Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3061 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. III, 09/02/2021, (ud. 12/10/2020, dep. 09/02/2021), n.3061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29309/2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato

NAZZARENA ZORZELLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

RON11, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 837/2019 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA,

depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.S., cittadino del (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4 – per quanto parrebbe desumersi dal ricorso proposto in questa sede – il riconoscimento delle varie forme di protezione internazionale;

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto (quanto alla propria vicenda personale) di essere fuggito dal proprio paese per il timore di ucciso dallo zio per motivi di carattere ereditario;

la Commissione Territoriale ha rigettato la richiesta di tutte le forme di protezione;

avverso il relativo provvedimento S.S. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, invocando, per quello che si sostiene in ricorso, il riconoscimento della c.d. protezione umanitaria;

l’adito tribunale ha disposto il rigetto della domanda con ordinanza del 13/11/2017;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza in data 12/3/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della forma di protezione internazionale invocata dal ricorrente, tenuto conto: 1) della sostanziale inattendibilità del relativo racconto di vita; e 2) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da S.S. con ricorso fondato su tre motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

col primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., art. 118 disp att. c.p.c.: apparente e/o perplessa motivazione”. Espone che la corte territoriale avrebbe dettato una motivazione sostanzialmente apparente, se non omessa, in relazione alla qualificazione di vaghezza e contraddittorietà delle dichiarazioni emesse dall’istante nel corso del giudizio, tali da decretarne la valutazione di inattendibilità;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere il giudice a quo condotto l’esame delle dichiarazioni rese dall’interessato in violazione dei criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e in contrasto con le attestazioni della documentazione depositata in giudizio;

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi controversi, in funzione del conseguimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle altre censure;

osserva al riguardo il Collegio come la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);

detta valutazione di credibilità deve ritenersi inoltre censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo, nel trattare della questione relativa alla credibilità della vicenda narrata dal ricorrente, si è laconicamente limitato a condividere le valutazioni espresse dal primo giudice, rilevando, in modo del tutto generico e sostanzialmente immotivato, la ritenuta vaghezza e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall’odierno istante in relazione a un fatto specifico (concernente l’arresto del proprio zio), omettendo totalmente di estendere la propria considerazione all’insieme delle dichiarazioni rese dal ricorrente e di procedere all’esame del relativo impegno eventualmente profuso nel fornire tutte le informazioni a sua disposizione ai fini del giudizio;

in particolare, varrà considerare come la corte territoriale abbia propriamente trascurato di circostanziare e articolare la valutazione di credibilità del richiedente in rapporto a ciascuno dei parametri di attendibilità dichiarativa sul cui necessario rilievo insiste la disposizione imperativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, finendo col porsi in evidente contrasto con i canoni di interpretazione delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale espressamente raccomandati dalla legge e, più in generale, con la struttura “procedimentale” e “comprensiva” del ragionamento argomentativo imposto ai fini del controllo di quelle stesse dichiarazioni;

rileva il Collegio come la motivazione della sentenza impugnata non appaia in alcun modo corrispondente a detto modello legale, rivelandosi piuttosto dettata – in conformità a quanto dedotto nel motivo in esame – in termini meramente apparenti, ossia tali da non consentire in alcun modo l’apprezzamento delle relative giustificazioni;

in particolare, varrà sottolineare che: a) la sentenza impugnata, dopo aver riportato (a pag. 7, dal nono rigo fino al quartultimo) il racconto che il ricorrente avrebbe reso davanti alla Commissione, elenca, nelle ultime quattro righe della stessa pagina (e sino alle prime nove della pagina 8), le affermazioni di inverosimiglianza espresse su taluni punti di detto racconto, non avvedendosi della mancata indicazione della giustificazione di detto giudizio, e dunque omettendo di evidenziare il processo logico che avrebbe guidato la valutazione della Commissione; b) di seguito, la sentenza afferma che “il primo Giudice ha preliminarmente affermato di confermare la valutazione effettuata dalla Commissione Territoriale ed ha, poi, specificato che il racconto del ricorrente non evidenzia alcuna particolare vulnerabilità”, per poi aggiungere che “i motivi d’appello non inficiano la correttezza di tale valutazione”; c) immediatamente dopo la corte territoriale ha dichiarato di concordare “con il giudizio di inattendibilità del ricorrente espresso dalla Commissione Territoriale, e confermato da parte del primo Giudice, sia pure con motivazione per relationem”; d) dopo di che la corte ha aggiunto: “tale inattendibilità sussiste anche considerando le esatte dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine all’arresto dello zio: sull’esito di tale arresto le dichiarazioni effettuate dal ricorrente alla CT sono, infatti, molto vaghe e anche contraddittorie (“Dopo che sono uscito dall’ospedale e sono tornato a casa lo sono andato via dal Paese, quindi non so cosa sia successo. Quelli che ho incontrato hanno detto che non sanno niente se lo hanno condannato oppure no. Ho sentito che lo hanno rilasciato però lo non l’ho visto in giro (…) Ho parlato con mia madre e mi ha detto che lo hanno rilasciato ma non viene mai a casa” cfr. verbale dell’audizione del 10-5-2016)”;

rileva il Collegio come lo stesso giudice d’appello affermi di concordare con la motivazione del giudice di primo grado, riportata come motivazione per relationem con quanto affermato dalla Commissione: senonchè, le affermazioni della Commissione riferite nella sentenza d’appello, risultano assertorie e inidonee a rivelarne in alcun modo la giustificazione, con la conseguenza che la successiva condivisione espressa dalla corte territoriale, in ordine alla valutazione del primo giudice, risulta a sua volta inidonea ad integrare una motivazione, poichè delle ragioni della condivisione non viene data spiegazione, giacchè si dichiara di condividere ciò che è stato condiviso dal primo giudice, che a sua volta appare inspiegato, e ciò anche a prescindere dalla carenza di qualsiasi evocazione del paradigma normativo di apprezzamento della credibilità;

la struttura della motivazione e le lacune indicate, oltre a evidenziare una motivazione del tutto apparente, devono ritenersi tali da riflettersi inevitabilmente sulla legittimità della motivazione in thema dettata dal giudice di merito, atteso che il mancato rispetto del “modello legale di lettura” delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo vale a escludere l’avvenuta giustificazione, in modo legalmente adeguato, del giudizio di inattendibilità così espresso, o meglio confermato, dal giudice di merito di secondo grado;

sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del primo motivo e dichiarati assorbiti gli altri (avendo la corte territoriale ritenuto dirimente la valutazione di inattendibilità del richiedente, ai fini del riconoscimento della relativa condizione di vulnerabilità), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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