Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30611 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 25/11/2019), n.30611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso n.27947/2018 proposto da:

T.K., elettivamente domiciliato in ROMA, Viale Angelico 38

presso lo studio dell’Avv.to Roberto Maiorana che lo rappresenta e

difendegiusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia depositata il

22/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/5/2019 dal consigliere Dott.ssa Marina Meloni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Perugia con sentenza in data 22/3/2018 ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, atteso che la notifica dell’atto di citazione di appello era stata effettuata dal ricorrente T.K. all’Avvocatura dello Stato ad un indirizzo pec errato, diverso da quello indicato nel Reginde, e l’appellante non aveva provveduto alla rinotifica nel termine concesso.

Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Perugia il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1611 del 1910, art. 11, e dell’art. 291 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

sostiene che la Corte di Appello di Perugia avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul presupposto che la notifica dell’atto di citazione di appello era stata effettuata all’Avvocatura dello Stato ad un indirizzo pec non presente nel Reginde ed era pertanto nulla, perchè effettuata all’Avvocatura dello Stato ad un indirizzo diverso da quello previsto per il processo telematico.

Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto, assorbiti gli altri due motivi inerenti alla mancata concessione della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Correttamente la Corte di Appello di Perugia ha ritenuto nulla la notifica del ricorso in quanto effettuata ad indirizzo diverso da quello dell’Avvocatura dello Stato istituito per il processo telematico, indicato nel Reginde.

Come infatti affermato nella pronuncia 11574/2018, in tema di notificazione degli atti processuali nei confronti dell’Avvocatura di Stato, l’uso dell’indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle comunicazioni processuali è causa di nullità della notifica, che può essere sanata, con efficacia ex tunc (sulla nullità si veda anche la pronuncia 11574/2018, che ha affermato che in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis c.p.c. e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla L. di conversione n. 221 del 2012, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro; ne consegue, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario).

Attesa la nullità della notifica e non essendosi costituito il Ministero, la Corte del merito ha disposto la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., assegnando all’appellante termine perentorio per detta rinnovazione; l’appellante non ha ottemperato a detto ordine, da cui è correttamente conseguita la declaratoria da parte della Corte del merito della inammissibilità dell’appello.

Ed infatti, come affermato, tra le altre, nella pronunce 13637/2017 e 23587/2006, la mancata ottemperanza all’ordine di rinnovazione della notificazione determina l’inammissibilità dell’appello ove il rinnovo sia stato del tutto omesso, venendo a mancare il contraddittorio, diversamente che nel caso di rinnovazione oltre il termine fissato, che comporta l’estinzione del processo.

Va pertanto respinto il primo motivo di ricorso, rimanendo così assorbiti gli altri motivi. Nulla per le spese non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta-1 sezione della Corte di Cassazione, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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