Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30610 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 290-2017 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI PORTA

TIBURTINA 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ROSANO’,

rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO CHIESA giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

APCOA PARKING ITALIA SPA;

– intimata –

Nonchè da:

APCOA PARKING ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante Dott.

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO, 34,

presso lo studio dell’avvocato CHIARA ROMANELLI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CATALDO GIOSUE’ giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

P.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI PORTA

TIBURTINA 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ROSANO’,

rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO CHIESA giusta procura in

calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 524/2016 del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata

il 03/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. SGROI CARMELO, che ha concluso

chiedendo l’inammissibilità di entrambi i ricorsi, con

compensazione delle spese.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 2/12/2016 P.V. impugna la sentenza del Tribunale di Mantova numero 524-2016, pubblicata in data 3/5/2016, emessa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di Pace su ricorso di APCOA PARKING ITALIA S.p.A.. La sentenza impugnata ha dichiarato l’incompetenza del giudice adito per violazione del foro del consumatore, rimettendo le parti innanzi al Giudice di Pace di Cagliari territorialmente competente, compensando le spese di lite.

2. Il ricorso per cassazione riguarda la contestazione della integrale compensazione di spese di lite, in violazione del principio della soccombenza, disposta dal Tribunale all’esito del giudizio di appello, non tenendo conto della soccombenza totale dell’intimata APCOA PARKING ITALIA S.p.A. nei giudizi di primo e secondo grado, in ragione dell’accoglimento della eccezione di incompetenza, sollevata dalla opponente qui ricorrente.

3. Con controricorso e ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c., notificato il 12 gennaio 2017, APCOA PARKING ITALIA S.p.A. impugna a sua volta la sentenza nella parte in cui il Giudice dell’appello, accogliendo l’eccezione di incompetenza del giudice adito in ragione dell’art. 33, comma 2, lett. u) codice del consumo, e non decidendo nel merito, ha annullato il decreto ingiuntivo, riguardante il pagamento delle tariffe stabilite per l’utilizzazione delle aree di sosta a pagamento senza custodia (cd strisce blu), affidate ad APCOA PARKING ITALIA S.p.A. in concessione dal Comune di Cagliari, nelle aree limitrofe al locale Palazzo di giustizia, rimaste insolute da parte della opponente che, da un lato, aveva eccepito di non avere utilizzato dette aree con le proprie autovetture, per quanto proprietaria delle medesime, mentre, dall’altro, aveva eccepito che, nel caso di specie, trattandosi di contratto di parcheggio, l’utilizzatore dovesse essere qualificato quale consumatore da adire innanzi al foro di sua residenza.

4. La parte ricorrente, notificato a sua volta il controricorso per resistere al ricorso incidentale, ha eccepito la tardività del ricorso incidentale. Il pubblico Ministero ha concluso come in atti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso principale attiene alla compensazione delle spese effettuata dal giudice dell’appello in assunta violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di applicazione della disciplina sulla compensazione, secondo la novella introdotta nel 2009, che prevede la possibilità di compensare in via totale o parziale le spese di lite solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, tra le quali non potrebbero (in tesi) includersi i profili di novità della questione di competenza territoriale esaminata dal giudice. In particolare, la ricorrente ritiene che i profili di diritto sostanziale attengono a problematiche per le quali esistevano da tempo orientamenti consolidati con riguardo alla messa a disposizione degli utenti della strada delle aree di parcheggio non custodite, da ritenersi quale un’offerta – contrattuale – al pubblico regolata dall’art. 1336 c.c., conclusa con l’inizio di fatto della sua esecuzione (così vedi Cassazione numero 28.232 del 2005, e Cassazione, sezioni unite, numero 14.319/2011).

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Secondo il Pubblico Ministero il ricorso è inammissibile in quanto non proposto con regolamento di competenza, poichè il tenore della parte dispositiva del Tribunale di Mantova è univoco laddove ha accertato e dichiarato l’incompetenza per territorio del giudice di Pace di Cagliari a decidere sulla controversia, liquidando quindi le spese di lite nell’ambito di tale dictum declinatorio della propria competenza. In tema di regime di spese, varrebbe il principio affermato da Sez. 6 – 2, Sentenza n. 9268 del 07/05/2015 (Rv. 635258 – 01), secondo cui ” le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado – ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 c.p.c.) -, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all’art. 42 c.p.c., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione.

1.3. Da tale ragionamento ne consegue che, in tal caso, sarebbe inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza se ne ricorrano i requisiti e lo stesso sia proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria”.

1.4. Tale principio è stato affermato anche in riferimento alle pronunce sulla sola competenza che siano impugnate solo in relazione alla statuizione sulle spese, che riveste carattere consequenziale e necessario rispetto alla prima (Cass. 8165/2003 e Cass. 7661/1007; Cass. 1372/2016). Inoltre, per convertirsi in regolamento di competenza, il ricorso impropriamente proposto deve collocarsi nel solco della disciplina del regolamento: deve rispettare, dunque, il termine di proposizione di trenta giorni e le forme di accesso allo specifico giudizio innanzi alla Corte di cassazione.

1.5. Di conseguenza, non potrebbe avere ingresso, attraverso il meccanismo di conversione, un ricorso che nulla dimostri nè alleghi in ordine al rispetto di questo profilo di carattere temporale e che neppure deduca di non avere ricevuto comunicazione di decisione sulla competenza (Cass. S.U., n. 5418/2016). Secondo la fisiologia del sistema processuale, infatti, è dalla comunicazione con biglietto di cancelleria che decorre il termine ex art. 47 c.p.c., comma 2 (tra le tante, v. Cass. 11862/2007; Cass. 13289/2004).

1.6. In proposito, nel panorama giurisprudenziale che riguarda tale questione si rinviene, da ultimo, un recente indirizzo espresso da Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17228 del 12/08/2011 (Rv. 619572 – 01) secondo cui “il regolamento necessario di competenza comporta la devoluzione alla S.C. anche della decisione sul capo di sentenza concernente le spese di lite, non avendo il ricorrente l’onere di impugnare la relativa pronuncia, nè la possibilità di proporre a tal fine un giudizio ordinario – ammissibile soltanto qualora la censura riguardi esclusivamente il predetto capo, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione -, in quanto, da un lato, il suddetto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni, non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita; dall’altro, la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza”(Cass. Sez. 6,Sez.2, Ordinanza n. 17130 del 25/08/2015).

1.7. La Corte condivide l’orientamento sopra riportato. Nel caso in questione non è invocabile la norma che impone il ricorso allo speciale procedimento di regolamento di competenza perchè la ricorrente non ha esposto una censura sulla competenza affermata dal giudice, e la parte vittoriosa sull’eccezione di incompetenza, in tale ipotesi, non ha alcun interesse ad investire la Corte di legittimità su tale questione, intendendo impugnare la sola statuizione sulle spese processuali, che costituisce una violazione di norme processuali attinenti al regolamento delle spese processuali a favore dell’una o dell’altra parte.

1.8. Pertanto il ricorso va ritenuto ammissibile ancorchè proposto nelle forme del normale giudizio di cassazione, e non in quella prescritta per il regolamento necessario di competenza.

2. Quanto al merito del ricorso principale, il motivo è infondato.

2.1. Il giudice dell’impugnazione ha dato conto dei motivi per cui ha ritenuto sussistere la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, per il carattere di novità e di complessità della controversia rispetto a precedenti specifici, sia con riguardo alla prova della conclusione del contratto da parte del proprietario che aveva eccepito di non aver usufruito dell’area, sia con riguardo alla sussistenza del foro del consumatore sino ad allora mai affermata in sede giurisprudenziale, e ciò in conformità al testo di cui alla novella del 2009 dell’art. 92 c.p.c., comma 2 allora applicabile. La novità discussa, invero, consiste nel rilievo di incompetenza sollevato in virtù del Codice del Consumo, a fronte del fatto che il contratto era stato stipulato tra un privato, da ritenersi consumatore, e un professionista esercente e titolare della concessione dell’area adibita a parcheggio.

2.2. Per un’interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma, occorre confrontarsi con Corte Cost., sentenza n.77/2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La compensazione delle spese, svolta secondo il testo meno rigido di cui alla novella del 2009, può giustificarsi dunque in ragione della peculiarità della vicenda trattata, su cui non esistono precedenti specifici, e il Giudice di merito ne ha dato conto, esplicando un motivazione in proposito che non può ritenersi avere travalicato il margine di discrezionalità segnato dalla norma.

2.3. Si osserva che la parte ricorrente, ancorchè vittoriosa, non può oltretutto dolersi della compensazione delle spese giudiziali disposta dal Giudice solo invocando la violazione del principio della soccombenza racchiuso nella normativa concernete la liquidazione delle spese di lite.

2.4. In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1572 del 23/01/2018; Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017).

3. Deve quindi affrontarsi la questione, sollevata dalla ricorrente in via preliminare, attinente alla inammissibilità del ricorso incidentale, sulla base della eccezione di tardività della sua notifica rispetto al termine per impugnare la sentenza.

3.1. Il ricorso incidentale è inammissibile per una ragione preliminare e assorbente, correlata alla mancata proposizione del regolamento necessario di competenza da parte della controparte, atteso che in tale caso viene messa in discussione la sentenza dichiarativa di incompetenza.

3.2. La questione deve essere esaminata prima di quella relativa alla eccezione di tardività del ricorso incidentale, sollevata in relazione al precedente di cui a Sez. L -, Sentenza n. 6156 del 14/03/2018 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12387 del 16/06/2016 (con i quali si è sancito che l’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale). Difatti il ricorso incidentale è inteso a mettere in discussione una decisione sulla competenza che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere impugnata con lo strumento del regolamento necessario di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., che configura tale speciale rito come unico mezzo di impugnazione in materia di competenza del giudice adito, non proponibile nella forma del ricorso incidentale proposto per resistere a un ricorso per cassazione avviato con i normali mezzi impugnatori (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 14205 del 06/07/2005; Sez. 3, Sentenza n. 21738 del 22/10/2010; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 28156 del 17/12/2013).

3.3. Pertanto, in ragione di quanto sopra detto ai punti 1.2 – 1.4 in relazione alla inammissibilità della impugnazione effettuata secondo schemi impugnatori diversi dal regolamento necessario di competenza, soprattutto relativamente ai tempi di impugnazione da rispettarsi ai fini della eventuale conversione del ricorso irritualmente presentato, deve pertanto rilevarsi la tardività del ricorso incidentale, pacificamente notificato al di fuori dei termini previsti per impugnare la pronuncia.

4. Conclusivamente, la Corte dichiara infondato il ricorso principale e inammissibile il ricorso incidentale. Conseguentemente, compensa le spese tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.

PQM

La Corte dichiara infondato il ricorso principale e inammissibile il ricorso incidentale;

Compensa le spese tra le parti;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione terza Civile, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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