Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30609 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COSULICH GROUP SRL, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore sig. C.S., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato

NUZZO MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GABRIELLI GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO IMPRESA INDIVIDUALE C.N. in persona del

Curatore Fallimentare dott. G.S., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato

TRICERRI LAURA, rappresentato e difeso dall’avvocato ABEATICI GABRIO;

– controricorrente –

e contro

P.G., INTERNATIONAL FRAGRANCE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 69/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 16/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Cosulich Group s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Trieste le aveva ingiunto di pagare a favore di C.N. la somma di L. 797.193.600 a titolo di corrispettivo per una fornitura di merce.

Deduceva di avere sospeso i pagamenti, essendo stata la merce (flaconi di profumo) oggetto di contestazioni da parte della International Flagrance s.p.a. alla quale essa opponente l’aveva rivenduta: il prodotto le era stato in parte restituito (con relativo accredito della somma corrisposta) e in gran parte era stato bloccato presso la Dogana degli Stati Uniti; la predetta acquirente aveva sospeso i pagamenti dovuti anche per atri rapporti intercorsi.

Pertanto, con l’atto di opposizione la Cosulich Group s.p.a.

conveniva in giudizio C.N., la International Flagrance s.p.a. e P.G., marito della C., che doveva considerarsi dominus dell’impresa.

Chiedeva la revoca del decreto e, in subordine, la condanna di International Flagrance s.p.a. al pagamento di quanto da questa dovutole.

Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto dell’opposizione e delle domande proposte;

la International Flagrance s.p.a. eccepiva, altresì, in via preliminare, la nullità della sua chiamata in causa che era stata effettuata senza la richiesta al giudice del differimento dell’udienza di comparizione.

Con sentenza n. 986 /2002 il Tribunale revocava l’opposto decreto, condannando la C. al pagamento in favore dell’opponente della somma di L. 167.193.600, oltre interessi; dichiarava la nullità del contratto intercorso fra International Flagrance s.p.a.

Cosulich Group s.p.a.; rigettava la domanda proposta da quest’ultima nei confronti del P..

Con sentenza dep. il 16 febbraio 2006 la Corte di appello di Trieste, in riforma della decisione impugnata con appello principale dalla C. e incidentale dalla Cosulich Group s.p.a., rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo da quest’ultima proposta;

dichiarava la nullità della chiamata in causa di International Flagrance s.p.a. e del P.; condannava il Fallimento C. al pagamento in favore dalla Cosulich delle somme dovute a titolo di corrispettivo di forniture.

Per quel che interessa nella presente sede, i Giudici di appello, dopo avere ritenuto che non sussistevano dubbi sulla corrispondenza fra la merce sequestrata dalla Dogana degli Stati Uniti e quella venduta dalla C. alla Cosulich Group s.p.a., escludevano che fosse stata provata l’asserita contraffazione, tenuto conto che non potevano in tal senso assumere rilievo gli accertamenti di natura meramente amministrativa compiuti dalla Dogana degli Stati Uniti perchè non era noto che tali accertamenti fossero stati effettuati nel contraddittorio della parte interessata e quali fossero stati gli esiti delle prove tecniche sul prodotto.

Per quel che concerneva l’indagine compiuta dal consulente tecnico, la sentenza rilevava innanzitutto la parziale nullità della consulenza, eccepita dalla C. che non aveva potuto partecipare dal prosieguo delle indagini, non essendo stata alla medesima comunicato il provvedimento con cui il giudice concesse la proroga del termine che il consulente aveva chiesto unitamente all’ampliamento dell’incarico, avendo l’ausiliare rappresentato la possibilità di procurarsi il campione originale del prodotto, posto che l’originario incarico aveva avuto a oggetto esclusivamente i campioni ricevuti dalla C. e dalla International Flagrance s.p.a.

Peraltro – secondo i Giudici – in ogni caso il consulente, all’esito del prosieguo delle indagini, aveva accertato differenze insignificanti fra campione ritenuto autentico e i due ritenuti falsi, ipotizzando addirittura dei tentativi di miglioramento del prodotto autentico. Era, altresì, escluso che potesse essere considerato come ammissione di colpa l’inerzia della C. di fronte alla richiesta formulata dalla Cosulich di anticipazione della spesa per l’avvocato che si era offerto di difendere le ragioni della International in un contenzioso da instaurare nei confronti della Dogana.

2. Avverso tale decisione la Cosulich Group s.r.l.( già s.p.a.) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso il Fallimento C.N..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, denuncia: a) la contraddittorietà della motivazione laddove, nell’escludere rilevanza probatoria agli accertamenti effettuati dalla Dogana, aveva ritenuto che la C. non sarebbe stata messa in condizione di parteciparvi quando poi la sentenza aveva fatto riferimento alla circostanza che la medesima era stata interpellata circa la sopportazione delle spese legali al riguardo occorrenti;

b) l’insufficiente motivazione, non avendo spiegato perchè il provvedimento di sequestro delle forniture-effettuate certamente dalla C. secondo gli accertamenti compiuti dalla sentenza impugnata – non potesse costituire un indizio adeguato della contraffazione, tanto più che era emerso l’ulteriore indizio risultante dalle indagini di polizia giudiziaria circa la contraffazione dei prodotti a carico di fornitori abituali della C.; la proposizione con cui la sentenza aveva escluso quest’ultimo indizio era priva di senso compiuto; c) una volta rilevata la nullità della consulenza la stessa doveva essere rinnovata e non poteva comunque essere presa in esame, posto che la mancata comunicazione della prosecuzione delle indagini può essere fatta valere anche dalla ricorrente; d) il consulente aveva affermato che il prodotto in oggetto non corrispondeva a quello originale, essendo del tutto ininfluente la misura dell’alterazione che non esclude la contraffazione, così come dove doveva rilevarsi l’obiettiva deficienza del criterio logico laddove la sentenza aveva fatto riferimento a tentativi di miglioramento del prodotto, posto che nel processo industriale non si adottano varianti, la cui esistenza conferma la contraffazione.

2. Il motivo va disatteso.

La sentenza ha escluso che potessero essere desunti elementi di prova dagli accertamenti di natura amministrativa non soltanto perchè la C. non sarebbe stata messa in grado di parteciparvi ma anche perchè nulla si conosceva circa gli esiti delle prove tecniche:

dunque la sentenza, con motivazione immune da vizi logici, ha spiegato le ragioni per le quali il provvedimento di sequestro e di confisca della Dogana degli Stati Uniti non poteva di per sè fornire la prova della contraffazione, laddove sarebbe stato evidentemente necessario verificare gli elementi obiettivi, eventualmente emersi dalle indagini tecniche, che avessero dimostrato la sussistenza della asserita contraffazione.

In effetti, i Giudici hanno raggiunto la prova che il prodotto non poteva ritenersi contraffatto dalle indagini del consulente tecnico che hanno preso in esame, nonostante la nullità delle operazioni relativamente alla partecipazione della C. che aveva tempestivamente eccepito la nullità della consulenza. Nè potrebbe ora la ricorrente invocare a proprio favore la nullità della consulenza, atteso che la nullità della consulenza tecnica, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data d’inizio delle operazioni peritali, ha carattere relativo, e pertanto deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, essendo altrimenti sanata (art. 157 cod. proc. civ.).

Con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità i Giudici hanno ritenuto che le differenze fra il prodotto originale e quello venduto fossero insignificanti: tale considerazione, di per sè assorbente di ogni altra, costituisce la ratio decidendi idonea a sorreggere la motivazione del sentenza impugnata.

Orbene, il motivo si risolve nella censura circa l’apprezzamento del valore probatorio delle risultanze istruttorie, dovendo qui ricordarsi che rientra nei compiti del giudice del merito il giudizio circa l’opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e circa l’idoneità degli stessi elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo di legittimità ove esso sia – come nella specie – sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici.

Le critiche formulate dalla ricorrente non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza, dovendo ancora osservarsi che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire:

in sostanza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

D’altra parte, il motivo difetta di autosufficienza laddove non trascrive gli elementi di prova che sarebbero emersi dalle indagini della Guardia di Finanza, atteso che, in relazione al vizio di motivazione per omesso esame di un documento o delle risultanze di una prova decisivi, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento o le risultanze della prova nella loro integrità in modo da consentire alla Corte, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006; 10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove esso fosse stato preso in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa: tale onere nella specie non è stato ottemperato dalla ricorrente. Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente, e a favore della resistente costituita.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente costituita delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA