Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30612 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 25/11/2019), n.30612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29479-2018 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO, 9,

presso lo studio dell’avvocato EDOARDO SPIGHETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVANA GUGLIELMO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 747/2018 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositato il 29/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata per la protezione internazionale, con decreto in data 29/8/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone in ordine alle istanze avanzate da S.P. nato in Gambia il 1/1/1994, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo, proveniente dallo Stato del Gambia, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone di essere fuggito dal proprio paese in quanto affetto da una patologia agli occhi che sperava di curare in Italia. Avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Catanzaro ha violato il dovere di cooperazione istruttoria escludendo così senza meglio indagare sui presupposti il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 9, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il Tribunale di Catanzaro non ha citato le informazioni sul Gambia delle Commissioni Asilo.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Catanzaro non ha riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria trascurando di considerare la situazione politica del Gambia.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e degli artt. 8 e 13 CEDU, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Catanzaro non ha riconosciuto il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 32 Cost. in quanto il Tribunale di Catanzaro ha disatteso la normativa relativa al diritto di asilo.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto. I motivi di ricorso proposti, da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro avvinti, si sostanziano in una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione dalla Corte territoriale, dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni e le fonti del proprio convincimento.

Tale richiesta di riesame non è evidentemente deducibile quale motivo di impugnazione in questa sede di legittimità, ancor più in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

In particolare riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria sussumibile nella previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il giudice territoriale, alla luce del dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ha esaminato la situazione del Gambia e di conseguenza ha ritenuto, con motivazione coerente ed esaustiva, l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e di una situazione di conflitto armato nella zona di provenienza del ricorrente, di livello così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza nel territorio in questione, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona.

La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Il quarto motivo sulla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria è inammissibile perchè censura l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità o di pericolo legata alla situazione individuale dell’istante, o di lesione dei diritti fondamentali della persona.

A tal riguardo il ricorrente aveva dichiarato di essere venuto in Italia per curare la patologia agli occhi per la quale aveva seguito una terapia poi sospesa in attesa di controllo e di essere anche affetto da TBC.

Il Tribunale con motivazione adeguata e valutazione non rivedibile in questa sede, dopo aver rilevato che il ricorrente non si è sottoposto alle terapie prescritte per le patologie da cui è affetto, ha rilevato che allo stato non era possibile sapere quale fosse in realtà lo stato di salute del ricorrente e che in ogni caso per le patologie denunciate esistevano nello Stato di origine possibilità di cura presso centri medici specializzati.

Infine in ordine al quinto motivo la decisione impugnata ha dato conto che il diritto di asilo ex art. 10 Cost. è interamente attuato e regolato attraverso la previsione degli istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria talchè non vi è alcun margine di residuale applicazione diretta del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3.

Il ricorso proposto deve pertanto essere respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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