Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30611 del 20/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 30611 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

ORDINANZA

sul ricorso 18311-2012 proposto da:
VILLANOVA ENNIO C.F. VLLNNE46D27H501T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE l,
presso lo studio dell’avvocato FEDERICO BUCCI, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

AGENZIA
2017
3687

DELLE

DOGANE

C.F.

97210890584

(già

Dipartimento delle Dogane e delle Imposte
indirette),in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa ex lege
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N.

Data pubblicazione: 20/12/2017

12;
– controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro

VILLANOVA ENNIO C.F. VLLNNE46D27H501T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE l,

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 614/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 09/03/2012 R.G.N. 11405/2007.

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO BUCCI, che lo

N.R.G. 18311 2012

RILEVATO
che la Corte di Appello di Roma, adita in via principale da Ennio Villanova ed in via
incidentale dall’agenzia delle Dogane, con la sentenza 614 in data 9.3.2012, ha
confermato la sentenza di primo grado che, affermata la giurisdizione del giudice
ordinario, aveva rigettato il ricorso proposto da Ennio Villanova nei confronti

graduatoria del concorso indetto il 7.7.1997 ed approvata il 20.6.2003, al
riconoscimento del diritto alla qualifica di dirigente con decorrenza dal 1.12.2004, alla
attribuzione di incarico dirigenziale, alla condanna della Amministrazione al
pagamento delle retribuzioni correlate ed al risarcimento dei danni non patrimoniali;
che, per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha escluso che in capo al ricorrente
sussistesse il diritto allo scorrimento della graduatoria in cui era risultato idoneo in
quanto: il bando di concorso, indetto con decreto direttoriale del 7.7.2007 non aveva
previsto l’obbligo dell’Amministrazione di ricorrere allo “scorrimento della graduatoria”
nell’ipotesi in cui si fossero resi vacanti alcuni posti; non v’era alcuna prova che
l’Amministrazione avesse deciso di utilizzare la graduatoria; la scelta
dell’Amministrazione di ricorrere all’istituto della reggenza ovvero ad altre procedure
concorsuali per coprire i posti rimasti vacanti e di non utilizzare la graduatoria ancora
efficace costituiva esercizio di poteri discrezionali rispetto ai quali non era
configurabile il diritto soggettivo del Villanova allo scorrimento;
che avverso detta sentenza Ennio Villanova ha proposto ricorso per cassazione
affidato ad un unico articolato motivo, illustrato da successiva memoria, al quale ha
resistito con controricorso l’Agenzia delle Dogane la quale ha anche proposto ricorso
incidentale condizionato, al quale ha resistito il ricorrente;

CONSIDERATO
che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza, ai sensi dell’art.
360 c.1 n. 3 e n. 5 c.p.c., per omessa ed insufficiente motivazione in relazione ad un
punto decisivo della controversia e per violazione o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.
e degli artt. 1 della L. n. 241/1990, 9, 13-24, 28-32, 36, 45-46 55, 63-66 e 68 del D.
Lgs. n. 29 del 1993 (poi artt. 1, 3, 4, 6bis, 8,28, 28 bis, 29, 35, 51 58-61 3 63 del D.
i

dell’Agenzia delle Dogane volto all’accertamento del diritto allo “scorrimento” della

N.R.G. 18311 2012

Lgs n. 165 del 2001) 8 del DPR n. 3 del 1957, della legge n. 537 del 1993, del DPR

487 del 1994;
che il ricorrente asserisce che la fattispecie della “utilizzazione” della graduatoria sia
diversa da quella dello “scorrimento” secondo quanto previsto dall’art. 8 del DPR n. 3
del 1957, che assume non abrogato dal D.P.R. n. 487 del 1994 nè dal D. Lgs. n. 165

D.P.R. n. 487 del 1994, e sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere
applicabili alla fattispecie dedotta i giudizio i principi affermati nella sentenza di questa
Corte n. 19006 del 2010 e nell’escludere l’applicazione dei principi affermati nella
sentenza di questa Corte n. 3252 del 2003;
che il ricorrente incidentale censura, in via condizionata, la sentenza impugnata ai
sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa
pronuncia sulla inapplicabilità dell’istituto dello “scorrimento” dedotta in ragione della
specialità della procedura concorsuale dedotta in giudizio;
che la statuizione con la quale la Corte territoriale ha affermato la giurisdizione del
giudice ordinario, per non essere stata oggetto di alcuna censura, ha ormai acquisito
autorità di giudicato (Cass. SSUU 26019/2008, 24483/2008 -5588/2009);
che va ribadito il principio di diritto, affermato anche in fattispecie non dissimili da
quella oggetto di causa, che il giudicato interno sulla questione processuale relativa
alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria, non incide in alcun
modo sulle altre norme, processuali e sostanziali, applicabili in ragione della natura
della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, sicché, nel caso in cui
quest’ultima sia qualificabile come interesse legittimo, operano i limiti posti al
controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi dall’art. 5 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E, confermati, nella materia del lavoro pubblico, dall’art. 63,
comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e resta esclusa la possibilità di disporre
l’annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere che si assumono non
conformi a legge, la cui rimozione farebbe assumere alla situazione giuridica azionata
la consistenza di diritto soggettivo (Cass. 25369/2016, 19771/2016, 20079/2015);
che,

con riferimento alle medesime questioni che hanno dato origine alla presente

controversia in fattispecie relativa alla medesima procedura concorsuale oggetto della
controversia dedotta nel presente giudizio, le Sezioni Unite nella recente decisione n.
27460/2016 hanno affermato che: i candidati utilmente collocati in una graduatoria
2

del 2001 ma modificato dall’art. 3 c. 22 della L. n. 537 del 1993 e dall’art. 15 c. 7 del

N.R.G. 18311 2012

finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del

giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all’assunzione,
derivante da una decisione dell’Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante
scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione abbia ad oggetto le
modalità di attuazione dello “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato;

negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la
contestazione investe l’esercizio di un potere autoritativo dell’Amministrazione, alla
quale corrisponde una situazione di interesse legittimo del singolo candidato idoneo, la
cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n.
165 del 2001 (cfr. anche Cass.SSUU 26272/16, 19595/2012, 14955/2011,
12895/2011, 24185/2009, 16527/2008; Cass. 25369/2016, 15212/2013,
19006/2010, 5588/2009, quest’ultima pronunciata in un caso in cui, come nella
fattispecie in esame, si era consolidato il giudicato interno sulla giurisdizione);
che ai principi affermati nelle sentenze innanzi richiamate questo Collegio ritiene di
dare continuità condividendo le argomentazioni che le sorreggono e che devono
intendersi qui richiamate, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., non prospettando il
ricorso e la memoria ex art. 378 c.p.c, argomenti che possano indurre a disattendere
I’ orientamento giurisprudenziale espresso nelle pronunce sopra richiamate;
che il motivo è inammissibile nella parte in cui è denunciata la violazione degli artt. 1
della L. n. 241/1990, 9, 13-24, 28-32, 36, 45-46 55, 63-66 e 68 del D. Lgs. n. 29 del
1993 (poi artt. 1, 3, 4, 6 bis, 8,28,. 28 bis, 29, 35, 51 58-61, 3 63 del D. Lgs n. 165
del 2001) perché il ricorrente, in violazione dell’onere di specificità imposto dall’art.
366, n. 4, c.p.c., non ha indicato, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed
esaurienti, le ragioni per le quali le affermazioni in diritto contenute nella sentenza
impugnata debbano ritenersi in contrasto con le norme richiamate nel titolo della
rubrica, o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. 24298/2016, 87/2016, 3010/2012, 5353/2007; Ord. 187/2014, 16308/2013);
che l’art. 8 del DPR n. 3 del 1957 si limita solo a prevedere la facoltà delle PA di
conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data
di approvazione della graduatoria e quelli messi a concorso che restino scoperti per
rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori;

3

viceversa, se la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla

N.R.G. 18311 2012

che le norme via via intervenute nel corso per disciplinare il tempo di validità delle
graduatorie delle procedure concorsuali (art. 3 c. 22 della I. n. 537 del 1993 e succ.
modd. , art. 15 c. 7 del DPR n 487 del 1994) non prevedono il diritto all’assunzione;
che, diversamente da quanto opina il ricorrente, nella decisione n. 3252 del 2003
questa Corte ha affermato principi conformi a quelli innanzi richiamati avendo

messi a concorso originariamente debbano essere compresi anche quelli che si
dovessero rendere vacanti entro una certa data, l’obbligo di servirsi della graduatoria
entro il termine di efficacia della stessa, preclude all’amministrazione di bandire una
nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga
certamente all’assunzione dei canditati non vincitori in relazione a posti che si rendano
vacanti e che l’amministrazione stessa non intenda coprire”;
che dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella innanzi
richiamata sentenza n. 27460/2016, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione
alla vicenda dedotta in giudizio avendo rilevato che il bando di concorso non aveva
previsto l’obbligo dell’Amministrazione di utilizzare la graduatoria in corso di validità
nell’ipotesi in cui si fossero resi vacanti alcuni posti, che non vi era alcuna prova che la
medesima Amministrazione si fosse impegnata ad utilizzare la graduatoria, che la
medesima aveva deciso di coprire i posti rimasti vacanti utilizzando l’istituto della
reggenza ed altre procedure concorsuali senza rendere disponibili i posti vacanti e
senza utilizzare la graduatoria ancora efficace;
che il motivo di ricorso nella parte in cui addebita alla sentenza vizi motivazionali è
inammissibile perché formulato con riguardo all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., nel testo
vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 2 del d. Igs. n. 40 del 2006 (la
sentenza impugnata è stata pubblicata il 9.3.2012);
che, in conclusione, il ricorso principale va rigettato, con assorbimento del ricorso
incidentale condizionato;
che le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
a

4

affermato che ” salvo che, per specifica disposizione di legge o del bando, tra i posti

N.R.G. 18311 2012

6d6
Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso nell’Adunanza Camerale del 27 settembre 2017
Il Presidente

Funzionario Giudizi:do

Giovaii,qi
etA4(4.44.-;

j”–RTE sUpREMAtimiwAv
g
8krti
IV Sezione

dott. G. Napoletano

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA