Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3061 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. I, 10/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 10/02/2010), n.3061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv. Fiorillo Ernesto giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 31/07

del 7 giugno 2007, nella causa iscritta al n. 14/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 novembre 2009 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha

osservato;

LA CORTE:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato della ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. C.M. ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 7 giugno 2007, con il quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della menzionata ricorrente della somma di Euro 8.249,99, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo instaurato, in primo grado, davanti al Tribunale di Messina con atto di citazione del 19 luglio 1991, definito in primo grado con sentenza 23 aprile 2003 e ancora pendente in grado di appello;

1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la domanda nella misura di Euro 8.249,99 a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di otto anni e tre mesi al termine ragionevole, escluso l’indennizzo per il danno patrimoniale, in quanto non provato, e quantificato l’indennizzo in Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo;

3. la ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta, anche sulla base di un vizio di motivazione del decreto impugnato, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (primo motivo) e la mancata liquidazione del danno patrimoniale, consistito nella specie nell’impossibilita’ di concedere in locazione l’immobile in questione sin dal verificarsi dell’evento dannoso (secondo motivo);

4. i motivi, esaminati congiuntamente, appaiono inammissibili nella parte in cui la ricorrente non ha concluso l’illustrazione dei motivi di censura – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis – con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897) ed ha formulato quesiti di diritto (secondo quesito sul motivo A e quesito sul motivo B) che si risolvono nella mera richiesta di accoglimento del motivo o comunque nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura cosi’ come illustrata, non consentendo al giudice di legittimita’ di comprendere – in base alla sola lettura dei quesiti – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regola iuris; il primo motivo appare inoltre manifestamente infondato nella parte in cui si chiede la determinazione dell’indennizzo rapportata a tutti gli anni di durata del processo e non solo al periodo eccedente il termine ragionevole di durata; rileva infatti solamente il periodo eccedente detto termine, essendo sul punto vincolante il criterio chiaramente stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3 (Cass. 2005/8603; 2008/3716).

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 4., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha rilevato che il ricorso e’ stato tardivamente notificato al Ministero intimato in data 7 – 10 gennaio 2008, oltre il termine breve previsto per il ricorso per cassazione dall’art. 325 c.p.c., comma 2, nella specie decorrente, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 1, dalla data di notifica del decreto impugnato, notifica eseguita dalla ricorrente medesima in data 1 – 4 agosto 2007 (v.

Cass. S.U. 2007/23829; Cass. 2007/13732);

rilevato che le osservazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimato svolto difese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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