSEPPE ZANALDA giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3943/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato per via telematica il 27 febbraio 2017 D.E. ricorre per cassazione nei confronti di Green Ice S.p.A. al fine di ottenere l’annullamento della sentenza numero 3943-2016 della Corte d’appello di Milano, sezione seconda civile, pubblicata il 24 ottobre 2016, e notificata a mezzo di posta elettronica in data 28 dicembre 2016. La parte intimata ha resistito al giudizio e ha notificato controricorso.

2. La Corte d’appello di Milano si è pronunciata, quale giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p., dopo l’annullamento per motivi processuali della precedente sentenza penale d’appello disposto dalla Corte di cassazione affinchè la stessa valutasse, l’idoneità degli elementi di fatto, come accertati nel giudizio penale, ad integrare gli artifici raggiri costituenti la fattispecie di truffa contrattuale aggravata ascritta al signor D., di cui al capo A dell’imputazione, ai fini del risarcimento richiesto dalla società Green Ice s.p.a., parte civile. Più specificatamente, la Corte d’appello, in sede di rinvio civile, ha ritenuto sussistere artifici e raggiri tali da integrare il reato di truffa aggravata commesso da D.E. nel corso delle trattative della vendita delle quote inerenti alla società Naturae alla società Green Ice S.p.A. in quanto, sia nel bilancio che all’epoca delle trattative, non era stata da lui comunicata alla controparte acquirente la sussistenza di due contratti di affitto, i cui consistenti canoni mensili gravavano sulla società e andavano a profitto di società a lui collegate: tali affitti venivano infatti indicati solo nella relazione sullo stato patrimoniale consegnata alla controparte – tardivamente – al momento del passaggio formale delle partecipazioni, “profittando sia del clima di fiducia che si era instaurato tra le parti, che della scarsa professionalità di coloro che avevano condotto le trattative per conto della società acquirente”. La Corte d’appello, inoltre, respingeva la richiesta di provvisionale della parte civile in quanto il danno non era stato a tal fine provato nel suo ammontare, essendo stata chiesta solamente una condanna generica, e demandava la questione al successivo giudizio civile di liquidazione del danno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per violazione/falsa applicazione dell’art. 622 c.p.p., art. 640 c.p., artt. 230-533 c.p.p., nonchè per omessa pronuncia, anche in relazione all’art. 112 c.p.c.. Deduce che il giudice dell’appello si è limitato a valutare la sussistenza di uno solo degli elementi costitutivi del reato di truffa, relativi alla sussistenza degli artifizi e raggiri, in assenza di verifica dell’effettiva integrazione e idoneità di tutti gli altri elementi oggettivi, quali l’induzione nell’errore, l’ingiusto profitto con altrui danno, e soggettivi, quali il dolo. Pertanto il giudice dell’appello sarebbe incorso anche nell’ipotesi di omessa pronuncia. Parte intimata rileva che i motivi dedotti siano inammissibili stante la loro natura “promiscua”, essendo inammissibile l’esposizione cumulativa di plurime questioni in violazione del principio di coerenza, specificità e unicità della formulazione dei motivi di impugnazione in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c..

1.1. Preliminarmente si osserva che il motivo, per come è stato esposto, è ammissibile, contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrente. In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo si articoli in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U., Sentenza n. 9100 del 06/05/2015).

1.2. Pur tuttavia, deve rilevarsi l’inammissibilità della censura riposta sul fatto che la Corte d’appello si sarebbe soffermata solo su cinque elementi qualificanti le condotte di raggiro, senza in alcun modo comparare altri elementi fattuali, e quindi non ritenendo l’insufficienza o contraddittorietà della prova.

1.3. Il motivo, per come è formulato, è inammissibile per difetto del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non indica specificamente quali sarebbero gli ulteriori elementi di valutazione omessi. La Corte di merito, invero, si è soffermata sui fatti costituenti gli artifizi e raggiri, ritenendo che in tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l’elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale soggetto passivo, in conformità a quanto statuito da Cassazione penale, numero 28.791/2015.

2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., e per omessa pronuncia anche relazione all’art. 112 c.p.c.. In particolare, il ricorrente denuncia che sia stato violato il principio di disponibilità delle prove e non tenuto conto della ripartizione dell’onere della prova, essendosi la Corte d’appello attenuta alle prove contenute nel fascicolo di produzione di parte civile nel procedimento penale, di “contenuto indeterminato”, non meglio indicate dalla parte deducente, essendo peraltro mancata la produzione in giudizio dei verbali di udienza di primo grado e dei documenti acquisiti nel corso dell’intero procedimento.

2.1. Il motivo si dimostra infondato, ove si consideri che parte resistente ha documentato in questa sede che nel fascicolo allegato dalla parte civile nel giudizio di rinvio innanzi alla Corte d’appello vi erano tutte le produzioni di parte civile concernenti il procedimento penale e utilizzate ai fini della decisione.

2.2. Riguardo a come il motivo è stato argomentato, esso si rivela inammissibile poichè, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012. (v. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, e il vizio di motivazione apparente. Denuncia anche violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 652 c.p.p. in relazione al giudicato formatosi sia nell’ambito dell’assoluzione per il reato di false comunicazioni sociali per il bilancio al 31/12/2013 della Naturae S.p.A., sia nell’ambito della causa civile promossa da Green Ice s.p.a. avverso l’ingiunzione di pagamento per i canoni di locazione, conclusasi con sentenza di rigetto della Corte d’appello di Torino numero 987/2010.

3.1. Le censure sono inammissibili sotto il profilo dell’art. 366 c.p.c., n. 4 poichè la lettura dei tre motivi racchiusi in tale censura, al lume della motivazione, evidenzia come la loro illustrazione non si correli alla motivazione, amplissima, enunciata dalla Corte territoriale in merito alla rilevanza dei fatti riscontrati ai fini della integrazione del fatto costituente reato. Sicchè, non apparendo i motivi correlati alla motivazione, che riguarda il reato di truffa, e non la diversa fattispecie di false comunicazioni sociali (da cui il ricorrente è stato assolto) o gli inadempimenti contrattuali che hanno originato le cause locatizie, essi impingono nella ragione di inammissibilità espressa dal principio di diritto recentemente rinverdito da Cass. SU n. 7074 del 2017 (in motivazione) secondo cui: “il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4″.

3.2. Inoltre, i motivi, per come allegati, non si conformano al principio di autosufficienza fissato nell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto da essi non si evince quali siano gli elementi “indicati nella comparsa di costituzione risposta” non considerati dalla Corte d’appello nella decisione.

3.3. Infine, il motivo inerente alla denunciata “situazione di contrasto con giudicati interni” si appalesa infondato, ove solo si consideri che la diversa fattispecie di reato di false informazioni sociali in relazione per la quale il ricorrente è stato assolto, riferita alle informazioni contenute nel bilancio chiuso al 31/12/2003, ritenute esaustive quanto alla sussistenza del debito sociale complessivo, non viene a interferire con la diversa valutazione sulla sussistenza di artifizi e raggiri commessi nella fase contrattuale, diversa dall’ambito societario, consistenti nell’aver sottaciuto alle parti acquirenti I’ esistenza di rilevanti contratti di locazione, non ancora registrati, e non specificamente indicati nel bilancio o nella nota integrativa; non è, inoltre, rilevante che i suddetti contratti fossero stati successivamente riconosciuti dalla parte acquirente e che i relativi canoni fossero stati spontaneamente pagati successivamente alla conclusione del contratto, dovendo queste ultime circostanze incidere semmai sulla valutazione della quantificazione del danno da liquidare in separato giudizio (v. p. 9 della sentenza in esame).

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza è sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa pronuncia, anche in relazione all’art. 112 c.p.c. e per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 622 c.p.p., artt. 112 e 392 c.p.p., artt. 640 e 485 c.p.. Il ricorrente deduce che tra i motivi per cui la Corte di cassazione ha disposto il rinvio, vi era la necessità di valutare anche che i due contratti di locazione non risultavano registrati e che la prima fattura emessa per il pagamento risulta risalente a nove mesi dopo la formalizzazione del contratto con SG. Sostiene che tale circostanza sarebbe stata allegata anche da Green Ice S.p.A. nell’atto di citazione in riassunzione, laddove a pagina 10, ha sostenuto che i contratti si fossero verosimilmente formalizzati in una data successiva a quella indicata in calce agli stessi con decorrenza della loro efficacia, proprio in considerazione delle trattative per la cessione della società al fine di precostituire a favore dei venditori, per gli anni successivi, consistenti ragioni di credito nei confronti di Green Ice S.p.A. (al di là della congruità o meno dei corrispettivi indicati nei contratti), il che – a dire del ricorrente- sarebbe incompatibile con il loro artificioso occultamento, presupposto del reato di truffa. Anche in questo caso la Corte d’appello di Milano avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione proposta dal ricorrente, con conseguente violazione art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza.

4.1. La censura è prima di tutto inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6. Difatti non si indica quale sia il contenuto dell’atto di citazione in riassunzione di Green Ice S.p.A. o di altri atti processuali che indurrebbero a sostenere che i contratti di locazione de quibus non fossero in essere al momento della vendita delle partecipazioni sociali in Naturae S.p.A. a Green Ice S.p.A., ma fossero venuti ad esistenza successivamente. Difatti una cosa è sostenere che i contratti non fossero registrati, un’altra è che all’epoca non fossero in essere, quando nello stato patrimoniale predisposto al settembre 2004 essi risultavano indicati, come esattamente rilevato dalla Corte d’appello.

4.2. Inoltre, la censura in ordine alla inesistenza dei contratti di affitto perchè non registrati si pone in contrasto con le medesime argomentazioni dello stesso ricorrente laddove indica, a p. 32 del ricorso, che gli affitti erano (in tesi) resi noti all’acquirente in base alla situazione patrimoniale al 30 settembre 2004 recante l’indicazione di fitti passivi e alla pattuizione secondo cui Green Ice avrebbe avuto la facoltà di perfezionare un contratto di deposito merci presso le celle frigorifere, in sostituzione dei contratti di affitto. Tale situazione patrimoniale, difatti, era anteriore alla stipula del negozio di cessione di partecipazioni in cui è stata omessa l’informazione di un dato rilevante ai fini del perfezionamento del negozio.

4.3. Infine, si rammenta che il vizio di omessa pronuncia causativo della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. non si configura allorquando il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere; in tal caso, è integrato il diverso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nella misura in cui il giudice abbia omesso la considerazione di fatti rilevanti ai fini della ricostruzione della “quaestio facti” in funzione dell’esatta qualificazione e sussunzione “in iure” della fattispecie (8 v. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 22799 del 29/09/2017).

4.4. Pertanto il motivo è inammissibile sotto più profili.

5. Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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