Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30608 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11648/2017 proposto da:

P.L., C.R.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FLAMINIA 71, presso lo studio dell’avvocato WALTER FELICIANI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO PINELLI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CO.LE.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 288/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza in data 21.2.2017 n. 288, ha dichiarato inammissibile, per tardività della notifica, l’appello proposto da C.R.A. e P.L. avverso la decisione n. 60/2016 del Tribunale di Urbino che aveva dichiarato risolto il contratto di compravendita di un’opera d’arte stipulato tra i predetti e l’acquirente Co.Le., per inadempimento della parte alienante che condannava alla restituzione del prezzo pari ad Euro 30.000,00. I Giudici territoriali hanno rigettato la istanza di rimessione in termine presentata dagli appellanti, ritenendo sfornita di prova la allegazione peraltro generica – della causa non imputabile al notificante che aveva impedito il tempestivo invio telematico della notifica dell’atto di impugnazione.

La sentenza di appello è stata impugnata da C.R.A. e P.L. con ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.

Non ha resistito l’intimato al quale il ricorso è stato notificato telematicamente presso il difensore in data 28.4.2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Primo motivo: violazione art. 147 c.p.c., D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 septies, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45 bis, comma 2, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114; artt. 115,116 e 246 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorrenti impugnano la statuizione della sentenza della Corte d’appello fondata sull’argomento per cui “dalla esposizione dei fatti compiuta dall’appellante” risultava che dopo le ore 23,20 il procuratore era nelle condizioni di eseguire la notifica telematica avendo ancora a disposizione trenta minuti per condurre la operazione, rilevando come del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 septies, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, estendeva alle notifiche telematiche la disposizione dell’art. 147 c.p.c., con la conseguenza che la notifica “ultimo giorno” non poteva più essere utilmente eseguita dopo le ore 21.

Secondo motivo: omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostengono i ricorrenti che la Corte distrettuale si sarebbe limitata ad affermare la mancanza di prova sulla causa non imputabile, omettendo del tutto di considerare le prove documentali che attestavano i “fatti tecnici” che aveva determinato l’impedimento assoluto non imputabile.

Terzo motivo: violazione dell’art. 153 c.p.c., in relazione all’art. 294 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (motivazione apparente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

I ricorrenti reiterano gli stessi argomenti svolti nella esposizione del secondo motivo, investendo inoltre per assoluta carenza di motivazione, la statuizione secondo cui la intempestiva notifica dell’atto di appello sarebbe stata comunque imputabile al difensore per un difetto di organizzazione e gestione della attività professionale e della operazione non tempestivamente ed adeguatamente preparata dal professionista e dagli incaricati dello studio legale.

I motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto tutti convergenti nella contestazione dell’accertamento negativo del caso fortuito compiuto dal Giudice di appello.

Non è dubbio che gli argomenti motivazionali della sentenza impugnata non possono ritenersi conformi a diritto, laddove ipotizzano un decorso di tempo utile alla esecuzione della notifica telematica, dopo le ore 21.00, trattandosi di affermazione in palese contrasto con la norma dell’art. 16-septies inserito – dall’art. 45 bis, comma 2, lett. b), introdotto in sede di conversione nella L. 11 agosto 2014, n. 114, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – al testo del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, che prescrive “La disposizione dell’art. 147 c.p.c., si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”, nonchè con l’art. 3 bis aggiunto – dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, che, ha modificato del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-quater, conv. con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 – alla L. 21 gennaio 1953 n. 94, che dispone, al comma 3, “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1 e per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6, comma 2, del medesimo D.P.R.”, norme che in considerazione della estrema chiarezza semantica non consentono interpretazioni difformi dal loro significato letterale, non essendo sospettabili di incostituzionalità per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nè del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., in quanto recanti una disciplina conforme con il principio di scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il destinatario, affermato dal Giudice del Leggi, e riconducibile, quanto alla individuazione di termini assegnati per la esecuzione ed il perfezionamento delle operazioni di notifica, all’ambito della discrezionalità legislativa (cfr. Corte Cass. Sez. 6 -, Ordinanza n. 30766 del 22/12/2017).

L’errore di diritto in cui è incorso il Giudice di appello, tuttavia, non è “ex se” decisivo ai fini della cassazione della sentenza impugnata, ed in ciò si palesa inammissibile il motivo di ricorso, tenuto conto che la decisone è affidata alla dirimente “ratio decidendi” secondo cui le parti appellanti non avrebbero fornita alcuna prova della causa tecnica, non imputabile al difensore, che avrebbe oggettivamente impedito la esecuzione tempestiva della operazione.

Osserva il Collegio che le coordinate all’interno del quale opera l’istituto della rimessione in termini, nell’attuale formulazione di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, vanno individuate:

a) Nella verificazione di un evento esterno alla sfera volitiva della parte: là dove vi è esercizio di scelte discrezionali di condotta, l’evento “impeditivo” ad esse riconducibili va imputato allo stesso soggetto che con la sua condotta ha provocato la situazione ostativa (Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 19836 del 28/09/2011).

b) Nella sottrazione dell’evento esterno, pur se non voluto (idest non riferibile ad una scelta di condotta della parte, cioè non imputabile ad essa), alla sfera di intervento e controllo della parte: tanto implica la assoluta oggettiva impossibilità di soluzioni alternative, affidate alla iniziativa della parte interessata idonee ad “evitare e superare” la situazione di impedimento (Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014), ovvero a “prevenire” la situazione ostativa al compimento dell’attività processuale nel caso in cui si palesi anticipatamente la eventualità che la stessa possa verificarsi (Corte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17729 del 06/07/2018).

c) Nella tempestività della istanza di rimessione in termine, dovendo la parte reagire immediatamente all’evento esterno che ha determinato la impossibilità di compiere l’attività processuale preclusa (Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23561 del 11/11/2011), ovvero nella tempestività del compimento dell’atto necessario a completare il perfezionamento della fattispecie, nei casi in cui ciò sia possibile (Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016; id. Sez. 5, Sentenza n. 5974 del 08/03/2017; id. Sez. 6-1, Ordinanza n. 17864 del 19/07/2017; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19059 del 31/07/2017).

La Corte d’appello ha rigettato la istanza di rimessione in termine in quanto:

– Non risultavano provati i “fatti tecnici specifici” che avevano impedito l’invio tempestivo degli atti.

– In difetto della prova di un obiettivo impedimento, il mancato perfezionamento della notifica in tempo utile doveva imputarsi esclusivamente ad inidoneo utilizzo del mezzo informatico nonchè a carenze organizzative dello studio, circostanze che avrebbero dovuto suggerire al difensore di premunirsi da possibili eventi simili, predisponendo ed inviando l’atto in anticipo rispetto alla scadenza ultima del termine orario.

I ricorrenti hanno contrastato tali argomenti deducendo:

a) che il Giudice di merito avrebbe omesso di esaminare le prove documentali offerte a dimostrazione della temporanea impossibilità, per fatto estraneo alla volontà del difensore, di accedere al locale in cui era installato il PC collegato al sistema di trasmissione degli atti a firma digitale, a causa del malfunzionamento della serratura di sicurezza verificatosi alle ore 20.20 e che era stato risolto soltanto alle ore 22.20 dopo l’intervento del falegname reperito nonostante l’orario di chiusura degli esercizi commerciali (1- planimetria e rappresentazione fotografica dello studio legale con la disposizione delle stanze dei collaboratori, e della unica stanza in cui era collocato il PC in cui era inserita la unica chiavetta per il collegamento con la firma digitale al PolisWeb-PCT, che risultava inaccessibile se non attraverso la porta con serratura di sicurezza; 2- fattura e documenti tecnici attestanti la installazione la porta con serratura di sicurezza; 3- fotografia della serratura asportata dopo l’intervento del falegname con gli interventi tecnici eseguiti sul manufatto; 4- grafico riepilogativo della “cronologia eventi di sistema” estratto dal PC da cui risultava che tra le ore 19.54 e 23.30 sul computer non aveva operato alcun soggetto).

b) che l’affermazione di una negligenza nella organizzazione dello studio legale non era supportata da alcuna argomentazione logica o accertamento in fatto.

Le censure formulate non scalfiscono la dirimente “ratio decidendi” fondata sulla omessa dimostrazione del caso fortuito.

Anche a ritenere infatti ammissibile la censura del vizio di errore di fatto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assumendo che la Corte d’appello abbia del tutto omesso di considerare i documenti prodotti dalla parte che aveva chiesto la rimessione in termine, la prova offerta non riveste il carattere della “decisività”, in quanto nessuno dei documenti prodotti fornisce la dimostrazione del periodo temporale dalle ore 20,20 alle ore 22,20 durante il quale è rimasto impedito l’accesso al locale ove era ubicato il computer collegato al sistema PolisWeb.

Inoltre l’affermazione della sentenza secondo cui l’impedimento temporaneo non poteva essere disgiunto da carenze organizzative dipese dall’inidoneo utilizzo dello strumento informatico (motivazione che – quando anche in ipotesi ritenuta errata – è sufficiente ad assicurare il minimo motivazionale richiesto ai fini della validità della sentenza, portando ad evidenza il ragionamento svolto dal Giudice di merito: Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016), non è adeguatamente censurata, laddove la critica viene incentrata esclusivamente nei tempi di predisposizione dell’atto difensivo, senza tenere conto che l’argomento svolto dal Giudice di appello si estende, invece, alle modalità tecniche di installazione ed utilizzo del sistema software, venendo in questione, pertanto, la prova della impossibilità di organizzare l’attività dello studio, ed in particolare la prova della oggettiva impossibilità di predisporre un collegamento dello studio al sistema di notifica telematica, in modo tale che l’eventuale malfunzionamento di una macchina non fosse tale da compromettere definitivamente qualsiasi altra attività notificatoria.

In difetto di tali prove, il ricorso deve essere rigettato, risultando esente la sentenza impugnata dalle censure dedotte con i motivi secondo e terzo, derivandone la inammissibilità per difetto di interesse della censura svolta con il primo motivo.

Non devono regolarsi le spese del giudizio in assenza di difese svolte dalla parte intimata.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA