Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3061 del 01/02/2022
Cassazione civile sez. I, 01/02/2022, (ud. 30/11/2021, dep. 01/02/2022), n.3061
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10900/2016 proposto da:
Emona – Istituto Agricolo Immobiliare di Lubiana S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Crescenzio n. 82, presso lo studio dell’avvocato Pasanisi
Marcello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Emona – Istituto Agricolo Immobiliare di Lubiana S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Crescenzio n. 82, presso lo studio dell’avvocato Pasanisi
Marcello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 6907/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 14/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/11/2021 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
RILEVATO CHE:
1. – EMONA – Istituto Agricolo Immobiliare di Lubiana – S.r.l. ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, contro la sentenza del 14 dicembre 2015, con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda volta ad ottenere l’agevolazione prevista dalla L. n. 16 del 1980, art. 2.
2. – Il Ministero resiste all’impugnazione con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato per un mezzo, resistito dalla società ricorrente con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
3. – Il primo mezzo denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 16 del 1980, art. 2, nel testo modificato ed integrato dalla L. n. 135 del 1985, art. 2 ed alla L. 29 gennaio 1994, n. 98, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
Si premette che la Corte territoriale avrebbe confermato il rigetto della sua domanda non risultando provata la finalizzazione del mutuo erogato in data 12 maggio 2004 né all’acquisto degli immobili in (OMISSIS), né alla ristrutturazione dei medesimi. Si sostiene che la lettura del dato normativo operata dal giudice di merito sarebbe erronea, poiché la norma richiamata in rubrica “prescinde dalla finalizzazione del mutuo erogato e quindi del suo utilizzo concreto, avendo il legislatore, con una scelta politica, non sindacabile in sede giurisdizionale, riconosciuto un ulteriore beneficio ai soggetti danneggiati dagli eventi bellici che avessero impiegato gli indennizzi ricevuti in un’attività prevista dalla citata legge”. Il solo requisito richiesto ai fini dell’erogazione del concorso statale dell’8% sui mutui contratti sarebbe difatti costituito, secondo la ricorrente, dal reimpiego delle somme erogate dallo Stato in attività produttive, indipendentemente dalla finalizzazione degli importi mutuati.
Il secondo mezzo denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 38 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello, nel ritenere che il mutuo dovesse essere finalizzato allo svolgimento di determinate attività, aveva inteso qualificarlo come mutuo di scopo, in violazione del citato art. 38, in forza del quale il mutuo fondiario non ha detta natura.
RITENUTO CHE:
4. – Il ricorso è inammissibile.
4.1. – La L. 26 gennaio 1980, n. 16, art. 1, nel testo novellato dalla L. 5 aprile 1985, n. 135, art. 1, stabilisce, per quanto interessa, che: “I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari… di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana… a seguito di confische… adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite”.
L’art. 2 della stessa legge, modificato dalla L. 5 aprile 1985, n. 135, art. 2, dispone poi: “A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell’8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell’indennizzo utilizzato”. La L. 29 gennaio 1994, n. 98, recante: “Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla L. 5 aprile 1985, n. 135”, all’art. 1, “Norme di interpretazione autentica”, stabilisce, ai commi 5, 6 e 7: “5. Il concorso statale dell’8 per cento sugli interessi da pagarsi per mutui per la durata di quindici anni, previsto dalla L. 26 gennaio 1980, n. 16, art. 2, come sostituito della L. 5 aprile 1985, n. 135, art. 2, comma 1, relativo al reimpiego degli indennizzi in attività produttive marittime, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili, deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma della presente legge nonché delle predette leggi, L. n. 16 del 1980 e L. n. 135 del 1985. 6. La domanda per ottenere il concorso statale di cui al comma 5 deve essere presentata entro il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del Decreto Ministeriale di liquidazione, ovvero da quella di comunicazione dell’autorizzazione ministeriale di riliquidazione dell’indennizzo, effettuata a norma delle leggi di cui al comma 5. 7. Sono valide le domande presentate in merito prima della data di entrata in vigore della presente legge”.
4.2. – Nel caso di specie la Corte d’appello ha motivato la propria statuizione di rigetto:
-) da un lato osservando che “il concorso statale dell’8% sugli interessi che il mutuatario deve corrispondere all’Istituto mutuante non è concesso per qualsiasi mutuo, ma soltanto per i mutui contratti per finanziare, fino al limite del 50%, un’iniziativa imprenditoriale che almeno per il 50% il mutuatario ha intrapreso impiegando l’indennizzo erogato a suo favore dallo Stato italiano per ristorarlo del pregiudizio subito a causa della confisca di beni posseduti all’estero”;
-) dall’altro lato aggiungendo che la conferma della motivazione addotta dal primo giudice non richiedeva di “mettere in rilievo anche il mancato rispetto da parte della s.r.l. EMONA del termine previsto della L. n. 98 del 1994, art. 1, commi 6 e 7… non potendosi ritenere idonee al riguardo le domande assai risalenti e totalmente generiche avanzate quando l’acquisto dell’immobile di (OMISSIS) non era nemmeno ipotizzabile”.
4.3. – E’ dunque palese che la decisione impugnata è sorretta da una duplice ratio decidendi, l’una concernente l’esigenza che il mutuo fosse concesso per il finanziamento di attività imprenditoriali intraprese con l’indennizzo erogato dallo Stato, l’altra avente ad oggetto l’inosservanza dei citati commi 6 e 7 sopra trascritti.
Quest’ultima ratio non è attinta da nessuno dei due motivi spiegati. Orbene, secondo il costante orientamento di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (tra le tante, Cass. 27 luglio 2017, n. 18641; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753).
5. – Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del Ministero controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, oltre le spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2022