Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30611 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA

FAX (OMISSIS), CORSO RINASCIMENTO 11, presso lo studio

dell’avvocato PELLEGRINO GIOVANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CORELLI SORGATO MAURIZIA;

– ricorrente –

contro

CA.CL.EL., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato POLCHI

RODOLFO, che lo rappresenta e difende con procura speciale del

29/11/2011 rep. 31275, unitamente all’avvocato TIEGHI ARTURO ALBINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato POLCHI Rodolfo, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.E. interponeva appello davanti alla Corte di Appello Venezia, avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo che rigettava la domanda del medesimo appellante con la quale egli aveva chiesto di essere dichiarato proprietario, per intervenuta usucapione, di un 1/6 dell’immobile sito in (OMISSIS), costituito da un appartamento e da un sottostante seminterrato.

Il C. riferiva che suo padre A. aveva acquistato nel 1952 unitamente ad T.E.P. per quote uguali la proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS) di cui si è detto; che a seguito della morte del padre erano succeduti nella quota di un mezzo i suoi tre figlie cioè oltre all’attore anche le sorelle C. e G. che erano diventati intestatari ciascuno per una quota di un 1/6; che successivamente G. aveva ottenuto lo scioglimento della comunione relativamente alla propria quota continuando a rimanere indivise le quote di E. e C.; che nel 1992 C. aveva convenuto in giudizio il fratello E. assumendo di essere titolare in forza di una scrittura privata del 29 gennaio 1964 anche della quota di spettanza del fratello; di aver continuato a possedere anche dopo il 1964 l’immobile di cui si dice limitatamente alla propria quota; che,pertanto,ove si fosse riconosciuta efficacia alla scrittura privata del 1964, E., comunque, ne aveva riacquistato la proprietà per usucapione.

Si costituiva C.C. chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 242 del 2005 dichiarava improponibile per difetto d’ interesse la domanda proposta da C.E..

A sostegno di questa decisione la Corte veneziana osservava che C.E. aveva chiesto di essere dichiarato comproprietario di un 1/6 per intervenuta usucapione ; epperò essendo già comproprietario della quota di un 1/6 dell’immobile di cui si dice e negando di aver mai venduto alla sorella C. la sua quota (con riguardo a tale questione pende altro giudizio definito con sentenza ancora non passata in giudicato) il C. era privo dell’interesse a far accertare l’esistenza di un diverso altro titolo di proprietà relativamente alla stessa quota sull’immobile di cui si dice.

La Cassazione della sentenza n. 242 del 2005 della Corte di Appello di Venezia è stata chiesta da C.E. con ricorso affidato a cinque motivi.

C.C. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.pl.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., nonchè omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisione della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo il ricorrente la Corte di appello di Venezia, affermando che E. C., già proprietario, risultava privo di interesse a far accertare l’esistenza di un diverso titolo di proprietà della stessa quota dell’immobile, oggetto di causa, avrebbe applicato falsamente il disposto di cui all’art. 100 c.p.c., perchè il Tribunale di Rovigo con sentenza del 1997 (la n. 92) aveva dichiarato che C. C. aveva acquistato la proprietà dell’immobile ubicato in (OMISSIS), mentre la successiva sentenza della Corte di Appello di Venezia del 2003 (la n. 1420) aveva dichiarato l’immobile di via (OMISSIS) già di proprietà di C.E.. A seguito delle suddette sentenze (che non fanno parte del presente giudizio ma prodotte dal ricorrente al fine di contestare la dichiarazione di ammissibilità dell’appello) risulterebbe incontestabile e pacifico – sempre secondo il ricorrente – l’interesse di C.E. all’appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo.

1.1.= La censura non è fondata e non può essere accolta perchè la Corte di Appello di Venezia ha correttamente applicato la normativa di cui agli artt. 100 e 112 c.p.c., considerato che – come ha evidenziato lo stesso ricorrente – al tempo in cui è stato presentato appello per la riforma della sentenza di primo grado, C.E. risultava già titolare del diritto di proprietà del bene per il quale chiedeva che venisse dichiarato l’avvenuto acquisto per usucapione.

1.2.= Va qui osservato che l’interesse ad agire (la cc. dd.

legitimatio ad causam), che costituisce una delle condizioni dell’azione processuale in genere, è rilevabile d’ufficio e presenta, com’è noto, tre caratteristiche specifiche: l’attualità, la concretezza e la personalità dell’interesse. L’interesse ad agire deve essere: attuale nel senso che l’aspettativa in termini di utilità che si attende dalla sentenza deve sussistere fino al momento della sua emanazione; concreto, nel senso che la pronuncia deve essere satisfattiva di interessi effettivi e non anche meramente ipotetici o in altro modo non meritevoli di tutela, personale, ossia che ne risulti in via diretta, comunque, ristorata la posizione sostanziale di chi abbia agito in giudizio.

1.2.a).= Ora nell’ipotesi in esame, l’interesse ad agire di C. E. relativo alla richiesta di essere dichiarato comproprietario in ragione di un sesto dell’immobile sito in (OMISSIS) per intervenuta usucapione, al momento della proposizione dell’appello non era attuale, nè concreto essenzialmente perchè nel momento in cui ha proposto appello risultava essere comproprietario dello stesso bene e per la stessa quota per successione a causa della morte del padre.

2= il ricorrente lamenta, ancora: a) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. sotto altro aspetto nonchè omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. b) con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 113 c.p.c. nonchè omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. c) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè, omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Secondo il ricorrente, la Corte veneziana: a) si sarebbe pronunciata oltre la domanda facendo riferimento a circostanze relative ad altra causa; b) avrebbe introdotto nel giudizio fatti di cui è venuta a conoscenza da altro giduizio, contravvenendo al disposto di cui all’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. c) i dati cui ha fatto riferimento la Corte veneziana per dichiarare l’inammissibilità dell’appello ex art. 100 c.p.c. non risulterebbero documentati nel giudizio nè risulterebbero costituire nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

2.1.= Tutte le tre censure, che, in buona sostanza, denunciano un identico vizio della sentenza impugnata, quello che la stessa sia fondata su fatti e dati che non apparterrebbero al giudizio de quo, sono tutte infondate e non possono essere accolte per una stessa ragione e, cioè, perchè la Corte veneziana ha affermato l’improponibilità dell’appello proposto da C.E. per carenza di interesse, non sulla base di circostanze relative ad altra causa, considerato che – per ammissione dello stesso C. – così come risulta dalla parte narrativa della sentenza – C.E. indicandosi quale comproprietario della quota di un sesto dell’immobile di cui si dice per successione mortis causa, aveva negato di aver venduto la quota dell’immobile alla sorella C..

3.- Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. nonchè omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 epe. Secondo il ricorrente, la Corte veneziana avendo confermato al punto 3 del dispositivo la sentenza di primo grado, tuttavia, non avrebbe, indicato i motivi di fatto e di diritto della decisione di riconfermare la sentenza impugnata.

3.1.= La censura è inammissibile perchè generica, dato che il ricorrente non identifica quale parte della sentenza di primo grado sia stata confermata sia pure al fine di valutare se la sentenza non contenga nell’esposizione dei motivi della decisione le ragioni di quella conferma.

3.1.a).= E’ giusto osservare che è onere del ricorrente indicare non solo la regola violata, ma anche in qual modo il ragionamento del giudice si sia da essa discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad un generico richiamo della violazione di uno o più criteri astrattamente intesi ovvero ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, così come verranno liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3200,00 oltre Euro 200,00 e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA