Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30608 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M. (OMISSIS), S.P.

(OMISSIS), ST.MA. (OMISSIS), eredi di

S.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 67, presso lo studio dell’avvocato SALIS LUCIA, rappresentati e

difesi dall’avvocato PICONE GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

COSTRUZIONE EDILI FORNACELLA DI FERRO EOLO & C SNC IN

LIQUIDAZIONE;

– intimato –

sul ricorso 12320-2006 proposto da:

COSTRUZIONI EDILI FORNACELLA DI FERRO EOLO & C SNC IN

LIQUIDAZIONE

P.I. (OMISSIS), in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato TRICERRI LAURA, rappresentato e difeso dall’avvocato

SGUANCI ALFREDO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

ST.MA., S.M., S.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 249/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato PICONE Giuseppe, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.F. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata la s.n.c. Costruzione Fornacella di Ferro Eolo e Cementano Armando per sentirla condannare alla demolizione di alcune fabbriche dalla medesima realizzate in violazione delle pattuizioni di cui al rogito per notar Cariello con cui era stata costituita a favore della residua area rimasta in proprietà dell’attore una servitù perpetua di non edificare se non nei limiti di quanto previsto nella concessione n. 163/82 e successive varianti. Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda; in via riconvenzionale, denunciava violazioni edilizie da parte dell’attore, chiedendo la demolizione delle opere abusive e la condanna del medesimo al pagamento di importi dovuti per concorso di spese.

Con sentenza dep. il 28 febbraio 2002 il Tribunale rigettava entrambe le domande.

Con sentenza dep. il 1 febbraio 2005 la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l’impugnazione principale proposta dall’attore, attesa la genericità dei motivi mentre per quanto concerneva quella incidentale era dichiarata inammissibile relativamente alle spese processuali, perchè non sorretta da specifiche censure, ed era rigettata per quel che concerneva i contributi pretesi sul rilievo che non erano ammissibili le prove richieste e di nessuna utilità poteva essere la consulenza tecnica in mancanza di alcun riscontro probatorio.

In relazione all’impugnazione principale, i motivi erano ritenuti generici sul rilievo che non era stato compiuto alcun specifico riferimento a quanto emerso dalla consulenza tecnica e alle motivazioni della sentenza gravata.

2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione S. M. S.P., St.Ma., quali eredi di S. F. sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l’intimata proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza.

RICORSO PRINCIPALE. 1. L’unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 164 e 342 cod. proc. civ. nonchè erronea insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione gravata che: a) aveva riunito in un solo blocco i motivi di gravame; b) aveva dato rilevanza alla circostanza che non sarebbero state sollevate argomentazioni nuove rispetto a quelle su cui era stata fondata la decisione di primo grado, così ignorando l’effetto devolutivo dell’appello; c) immotivatamente aveva sostenuto che avverso l’affermazione del primo Giudice, secondo cui il progetto non era suscettibile di esecuzione, non sarebbero state opposte ragioni di ordine tecnico, non essendo onere dell’attore suggerire come superare i problemi dell’esecuzione, posto che a stregua della convenzione intercorsa fra le parti non si sarebbe potuto costruire se non rispettando i limiti ivi previsti; d) aveva tralasciato di esaminare i singoli motivi, con i quali erano state formulate distinte e specifiche doglianze, atteso che il consulente aveva accertato che soltanto alcune violazioni erano dovute all’andamento del terreno (primo motivo); nessuna causa di forza maggiore poteva imporre la violazione di una servitù perpetua, non trovando applicazione l’art. 1256 cod. civ. (secondo motivo); il consulente aveva fatto riferimento al grafico relativo allo stato dei luoghi secondo la concessione da lui stesso elaborato anzichè alla tavola del progetto di variante allegato alla concessione (terzo motivo). Il motivo è infondato.

Occorre premettere che: a) poichè il giudizio di appello ha natura di “revisio prioris instantiae” e non di “novum iudicium”, ai fini dell’ammissibilità del relativo atto di gravame non è sufficiente che la sentenza di primo grado sia impugnata nella sua interezza, risultando necessaria, invece, l’impugnazione specifica dei singoli capi censurati della decisione e l’analitica esposizione delle ragioni di censura; b) la verifica circa l’osservanza, da parte dell’appellante, dell’obbligo di indicare specificamente le critiche rivolte contro la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., va compiuta tenendo presente le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado, dovendo queste ultime essere censurate dall’appellante con argomentazioni che siano finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime; c) l’effetto devolutivo postula l’ammissibilità dell’appello con la formulazione di specifici motivi; d) la violazione o meno della specificità dei motivi di appello ha a oggetto un error procedendo, la cui esistenza la Corte di Cassazione deve verificare attraverso l’esame diretto degli atti.

Orbene, dall’esame degli atti (sentenza di primo grado; atto di appello) i motivi di gravame proposti dal ricorrente non contenevano alcuna specifica critica in relazione alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata che, nell’escludere la denunciata difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste nella concessione, aveva fatto riferimento non soltanto alle carenze del provvedimento amministrativo e dei relativi allegati (mancavano il rilievo altimetrico e l’impostazione di fabbricati delle parti) ma anche alle dichiarazioni rese dalle parti nel verbale di sopralluogo del 27 -4-1990, concludendo che l’assenza di difformità rispetto alla concessione doveva indurre a ritenere che i fabbricati dovessero essere conformi anche alla convenzione a stregua di quanto previsto dall’atto per notar Cariello: in particolare, la sentenza osservava che “l’impossibilità di costruire come indicato in progetto era in re ipsa…… l’esecuzione di un progetto non può prescindere dalla natura e dalla morfologia del suolo ……. di tanto i contraenti erano sicuramente consapevoli”, formulando al riguardo una esegesi delle pattuizioni contrattuali.

Senza formulare, come si è detto, alcuna specifica critica volta a contrastare le argomentazioni della sentenza impugnata, l’appellante si limitava ad affermazioni che prescindevano del tutto dall’iter motivazionale della decisione di primo grado così come non sufficientemente specifiche dovevano considerarsi le doglianze avverso la consulenza tecnica d’ufficio giacchè, quando con l’appello si censura l’indagine del consulente tecnico d’ufficio, devono essere formulate articolate e motivate argomentazioni idonee a dimostrare gli errori commessi dall’ausiliare, errori che devono essere evidenziati con riferimento al complessivo contenuto della consulenza e al ragionamento ivi sviluppato.

Il ricorso principale va rigettato.

RICORSO INCIDENTALE. 1.1. Il primo motivo, lamentando omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che la sentenza impugnata aveva omesso qualsiasi motivazione in ordine alla domanda riconvenzionale circa la illegittimità della costruzione realizzata dallo S. per la parte eseguita oltre i termini previsti dalla concessione e per la inadempienza del medesimo al rispetto di quanto pattuito con la compravendita dell’8-2-1995;

con i motivi di appello era stato sufficientemente argomentato per censurare le ragioni poste a base della decisione di primo grado; la Corte avrebbe dovuto, alla stregua della documentazione prodotta, disporre consulenza tecnica integrativa.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Tenuto conto che la sentenza impugnata non si è pronunciata in ordine alla riconvenzionale nella parte relativa alla illegittimità della costruzione realizzata dallo S. e alla inadempienza al rogito Cariello, la ricorrente incidentale avrebbe dovuto, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, allegare e dimostrare di avere proposto specifici motivi a sostegno della relativa impugnazione attraverso l’integrale trascrizione del loro contenuto così da consentire alla Corte di Cassazione la (necessaria) verifica circa la ammissibilità delle censure sollevate alla decisione di primo grado.

2.1. Il secondo motivo, lamentando omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta la mancata ammissione dell’interrogatorio formale e della prova per testi, articolati relativamente alle ulteriori domande proposte, posto che tali mezzi istruttori non avevano a oggetto nè giudizi nè questioni tecniche. 2.2. Il motivo va disatteso.

La sentenza, nel respingere la richiesta dei mezzi istruttori, ha ritenuto che gli importi dei contributi pretesi erano ragguagliati a conteggi e questioni tecniche che non avrebbero potuto essere asseverati in sede di interpello e di prova testimoniale: tale motivazione è stata criticata dalla ricorrente unicamente con l’assiomatico rilievo che le circostanze non avrebbero avuto a oggetto giudizi o questioni tecniche, senza peraltro formulare specifiche censure volte a dimostrare l’errore dei Giudici ma limitandosi a contrapporre la propria opinione alla valutazione di fatto, riservata al giudice di merito, circa l’oggetto dei capitoli di prova.

Anche il ricorso incidentale va rigettato Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA