Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30610 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.L. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa,

in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

Valentini Antonio ed elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Anco

Marzio, n. 25, presso lo studio dell’Avv. Angelo Remedia;

– ricorrente –

contro

A.I., A.E., C.R. e R.

D., tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Bafile Emilio ed

elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana, n. 82, presso

lo studio dell’Avv. Carnevale Leonida;

– controricorrenti-

Avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 546/05,

depositata il 20 giugno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito l’Avv. Angelo Remedia (per delega) nell’interesse della

ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nel 1991, la signora R.L. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di L’Aquila i sigg.

A.I., A.E., C.R. e R. D. per sentirli condannare alla demolizione di un manufatto realizzato dai convenuti su una porzione di terreno sito in (OMISSIS), al fol. 8, part. 618, di cui l’attrice assumeva di essere proprietaria, oltre al risarcimento dei danni. Nella costituzione dei convenuti (che proponevano anche domanda riconvenzionale), all’esito dell’istruzione nel corso della quale veniva esperita c.t.u., la Sezione stralcio del tribunale adito, in persona del G.O.A. designato, con sentenza n. 280 del 2001, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dall’attrice e la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti, mentre accoglieva la domanda attorea diretta all’ottenimento della condanna dei convenuti, in via fra loro solidale, della demolizione del muro per lo spessore di mt. 0,20 con inizio dalla parte prospettante sulla part. 618 con i servizi incorporati e il manufatto in cemento realizzato nella parte terminale, condannando i convenuti medesimi al pagamento dell’80% delle spese di causa.

Avverso detta sentenza proponevano appello i sigg. A.I., A.E., C.R. e R.D. e, nella costituzione dell’appellata, la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 546 del 2005, riformava la decisione impugnata, rigettando la domanda formulata da R.L., dichiarando la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata in primo grado, compensando integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi, salvo che quelle relative alle C.T.U. espletate in primo grado, che venivano accollate alla R..

A sostegno dell’adottata sentenza la Corte territoriale rilevava che le emergenze della C.T.U. esperita in primo grado non erano soddisfacenti e, quindi, non condivisibili, desumendosi, invece, da un’altra serie di elementi istruttori (ivi compresa una perizia giurata contrastante con la relazione del c.t.u.) l’infondatezza della domanda della R., ragion per cui si doveva ritenere che il muro eretto dagli appellanti non insisteva minimamente sulla proprietà della controparte.

Nei confronti della sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la R.L., articolato in un unico complesso motivo, a cui hanno resistito tutti gli intimati con un unico controricorso. Il difensore dei controricorrenti ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico complesso motivo formulato la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ovvero con riferimento alla mancata adesione alle conclusioni della c.t.u. esperita in primo grado e alla apodittica valorizzazione di altre risultanze istruttorie, ritenute maggiormente convincenti, con particolare riferimento agli esiti raggiunti con la perizia giurata a firma del geom. M.M., prodotta dagli appellanti.

2. Rileva il collegio che il riportato motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass. 13 settembre 2006, n. 19661, e, da ultimo, Cass. 17 dicembre 2010, n. 25569), il controllo del giudice del merito sui risultati dell’indagine svolta dal consulente tecnico d’ufficio costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico-giuridica della motivazione; in particolare, ove il giudice di primo grado si sia conformato alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il giudice di appello può pervenire a valutazioni divergenti da quelle, senza essere tenuto ad effettuare una nuova consulenza, qualora, nel suo libero apprezzamento, ritenga, dandone adeguata motivazione, le conclusioni dell’ausiliario non sorrette da adeguato approfondimento o non condivisibili per altre convincenti ragioni. In altri termini, il giudice d’appello, sia pure con l’obbligo di motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, se non condivide le conclusioni del detto ausiliare; deve, tuttavia, prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall’appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata.

La decisione, anche implicita, di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici.

Orbene, sulla scorta dei richiamati insegnamenti, la Corte di appello di L’Aquila, con motivazione logica ed adeguata, ha rilevato l’incongruità delle risultanze della c.t.u. esperita in primo grado (siccome fondate su accertamenti non allegati alla inerente relazione e contraddetti da altre emergenze oggettivamente rilevabili) e, nell’esercizio del suo libero convincimento sorretto dall’analisi di altri più conferenti riscontri evincibili anche sulla scorta della prodotta perizia giurata (in ordine alla cui acquisizione non ricorrono i limiti di applicabilità previsti dall’art. 345 c.p.c., trattandosi di un’allegazione difensiva a contenuto tecnico; cfr.

Cass. 9 maggio 1988, n. 3405), è pervenuto alla conclusione dell’accertamento che il muro eretto dagli appellanti non insisteva minimamente sulla proprietà della parte avversaria (odierna ricorrente), senza, perciò, che si fosse venuto a realizzare alcun illegittimo sconfinamento.

Pertanto, dopo aver valutato la lacunosità e la conseguente non esaustività della relazione del c.t.u. nominato nel giudizio di prima istanza, ha offerto una motivazione certamente bastevole al fine di giustificare il suo convincimento sulla base dei complessivi elementi probatori acquisiti per addivenire ad una conclusione contraria a quella raggiunta dal suddetto c.t.u., così soddisfacendo – in relazione all’indirizzo indiscusso della giurisprudenza di questa Corte (come precedentemente ricordato) – l’esigenza dell’adeguatezza e logicità del percorso argomentativo sufficientemente necessario per giustificare la decisione adottata.

3. In definitiva, il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna della ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti in via fra loro solidale, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione civile, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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