Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30607 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NOMADELFIA SCARL (OMISSIS), in persona del Liquidatore pro

tempore O.S., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

BRIGUGLIO LETTERIO, MAZZEI ANTONINO;

– ricorrente –

contro

COOP S. MATTEO SRL (OMISSIS), in persona del Presidente pro

tempore sig. P.F. elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TARANTO 142/C, presso lo studio dell’avvocato PRUDENTE SIMONA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SORBELLO GAETANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 26/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato BRIGUGLIO Letterio, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società cooperativa Nomadelfia s.r.l. impugnava per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 1, la sentenza della Corte di appello di Messina n. 418 del 1999 che aveva confermato la decisione di primo grado con la quale era stata dichiarata la occupazione da parte di essa società cooperativa Nomadelfia s.r.l.

della superficie ricadente nella particella n. 164 fg. 97 del Comune di Messina assegnata alla cooperativa S. Matteo s.r.l. con la condanna della società cooperativa Nomadelfia s.r.l. a corrispondere alla società cooperativa S. Matteo s.r.l. l’indennizzo dovuto ai sensi deLl’art. 938 cod. civ. oltre al risarcimento dei danni e interessi.

Deduceva che, disattendendo l’ordinanza emessa dal Giudice, la cooperativa S. Matteo s.r.l. non aveva prodotto in giudizio l’atto integrativo di convenzione edilizia del 24-7-1984 concluso con il Comune di Messina, a stregua del quale l’area assegnata alla predetta società non aveva a oggetto la particella 164 che era comprensiva della porzione di terreno di mq. 581 che i Giudici di merito avevano ritenuto che fosse stata occupata senza titolo dalla attuale ricorrente.

Si costituiva la cooperativa S. Matteo s.r.l., chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza dep. il 26 gennaio 2005 la Corte di appello di Messina rigettava l’impugnazione per revocazione.

Secondo i Giudici, la mancata produzione del surrichiamato atto integrativo, che peraltro avrebbe potuto essere acquisito e depositato nel giudizio dalla stessa società Nomadelfia s.r.l., non integrava il dolo processuale di cui all’art. 395 cod. proc. civ., n. 1;

in ogni caso, il documento in questione non era stato prodotto nel presente giudizio di revocazione;

infine, con l’atto introduttivo del giudizio di merito, la cooperativa S. Matteo s.r.l. aveva chiesto il rilascio di altra particella (la 129) diversa dalla n. 164 e lo sconfinamento accertato dal consulente non aveva riguardato quest’ultima.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società cooperativa Nomadelfia s.r.l.,in persona del liquidatore, sulla base di due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo, lamentando violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 1 e art. 938 cod. civ., censura la decisione gravata che aveva escluso il dolo processuale che invece nella specie era integrato dal comportamento tenuto da controparte la quale, al fine di nascondere la verità e ingannare i Giudici, non aveva depositato l’atto integrativo del 24-7-1984 da cui sarebbe emerso che la medesima non era proprietaria della particella 164 in gran parte assegnata all’attuale ricorrente. Tale documento era decisivo, essendo del tutto irrilevante la circostanza che l’iniziativa dei soci si sarebbe potuta attuare nel giudizio di merito.

1.2. Il secondo motivo, lamentando violazione degli artt.112, 324 e 395 cod. proc. civ., artt. 938 e 2909 cod. civ., censura la sentenza laddove aveva ritenuto che: a) la domanda proposta dalla società operativa S.Matteo s.r.l. avesse avuto a oggetto la particella 129, quando con la sentenza impugnata per revocazione, confermativa di quella di primo grado e passata in cosa giudicata, era stata accertata la abusiva occupazione della particella 164 che le era stata trasferita, mentre quella 129 era di proprietà dell’attuale ricorrente e a quest’ultima particella nessun riferimento era compiuto nell’atto introduttivo del precedente giudizio di merito; b) il documento in questione non fosse stato prodotto, quando lo stesso era allegato alla consulenza tecnica di parte del geom. M. depositata all’udienza del 9-6-2000.

1.3. I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Occorre premettere che il presente giudizio ha oggetto l’impugnazione straordinaria per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 1, della sentenza della Corte di appello passata in cosa giudicata che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva statuito l’occupazione sine titulo della particella n. 164 da parte della società ricorrente alla quale era, quindi, trasferita ai sensi dell’art. 938 cod. civ..

Orbene il dolo processuale di una delle parti in danno dell’altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 1, in quanto consista in un’attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l’accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall’ordinamento al fine di pervenire all’accertamento della verità.

Nella specie, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che non potesse configurare il dolo processuale la mancata produzione dell’atto integrativo, dal momento che la ricorrente avrebbe potuto acquisirlo e depositarlo nel giudizio di merito. Tale affermazione costituisce la ratio deciderteli idonea a sorreggere il rigetto dell’impugnazione in quanto è assorbente delle altre considerazioni – pure compiute dalla Corte di appello (sulla mancata produzione del documento e sulla particella oggetto di sconfinamento) che sono, pertanto, da considerarsi formulate ad abundatiam e che, come tali, sono prive di carattere decisorio.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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