Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30609 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 286-2017 proposto da:

M.N., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIA DE CHIARA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Z.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1083/2015 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata

il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ricorso notificato il 5 dicembre 2016 M.N. ricorre per cassazione avverso la sentenza numero 1083/2016 del Tribunale di Ferrara, emessa nei confronti nei confronti di Z.C. in un giudizio di opposizione a precetto, con la quale è stata rigettata l’opposizione. La Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., emessa il 27 settembre 2016, e comunicata il 6 ottobre 2016.

2. La sentenza del Tribunale, oggetto d’impugnazione per saltum ex art. 348ter c.p.c., ha rigettato l’opposizione a precetto sull’assunto che la condanna al pagamento delle spese processuali ivi intimata è provvisoriamente esecutiva anche in relazione alle pronunce di accertamento prive di esecutorietà fino al giudicato, come nella specie (trattandosi di azione petitoria di regolamento di confini) e, per quanto riguarda il credito, ha rilevato che esso fosse determinato o inequivocabilmente determinabile, anche con riguardo agli oneri accessori meglio indicati nella nota spese allegata, cui la sentenza fa espresso riferimento.

3. Il ricorso è affidato a quattro motivi, tutti inerenti a questioni processuali correlate al mancato accoglimento dell’opposizione a precetto. Nel giudizio di cassazione l’intimata non è comparsa, nonostante la regolarità della notifica. Parte ricorrente ha depositato memoria, pervenuta alla Cancelleria il 3/09/2018.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza emessa in seguito a opposizione a precetto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per pretesa violazione delle norme sulla competenza, nel senso ampio della relazione di questa con la funzione del giudice investito dell’opposizione a precetto di dichiarare la certezza, liquidità ed eseguibilità del diritto fatto valere, senza ricorrere a forzature del testo letterale della sentenza da mettere in esecuzione, avendo il Giudice “conferito arbitrariamente esecutorietà al diritto fatto valere con l’intimazione a precetto”. Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per vizio di ultrapetizione, per avere il giudice considerato profili cognitori riguardanti l’accertamento del credito portato nella sentenza, omettendo di considerare la specifica eccezione di rito e di merito mossa relativamente alla tardività e inammissibilità di tale domanda. Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 474 c.p.c. per errato calcolo dell’ammontare delle spese giudiziali forfettarie in relazione ai parametri contenuti nel D.M. n. 55 del 2014, artt. 2 e 4, e segnatamente ai rispettivi nn. 2 e 1. Con il quarto motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la nota spese cui rinvia il Giudice nella sentenza messa in esecuzione è un documento da ritenersi estraneo al corpo della sentenza, richiamato soltanto per relationem per quanto riguarda oneri di legge, cpa e Iva.

2. I motivi vengono trattati congiuntamente in quanto affetti dal medesimo vizio di inammissibilità, per violazione del requisito di specificità dell’impugnazione per cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4.

3. La ricorrente, dopo aver dedicato 30 pagine alla narrazione del fatto, con tecnica redazionale alquanto involuta, non idonea a cogliere i fatti di rilievo, dedica solamente due pagine del ricorso (pp. 30 e 31) all’esposizione di quattro motivi di censura, omettendo ogni riferimento alla ratio decidendi della sentenza impugnata e alle ragioni di censura ad essa sottese in riferimento ad ogni motivo dedotto.

4. Risulta, invero, non idoneamente formulata la deduzione di errori processuali o di diritto individuati per mezzo della sola preliminare e diffusa descrizione delle norme violate, tuttavia non dimostrati per mezzo di una critica specifica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, da esplicarsi mediante specifiche e puntuali contestazioni della decisione nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.

5. In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dve essere letto in correlazione al disposto dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la “ratio decidendi” della sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento (v. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018).

6. In particolare, per quanto riguarda il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il motivo dev’essere dedotto non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).

7. Il motivo d’impugnazione, difatti, è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e deve tradursi in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015). Sicchè, non apparendo i motivi correlati alla ragione della decisione, essi si imbattono nella causa di inammissibilità espressa dal principio di diritto recentemente rinverdito da Cass. sez. un. n. 7074 del 2017 (in motivazione) secondo cui “il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4″.

8. Nè a tale carenza può sopperire la memoria prodotta ex art. 378 c.p.c., peraltro da dichiarare inammissibile perchè depositata il 3 settembre, oltre il termine di 10 giorni prima dell’adunanza fissata previsto dall’art. 380 bis c.p.c..

9. Conclusivamente, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

Nulla per le spese;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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