Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3061 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3061 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20519-2011 proposto da:
CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO in persona del
Comandante p ro- temp o re, MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti contro
LA BUA ANTONIO,
SOCIETA’ SMIV SRL;

– intimati avverso la sentenza n. 929/2011 del TRIBUNALE di PALERMO,
depositata il 28/02/2011;

Data pubblicazione: 11/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Stefano Varone (dell’Avvocatura
Generale dello Stato) che si riporta agli scritti.
pTesente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO

CAPASSO che si riporta alla relazione scritta_

Ric. 2011 n. 20519 sez. M2 – ud. 12-11-2013
-2-

Il Collegio
Considerato che, come rilevato dalla relazione preliminare, la
notifica del ricorso è stata effettuata indirizzandola a ciascuna
delle parti, elettivamente domiciliate in via Brunetto Latini 11
in Palermo, presso lo “studio legale Romeo”.

in grado di appello dall’avv.

Barranco

ed elettivamente

domiciliate sempre nella suddetta via Brunetto Latini 11 in
Palermo.
Ritenuto che per la identità di ubicazione dello studio e l’esito
positivo della notificazione presso il titolare dello studio Romeo
si è in presenza di ipotesi di nullità della stessa, ditalchè ne
può essere ordinata la rinnovazione;
Ritenuto che per la complessità delle questioni trattate non
sussista, quanto al merito della causa, l’evidenza decisoria che
giustifica la trattazione della causa con il rito camerale di cui
all’art. 375 c.p.c.;
PQM
Dispone rinnovo della notificazione agli intimati appellanti,
presso il difensore costituito in grado di appello, da eseguirsi
entro sessanta giorni dal ricevimento della presente ordinanza.
Rinvia la discussione della causa alla Pubblica Udienza.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta/2^
sezione civile il 12 novembre 2013
Il Presidente

Stando alla sentenza impugnata, gli intimati erano invece difesi

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