Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30609 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 22/11/2019), n.30609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27305 – 2018 R.G. proposto da:

M.G. – c.f. (OMISSIS) – I.P. – (OMISSIS) –

P.A. – (OMISSIS) – F.S. – (OMISSIS) –

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Nazario Sauro, n. 16,

presso lo studio dell’avvocato Massimo Pistilli che li rappresenta e

difende in virtù di procure speciali su fogli separati in calce al

ricorso.

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– Controricorrente –

avverso il decreto dei 10.7.2017/15.2.2018 della corte d’appello di

Perugia;

udita la relazione in camera di consiglio del 5 giugno 2019 del

consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con separati ricorsi – poi riuniti – al tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, depositati in data 19.12.2003 M.G., I.P., P.A. e F.S. chiedevano – tra l’altro – accertarsi l’anzianità di servizio maturata alle dipendenze degli enti presso cui avevano in precedenza operato.

Con sentenza del 27.10.2004 il giudice adito accoglieva le domande.

Con sentenza del 5.3.2009 la corte d’appello di Roma accoglieva il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Avverso tale sentenza M.G., I.P., P.A. e F.S. proponevano in data 16.3.2010 ricorso a questa Corte.

Con ricorso ex lege n. 89 del 2001 alla corte d’appello di Perugia depositato in data 6.8.2012 – allorchè ancora pendeva il giudizio di legittimità – M.G., I.P., P.A. e F.S. si dolevano per l’irragionevole durata del giudizio “presupposto”.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

Con decreto dei 10.7.2017/15.2.2018 la corte d’appello di Perugia accoglieva in parte la domanda e condannava il Ministero a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 875,00, oltre interessi.

Reputava la corte che la durata complessiva del giudizio “presupposto”, a far data dal 19.12.2003 e sino al 6.8.2012 (dì del deposito del ricorso ex lege n. 89 del 2001), era da determinare in 8 anni e 7 mesi e la durata irragionevole, a sua volta, in 1 anno e 9 mesi; che l’equo indennizzo era da quantificare in Euro 500,00 per ogni anno di ritardo e quindi complessivamente in Euro 875,00.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso M.G., I.P., P.A. e F.S.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., la nullità del decreto per omessa pronuncia.

Deducono che la corte d’appello ha omesso di pronunciarsi e di motivare in ordine alla domanda formulata con la memoria, depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione, con cui era stata prospettata la necessità di tener conto pur dell’ulteriore durata del giudizio di legittimità, pendente alla data di deposito del ricorso ex lege n. 89 del 2001 e definito da questa Corte con sentenza n. 5282/2013.

Deducono, qualora questa Corte decida nel merito, che l’equo indennizzo sia determinato nella misura di Euro 2.000,00 per ogni anno di irragionevole durata. Il ricorso è fondato e va accolto.

E’ fuor di dubbio che i ricorrenti hanno domandato con la memoria di discussione, ad integrazione della originaria domanda (cfr. ricorso, pagg. 4, 5 e 14; cfr. controricorso, pag. 3), l’equo indennizzo pur con riferimento alla durata del giudizio “presupposto” maturata successivamente al deposito del ricorso ex lege n. 89 del 2001 (cfr. al riguardo, in ogni caso, Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26162, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018 – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 4, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere presentata in pendenza del procedimento presupposto – la definitività del provvedimento che ha definito il procedimento presupposto non costituisce condizione di proponibilità della domanda, potendo quest’ultima essere presentata, qualora sia già maturato il ritardo, in pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume essersi verificata).

Ed è innegabile al contempo che la corte di Perugia nulla ha statuito in ordine a tale ulteriore domanda con il decreto in questa sede impugnato.

Su tale scorta si osserva quanto segue.

Per un verso, che, ove la domanda di equa riparazione sia proposta durante la pendenza del processo “presupposto”, il giudice deve, sì, prendere in considerazione il solo periodo decorso sino alla proposizione del ricorso per equa riparazione e non anche l’ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del processo “presupposto” (che potrà essere posto a fondamento di una successiva domanda); e tuttavia l’ulteriore ritardo ben potrà esser preso in considerazione, qualora denoti una protrazione della addotta violazione e sia stato oggetto (è il caso di specie, siccome si è anticipato) di specifica allegazione ad integrazione della originaria domanda (cfr. Cass. (ord.) 21.1.2019, n. 1521; cfr. Cass. (ord.) 16.4.2019, n. 10582, secondo cui la data di pubblicazione della sentenza di appello del giudizio presupposto, intervenuta nel corso del giudizio di equa riparazione, ove la decisione stessa sia stata oggetto di allegazione e prova nel procedimento, costituisce evento certo in base al quale potersi calcolare il ritardo processuale ulteriormente maturato dopo la proposizione dell’azione ex lege n. 89 del 2001).

Per altro verso, che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito – che integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. – ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. 16.5.2012, n. 7653).

In questi termini il denunciato vizio di omessa pronuncia senz’altro sussiste.

In accoglimento del ricorso l’impugnato decreto va cassato con rinvio alla corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 11915/2014).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto della corte d’appello di Perugia dei 10.7.2017/15.2.2018 e rinvia alla stessa corte in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA