Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30612 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30612 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

ORDINANZA

sul ricorso 27941-2012 proposto da:
MOTTA PASQUALE C.F.MTTPQL58L13M018T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 47, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO TALARICO,

rappresentato e

difeso dall’avvocato GIACOMO DOMINIJANNI,

giusta

delega in atti;
– ricorrente
contro
2017

3690

– MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

RICERCA C.E. 90195250588,
tempore,

UFFICIO

in person,2 del MinigLro pro

SCOLASTICO

REGIONALE

PER

LA

CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro
tempore,

entrambi

rappresentati

e

difesi

Data pubblicazione: 20/12/2017

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI
12;
– NERI UGO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE DONATI, 32, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE MORABITO, FILOMENA PELLICANO’, giusta delega
in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 774/2012 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/05/2012 R.G.N.
754/209.

ROBERTO MARINO, rappresentato e difeso dagli avvocati

NRG 27941 2012

RILEVATO

che il Professore Pasquale Motta aveva convenuto in giudizio il Ministero della
Pubblica Istruzione Università e Ricerca, l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

dirigente scolastico per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 sull’assunto della
illegittimità della mancata attribuzione del punteggio previsto dalla lett. B) punto 1 c.
4 lett. c) della tabella di valutazione dei titoli della Ordinanza Ministeriale n. 40 del
2005;
che la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria di rigetto del ricorso è stata
confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 774 in data
29.5.2012, la quale ha ritenuto che: l’ordinanza n. 40 del 2005 del Ministero aveva
fatto riferimento, come titolo valutabile per l’attribuzione del punteggio rivendicato dal
Motta, alla figura del collaboratore che, svolge per ogni anno di incarico e per almeno
180 giorni, funzioni vicarie o di sostituzione del Dirigente Scolastico, figura, questa,
diversa dal collaboratore al quale il dirigente scolastico ha delegato lo svolgimento di
compiti specifici; dalla documentazione prodotta dal Ministero era emerso che nel
corso degli anni dal 2000 al 2005 le funzioni vicarie, ovvero di sostituzione del
dirigente dell’Istituto Scolastico “G. Vallauri” di Reggio Calabria, erano stato conferite
in via permanente al prof. Labate e non al Motta; dalla documentazione prodotta dal
Motta era emerso che questi aveva svolto le funzioni vicarie o sostitutive del dirigente
scolastico solo sporadicamente per un totale di soli 88 giorni; il limite cronologico di
180 giorni risultava indicato nella tabella di valutazione dei titoli e atteneva ai criteri di
formazione della graduatoria, mentre l’art. 16 c. 6 della medesima ordinanza
disciplinava, diversamente da quanto opinato dall’appellante, i casi nei quali il titolare
nominato sia temporaneamente assente o impedito;
che avverso tale sentenza Pasquale Motta ha proposto ricorso per cassazione affidato
a due motivi, al quale hanno resistito con controricorso il Ministero della Pubblica
Istruzione Università e Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e Ugo
Neri;
che il ricorrente ed il controricorrente Negri hanno depositato memorie ex art. 378
c.p.c.
i

ed Ugo Neri per l’accertamento del suo diritto all’attribuzione dell’incarico annuale di

NRG 27941 2012

CONSIDERATO

che con il primo motivo il ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione degli
artt. 25 c. 5, 15, 19, 20, 21, 23, del D. Lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 15 delle

3.5.1999, dell’art. 127 del CCNL stesso comparto del 24.7.2003, della lett. B). 1 lett.
c) e d) della Tabella di valutazione dei titoli della O.M. n. 40 del 2005, dell’art. 14 del
D. L. n. 95 del 2012; motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine ad
un fatto controverso e decisivo per il giudizio;
che il ricorrente sostiene che: il periodo di 180 giorni indicato dalla O.M. n. 40 del
2005 ai fini dell’attribuzione di cinque punti per anno (ex lett. B. 1 lett. c) della
Tabella di valutazione dei titoli), sarebbe stato indicato non come arco temporale di
effettiva sostituzione del Dirigente Scolastico ma come periodo minimo in cui
l’aspirante ha rivestito la qualità di collaboratore del Dirigente Scolastico di cui al c. 5
dell’art. 25 del D. Lgs. n. 165 del 2001; la nota n. 3 in calce alla tabella attribuisce il
punteggio aggiuntivo di sei punti annui per le sostituzioni protrattesi per almeno 180
giorni ed esclude il punteggio aggiuntivo ma non anche quello ordinario, per le
sostituzioni del capo di istituto in congedo ordinario; l’interpretazione data dalla Corte
territoriale al parere reso dal Consiglio di Stato non terrebbe conto del fatto che gli
artt. 7 c. 2 lett. h) e 396 c. 5 del D. Lgs. n. 297 del 1994 non sono più vigenti; la
Corte territoriale avrebbe errato nell’attribuire rilievo alla circostanza che altro docente
(il prof. Labate) aveva svolto presso l’Istituto “Vallauri” le funzioni di collaboratore
vicario perché tale figura era stata ormai superata per effetto delle disposizioni
contenute negli artt. 21 e 25 c. 5 del D. Lgs. n. 165 del 2001, nella contrattazione
collettiva di comparto e nell’art. 14 del D. L. n. 95 del 2012; tutti i collaboratori
nominati ai sensi dell’art. 25 c. 5 del D. Lgs. n. 165 del 2001 possono avere funzioni di
sostituzione del Dirigente Scolastico, ormai affidate non più ad un unico soggetto
all’inizio dell’anno ma attribuite di volta in volta in relazione ad esigenze concrete; la
O.M. n. 40 del 2005 avrebbe previsto quali titoli valutabili di eguale valore ogni anno
di incarico di vice preside o di collaboratore didattico o del preside con funzioni vicarie
(secondo la previsione contenuta negli artt. 7 e 396 del D. Lgs n. 297 del 1994 ) e
ogni anno di collaborazione con compiti di sostituzione del dirigente scolastico;
2

disposizioni della legge in generale, dell’art. 19 c. 4 del CCNL Comparto Scuola del

NRG 27941 2012

che il ricorrente deduce che: era risultato provato ed anche non controverso che esso
ricorrente aveva mantenuto la qualità attribuitagli per tutta la durata degli anni
scolastici dal 2000 al 2004, che il [abate, scelto dal Dirigente per le funzioni vicarie,
aveva svolto le funzioni di sostituzione soltanto in caso di assenza o di impedimento
del Preside e non in via permanente;

motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo, violazione dell’art. 2729 c.c.,
dell’art. 437 c. 2 c.p.c., e della tabella allegata all’O.M. n. 40 del 2005 denunciando
erronea valutazione del materiale istruttorio, omessa motivazione sulla rilevanza della
produzione documentale e sulla richiesta di esercizio dei poteri officiosi istruttori
(prova per testi) formulata nel ricorso di primo grado e ribadita nel giudizio di appello;
che le doglianze formulate nel primo motivo, riferibili all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per
quanto è dato enucleare dalla disagevole lettura delle difese ivi esposte, che si
riferiscono in maniera affastellata ora a disposizioni di legge e di contratto collettivo
nazionale ora a provvedimenti non aventi forza di legge (parere del Consiglio di Stato
1021 del 2000, O.M. n. 40 del 2005) e si intrecciano con quelle riferibili al vizio di cui
all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., presentano profili di infondatezza e di inammissibilità;
che le censure sono infondate nella parte in cui denunciano violazione e falsa
applicazione degli artt. 25 c. 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 15 delle
disposizioni della legge in generale dell’art. 19 c. 4 del CCNL di comparto del 3.5.1999
e dell’art. 127 del CCNL medesimo comparto del 24.7.2003 e dell’art. 14 del D. L. n.
95 del 2012, perché la ricostruzione della Corte territoriale della natura delle funzioni
rilevanti per l’attribuzione del punteggio rivendicato non contrasta affatto con la
disciplina di fonte legale e contrattuale in tema attività di collaborazione con il
dirigente scolastico, quale disciplinata dall’art. 25 c. 5 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e
dalla contrattazione collettiva del Comparto Scuola succedutasi nel corso del tempo;
che l’affidamento da parte dei Dirigenti Scolastici di compiti specifici propri delle
funzioni organizzative ed amministrative ai docenti individuati dallo stesso dirigente è
previsto dalla regolamentazione di fonte legale (art. 25 bis c. 5 del D. Lgs. n. 29 del
1993, comma introdotto con l’art. 1 c. 1 del D. Lgs. n. 59 del 1998, dall’art. 25 del D.
Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oggetto di interpretazione autentica da parte D. L. n. 95
del 2012, convertito con modificazioni dall’ art. 14 c. 22 della L. n. 135 del 2012, dall’
art. 1 c. 83 della L. n. 107 del 13.07.2015, non applicabile “ratione temporis” alla
3

che con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria

NRG 27941 2012

fattispecie in esame) e dalla contrattazione collettiva di comparto (art. 19 CCNL
3.5.99 quadriennio normativo 1998-2001, artt. 31 e 127 del successivo CCNL
24.7.2003, quadriennio normativo 2002-2005);
che le norme di legge e le clausole contrattuali attribuiscono al Dirigente Scolastico la
facoltà di avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali,

che il dato testuale delle norme legali e pattizie innanzi richiamate, tra loro coerenti e
sostanzialmente sovrapponibili, fa riferimento in maniera chiara ed univoca alla
collaborazione richiesta dal Dirigente, ed offerta dal docente, in relazione a specifici
compiti suoi propri e non alla “sostituzione” o “vicarietà” o “supplenza” delle funzioni
proprie della qualifica dirigenziale del Dirigente Scolastico, funzioni queste ultime
riferibili al caso, diverso, di sostituzione del titolare quando questi manchi del tutto
ovvero sia assente o impedito;
che il primo motivo, nella parte in cui oppone alla ricostruzione contenuta nella
sentenza impugnata degli incarichi valutabili ai sensi della richiamata O.M. lett. B.1,
lett. c) , atto amministrativo non avente forza di legge, recante la “lex specialis” del
concorso, una diversa interpretazione delle funzioni di “sostituzione” e di
“collaboratore del Dirigente” è inammissibile, al pari della doglianza formulata in
relazione alla qualificazione come elemento di valutazione dei titoli del dato temporale
di 180 giorni, perché il ricorrente non ha indicato quali siano le regole dell’ermeneutica
contrattuale violate (Cass. 25728/2013, 9054/2013, 17168/2012; Cass, Ord.
15350/2017), ma ha, invece, erroneamente, ricondotto l’interpretazione della
circolare al vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.;
che considerazioni analoghe a quelle da ultimo svolte vanno formulate con riguardo
alla dedotta violazione del parere del Consiglio di Stato n. 1021 del 2000;
che il primo motivo è inammissibile nella parte in cui il ricorrente denuncia violazione
degli. artt.15, 19, 20, 21, 23 del D. L.gs. n. 165 del 2001 perché non sono esplicitate
le ragioni per le quali le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata
debbano ritenersi in contrasto con tali disposizioni e, prima ancora, non risulta affatto
chiarita la correlazione tra la materia da tali norme disciplinata (incarichi e
responsabilità disciplinare) e la fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 24298/2016,
87/2016, 3010/2012, 5353/2007; Ord. 187/2014, 16308/2013);

4

della collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente;

NRG 27941 2012

che il motivo in esame è inammissibile nella parte in cui il ricorrente addebita alla
sentenza impugnata vizi motivazionali perché le doglianze sollecitano, in realtà, il
riesame dell’accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata in ordine
all’avvenuto espletamento dal 2000 al 2005 da parte di altro docente (prof. [abate)
delle funzioni vicarie ovvero di sostituzione del dirigente scolastico nell’Istituto

(totale di 88 giorni) dell’esercizio da parte del ricorrente delle funzioni “sostitutive” o
“vicarie”

del

1541/2016,
181214/2006,

Dirigente

Scolastico

15208/2014,
3436/2005,

(Cass.

24148/2013,
8718/2005)

e

SSU

24148/2013,

8054/2014;

Cass.

21485/2011,9043/2011,

20731/2007,

perchè

motivazionali

i

denunciati vizi

attengono non a fatti storici ma a questioni giuridiche (Cass. 17761/2016,
21152/2014; Ord 2805/2011);
che il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui il ricorrente lamenta l’omesso
esame dei documenti prodotti perché, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., il giudice deve
valutare le prove secondo prudente apprezzamento ed è libero di scegliere le
risultanze istruttorie ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti
in discussione e di dare liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova
acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. SS.UU. 5802 /1998 e
2418/2013; Cass. 1892/2002, 15355/2004, 1014/2006, 18119/2008);
che il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui viene denunciato il mancato
esercizio di poteri istruttori officiosi perchè, anche in difetto di espressa motivazione
sul punto, il mancato esercizio di poteri istruttori officiosi non è sindacabile in sede di
legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza, nel caso in esame
non puntualmente denunciato (Cass. SS.UU. 11353/2004; Cass. 22484/2016,
22534/2014, 900/2014, 3047/2006, 9034/2000; Ord. 27431/2014);
che il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui addebita alla sentenza vizi
motivazionali perché i vizi denunciati mirano, ancora una volta, a sollecitare la non
consentita rivalutazione del materiale istruttorio;
che sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.
La Corte
5

industriale Statale “G Vallauri” di Reggio Calabria ed in ordine alla durata complessiva

NRG 27941 2012

Rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e a
Neri Ugo le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 4.000,00, oltre spese
prenotate a debito, quanto al primo, ed in C 4.000,00 per compensi professionali ed C
200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese forfetarie, oltre IVA e CPA , quanto

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale del 27 settembre 2017

al secondo.

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