Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30608 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30608 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 1623-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587,

in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Rnmiì, VTA

C2ARE 2E2CAPIA Yqí PrPnnn

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati LUIGI CALIULO,

LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

3596

P.E.S.S. – PROFESSIONAL ELECTRONIC SECURITY SYSTEM
S.R.L.,

I.N.A.I.L

ISTITUTO

NAZIONALE

PER

L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F.

Data pubblicazione: 20/12/2017

01165400589;
– intimati E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
legale

rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO
CATALANO, LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e
difendono, giusta delega in atti;
– ricorrente successivo contro

P.E.S.S. – TECHNOLOGIES S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
FILIPPO TESTA, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, ANTONINO
SGROI, CARLA D’ALOISIO, giusta mandato a margine del

persona del

ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 669/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 01/08/2011 R.G.N.

1058/2010+1.

R.G. 1623/2012

RITENUTO
che, con sentenza 669/2011, la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza
con cui il giudice di primo grado aveva condannato l’INPS e l’INAIL a rimborsare a

e dei premi indebitamente versati in eccedenza nel quadriennio 1994-1997, in quanto
impresa danneggiata dagli eventi alluvionali del 1994 ed in ossequio alla legge
350/2003 art.4 comma 90;
che la Corte territoriale, per quanto qui rileva, riteneva che l’art.

3-quater, d.l. n.

300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), nel prorogare al 31.7.2007 il termine di
presentazione delle domande di cui all’art. 4, comma 90, I. n. 350/2003 – che a sua
volta aveva esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e
destinatari di provvedimenti agevolativi in materia di versamento di somme dovute a
titolo di tributi, contributi e premi, i benefici di cui all’art. 9, comma 17, I. n. 289/2002
– avesse fugato ogni dubbio in ordine all’applicabilità delle disposizioni recate dalla
norma ult. cit. anche a contributi previdenziali e premi e, sotto altro ma connesso
profilo, considerava che non poteva distinguersi, ai fini dell’accesso ai benefici in
questione, la posizione di coloro che a tale data non avessero ancora provveduto al
pagamento dei contributi e quella di coloro che, come l’azienda in epigrafe, vi
avessero già provveduto, dovendo in tale caso riconoscersi il loro diritto a ripetere
quanto versato in eccesso rispetto al dovuto;
che avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso l’INPS e l’INAIL affidandosi
entrambi a due motivi di censura;
che con ordinanza in data 24 febbraio 2017 questa Corte disponeva la rinnovazione
della notifica del ricorso per cassazione dell’INPS nei confronti di P.E.S.S. Professional
Eletronic Securyt Sistem srl (siglabile PESS srl) in quanto la prima notifica era nulla
per essere stata effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria della Corte
d’appello dove era invece domiciliato ex lege il procuratore esercente extra districtum;
che l’INPS procedeva alla rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di PESS
srl presso i difensori A. Selliti e A. Pasta domiciliati nella cancelleria della Corte
d’Appello di Torino, ed inoltre notificava il ricorso anche nei confronti di PESS
1

P.E.S.S. Professional Eletronic Securyt Sistem srl, la somma pari al 90% dei contributi

R.G. 1623/2012

TECHNOLOGIES SRL in qualità di cessionaria della PESS Professional Eletronic Securyt
Sistem srl;
che PESS Professional Eletronic Securyt Sistem srl è rimasta intimata non avendo
svolto attività difensiva in questa sede, mentre si è costituita PESS TECHNOLOGIES
SRL depositando controricorso nel quale ha eccepito, oltre alla infondatezza dei motivi
del ricorso nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità del

che l’INPS ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.;
CONSIDERATO
che, preliminarmente, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione
notificato a PESS TECHNOLOGIES SRL, in qualità di cessionaria della PESS
Professional Eletronic Securyt Sistem srl, poiché l’INPS ha proceduto alla notifica
dell’atto senza allegare e documentare il titolo in forza del quale sarebbe derivata la
asserita qualità di cessionaria in capo alla stessa società; né allo scopo può servire il
contratto d’affitto di azienda richiamato successivamente con la memoria ex art. 380
bis c.p.c.; peraltro unitamente alla tesi, pure sostenuta dall’INPS nella stessa
memoria, secondo cui PESS TECHNOLOGIES SRL sarebbe tenuta a rispondere dei
debiti della precedente società, cancellata dal registro delle imprese,

“essendosi in

presenza dello stesso centro di imputazione economico che solo formalmente ha
mutato veicolo giuridico”,

trattandosi di una prospettazione in contrasto con la

qualifica di cessionaria – con la quale è stata evocata in giudizio la medesima società la quale postula invece una distinta soggettività giuridica in capo alla notificata, quale
successore a titolo particolare;
che è ammissibile il ricorso notificato dall’INPS alla PESS Professional Eletronic Securyt
Sistem srl (siglabile Pess srl) presso la cancelleria della Corte d’Appello di Torino;
che con il primo motivo l’INPS denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia
sulla domanda avente ad oggetto la decadenza dal diritto alla ripetizione dei contributi
versati per tardività della domanda articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 n.4
c.p.c.;
che con il secondo motivo il ricorso solleva la violazione e falsa applicazione degli
artt.107 e 108 T.F.U.E. nonché delle regole di diritto comunitario in tema di divieto di
erogazione dei benefici prima della valutazione della Commissione europea e in
2

ricorso dell’INPS;

R.G. 1623/2012

connessione con queste dell’art.9, comma 17,1. 289/2002, art.4 comma 90
1.350/2003, art.

3-quater,

d.l. n. 300/2006, in quanto lo sgravio contributivo

riconosciuto dalla Corte territoriale era da considerare quale aiuto di Stato non
ammissibile per ristorare i danni patiti dall’imprese in conseguenza dell’alluvione del
1994, come riconosciuto dalla Commissione Europea in varie decisioni;
che con il primo motivo l’Inail denuncia la violazione dell’articolo tre quater primo

4, comma 90 della legge n. 350/2003; l’articolo 9, comma 17 della I. n. 289/2002;
l’art. 6, commi 2, 3, 7 bis, l’art. 13 e 7, comma 1, del d.l. n. 646/1994 convertito in I.
n. 22/1995; in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte esteso il
rimborso non solo ai tributi ma anche ai contributi previdenziali ed ai premi
assicurativi;
che con il secondo motivo l’Inail denuncia la violazione dell’art. 3 quater,

10 comma

del d.l. n. 300/2006 convertito con I. n. 17/2007 in combinato con gli articoli 4,
comma 90 della legge numero 350/2003, 9, comma 17 della I. n. 289/2002, 6 comma
13 e 7, comma 1 del d.l. n. 646/94 conv. con I. n. 22/1995, sotto il profilo della non
rimborsabilità delle somme già versate; in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c.;
che il primo motivo di ricorso dell’INPS è infondato in quanto l’Inps non allega quando
sarebbe stata presentata la domanda oltre il termine di legge, mentre al contrario
afferma nel proprio ricorso che la domanda allegata dalla parte al ricorso introduttivo
del giudizio fosse stata inviata entro il termine di legge (il 31.7.2007);
che, con riguardo al primo motivo del ricorso INAIL , questa Corte di legittimità ha già
avuto modo di chiarire che l’art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, nell’estendere
l’applicazione delle disposizioni dell’art. 9, comma 17, I. n. 289/2002, ai soggetti
colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai
provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto “a titolo di
tributi, contributi e premi”, restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della
norma, anche alla disposizione di cui all’art. 7, d.l. n. 646 del 1994, in quanto il
richiamo dell’art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, d.l. ult. cit., da parte dell’art. 4, comma 90, I.
n. 350/2003, è funzionale esclusivamente all’individuazione della categoria dei
destinatari del beneficio e non già all’individuazione della tipologia dei tributi a cui
riferire l’agevolazione (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010);

3

comma del d.l. n. 302/2006 convertito con legge n.17/2007 in combinato con gli artt.

R.G. 1623/2012

che, con riguardo al secondo motivo del ricorso Inail, questa Corte ha precisato che la
definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha
ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già
pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel
silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all’entrata in vigore della
normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento
dell’obbligazione contributiva, che un’interpretazione che escludesse costoro dalla

contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa
l’irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione
dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo
l’irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome
conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010, cit.);
che, per il resto, va ribadito il principio già reiteratamente affermato da questa Corte,
secondo cui le agevolazioni previste ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, pur
realizzando, secondo la decisione della Commissione Europea n. 195/2016 del
14.8.2015, aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE, possono essere
ugualmente concesse qualora l’aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE
de minimis applicabile oppure possa beneficiare della deroga prevista dall’art. 107,
paragrafo 2, TFUE (Cass. n. 13458 del 2016; più di recente, nello stesso senso, Cass.
n. 21897 del 2016);
che, peraltro, superando il precedente e più restrittivo orientamento, la Corte di
giustizia dell’Unione Europea ha affermato che la decisione della Commissione circa la
compatibilità dell’aiuto non ne inibisce la concessione ancorché l’aiuto medesimo sia
stato (come nella specie) istituito in violazione degli obblighi di comunicazione
preventiva e di c.d. standstill, solo dovendo ordinarsi al beneficiario dell’aiuto il
pagamento degli interessi per il periodo della illegalità (CGUE, 12.2.2008 n. 199, C199/06);
che, tenuto conto che la citata decisione della Commissione europea costituisce ius
superveniens che impone di accertare in fatto se l’azienda possieda o meno i requisiti
per accedere al beneficio (cfr. ancora Cass. n. 21897 del 2016, cit.), la sentenza
impugnata va cassata e la causa rinviata per il consequenziale esame alla Corte
d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione;

P. Q. M.
4

possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in

R.G. 1623/2012

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso dell’INPS notificato a PESS
TECHNOLOGIES SRL e lo condanna alla rifusione delle spese processuali liquidate in
complessivi C 3700 di cui C 3500 per compensi professionali, oltre al 1 5 % di spese
generali ed oneri accessori. Provvedendo sui ricorsi proposti dall’INPS e dall’INAIL nei
confronti di P.E.S.S. Professional Eletronic Securyt Sistem srl, cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d’appello di Torino, in

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21.09.2017.
IL PRESIDENTE
Dott.

ica D’Antonio

il Punzionzio Giudlzhalo

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