Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30607 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11637-2017 proposto da:

C.G. E V. SNC IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore e legale rappresentante p.t. C.V.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUIGI PACCIONE; giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 121/2017 della CORTE R.G.N. 11637/2017

D’APPELLO di BARI, depositata il 21/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.G. con contratto di compravendita stipulato in data 17.11.1997 acquistava da C.G. e Vincenzo s.n.c. società costruttrice-venditrice, una unità immobiliare ad uso abitativo che era stata ultimata in data 20.1.1995, come risultante dall’atto di compravendita.

Con nota in data 23.10.2003 la D. contestava alla società difetti costruttivi consistenti nella sollevazione del rivestimento pavimentale della abitazione, a causa dei quali la stessa si era resa inagibile, e con atto di citazione notificato in data 16.4.2004, conveniva la predetta società avanti il Tribunale di Bari sez. distaccata di Modugno chiedendone, previo accertamento della responsabilità ai sensi degli “artt. 1467 e 1490 c.c.”, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il Tribunale, espletato ATP in corso di causa, con sentenza n. 23/2012, rigettava la domanda per decadenza dalla azione ex art. 1490 c.c. in difetto di prova della tempestività della denuncia dei vizi. La decisione veniva integralmente riformata dalla Corte d’appello di Bari che, con sentenza 21.2.2017 n. 121, condannava la società a risarcire i danni, dopo aver qualificata diversamente la domanda come accertamento della responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c., ritenendola tempestiva sia rispetto al termine decennale entro il quale poteva essere fatta valere detta responsabilità, sia rispetto al termine annuale di decadenza previsto per la denuncia dei “gravi difetti”, atteso che questi si erano manifestati in modo chiaramente e compiutamente percepibile soltanto a seguito del sopralluogo eseguito nell’anno 2009 dall’ausiliario nel corso dell’ATP.

Avverso la sentenza di appello, notificata in data 1.3.2017, la società ha proposto rituale ricorso per cassazione deducendo due motivi.

Non ha resistito la intimata cui il ricorso è stata notificato in data 2.5.2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione degli artt. 2 e 111 Cost., artt. 112,113, e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Sostiene la società ricorrente che il Giudice di appello avrebbe accolto illegittimamente il motivo di gravame proposto dalla D. nel quale si formulava per la prima volta domanda di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, in violazione del divieto di “nova” in secondo grado prescritto dall’art. 345 c.p.c.. In tal modo la Corte territoriale avrebbe pronunciato “extrapetita” in violazione dell’art. 112 c.p.c. pregiudicando il diritto di difesa della società che non era stata in grado di controdedurre in ordine alla mancata insorgenza, nel decennio dalla ultimazione dell’immobile, di “vizi costruttivi gravi”.

Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza anche sotto il profilo della scorretta applicazione dell’art. 1669 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene la società ricorrente che la motivazione della sentenza di appello in ordine ai termini di legge per l’esercizio dell’azione risarcitoria extracontrattuale appare incongrua, laddove assume che i “gravi vizi” si sarebbero palesati esclusivamente al tempo del sopralluogo eseguito nell’anno 2009 nel corso del procedimento ex art. 699 c.p.c. di accertamento tecnico preventivo, non traendo quindi le debite conseguenze che, al momento della scoperta dei “gravi difetti”, era già ampiamente decorso il termine decennale dalla ultimazione delle opere avvenuta nell’anno 1995.

Il primo motivo è fondato.

Va ribadito, in premessa, il principio di diritto, enunciato da questa Corte, secondo cui spetta al Giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 18/07/2011: risultando del tutto irrilevante la eventuale errata indicazione della norma invocata nell’atto introduttivo), tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purchè nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 27285 del 20/12/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 2746 del 08/02/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 10617 del 26/06/2012). Va altresì precisato che tale potere spetta anche al Giudice di appello – e finanche al Giudice di legittimità – il quale, salva la ipotesi in cui la qualificazione della domanda od eccezione accolta dal primo Giudice non debba intendersi coperta dal giudicato interno per non essere stato investito dal gravame il relativo capo di sentenza che accerta o disconosce il diritto (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 24339 del 01/12/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 03/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 25609 del 21/12/2015; Sez. 6 3, Ordinanza n. 12843 del 22/05/2017), non incorre nel vizio di extrapetizione, dando alla domanda od all’eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado e mai prospettata dalle parti, essendo compito del Giudice individuare correttamente la legge applicabile, con l’unico limite rappresentato dall’impossibilità di immutare l’effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 28/06/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 21561 del 20/10/2010).

Osserva il Collegio che la diversa qualificazione giuridica del titolo da contrattuale in extracontrattuale, non comporta di per sè inammissibile “mutatio libelli” nè va incontro al divieto di nova ex art. 345 c.p.c. tutte le volte in cui i fatti allegati a sostegno della fattispecie giuridica prospettata nell’atto introduttivo coincidano o comunque siano in relazione di continenza con i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica come riqualificata dal Giudice. Questa Corte ha infatti precisato che, se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2746 del 08/02/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 10830 del 11/05/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 9325 del 20/04/2010).

Orbene la natura “extracontrattuale” della responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa nonchè del venditore-costruttore nei confronti dell’acquirente, affermata costantemente da questa Corte sul fondamento della protezione affidata alla norma dell’art. 1669 c.c. di interessi pubblici che si estendono alla tutela della pubblica incolumità nonchè alla esigenza che gli edifici e gli immobili di lunga durata rispondano nell’interesse della collettività- a corretti criteri costruttivi idonei ad assicurarne la stabilità e conservazione nel tempo (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 3221 del 02/04/1999; id. Sez. 2, Sentenza n. 4622 del 29/03/2002; id. Sez. 2, Sentenza n. 8140 del 28/04/2004; id. Sez. 2, Sentenza n. 16202 del 23/07/2007; id. Sez. 2, Sentenza n. 2238 del 16/02/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014; id. Sez. 2 -, Sentenza n. 28233 del 27/11/2017), non impedisce “ex se” di individuare elementi della fattispecie rinvenibili anche nella responsabilità contrattuale per danni, derivanti da vizi dell’opera o della cosa venduta, proposta autonomamente dal committente o dall’acquirente nei confronti dell’appaltatore o dell’alienante ai sensi degli artt. 1668 e 1494 c.c..

Ed infatti non sussistono divergenze nella allegazione dei fatti materiali dedotti a sostegno della “causa petendi”, concernenti 1 – la qualità di costruttore del soggetto convenuto in qualità di responsabile, 2 – i vizi o difetti (la cui gravità integra accertamento di fatto rimesso al Giudice) inerenti la costruzione, causalmente ricollegati ai materiali impiegati ed alla errata applicazione delle “regulae artis”, 3 – la natura immobiliare della “res” destinata a durare nel tempo, mentre la richiesta della pronuncia di condanna al risarcimento dei danni accomuna le ipotesi indicate, sia in relazione al “petitum formale” che al “petitum sostanziale”.

In relazione agli indicati elementi della fattispecie materiale, pertanto, non parrebbero, apparentemente, sussistere ostacoli alla riqualificazione giuridica della domanda di condanna al risarcimento dei danni, proposta per responsabilità contrattuale ex art. 1490 c.c., come domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., alla stregua del principio per cui, in materia di procedimento civile, l’applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.

Tuttavia, nel caso di specie, la operazione riqualificatoria della domanda introduttiva non poteva ritenersi consentita, incontrando un duplice ostacolo, di ordine fattuale e normativo.

La domanda proposta in primo grado non fa alcuna menzione della condotta, imputabile a colpa, ascrivibile alla società che viene identificata, esclusivamente, come società alienante – tenuta alla garanzia per vizi ex art. 1490 c.c. – e non anche come società costruttrice, o comunque, intervenuta a “dirigere” i lavori di costruzione affidati a terzi. Inoltre – per espresso riconoscimento della stessa Corte distrettuale – nell’atto introduttivo non era stata dedotta la “gravità” dei difetti costruttivi (gravità che era emersa soltanto dopo il sopralluogo, nell’anno 2009, eseguito nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo).

Ne segue che la ricerca compiuta dal Giudice di appello – nei documenti prodotti: in particolare il contratto di compravendita – di elementi fattuali non specificamente allegati dalle parti ed indicati a sostegno delle tesi giuridiche sostenute, eccede i limiti consentiti dal potere assegnato al Giudice di merito di qualificazione giuridica della fattispecie concreta in modo difforme da quella prospettata dalle parti, venendo invece a “completare ed integrare” l’attività di allegazione e deduzione riferibile in via esclusiva, in base al principio dispositivo, alle parti processuali, valorizzando dati fattuali – necessari al perfezionamento della fattispecie normativa ritenuta applicabile – che le parti non avevano ritenuto di allegare in quanto considerati non rilevanti.

Deve infatti affermarsi il principio secondo cui il limite oggettivo imposto all’accertamento demandato al Giudice di merito dalla necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., implica che il Giudice possa e debba acquisire al rilevante probatorio da selezionare e valutare in base al criterio del prudente apprezzamento, quegli e soltanto quegli elementi di fatto che le parti abbiano inteso puntualmente allegare, non potendo fondare la propria decisione su fatti, quando anche rinvenibili a seguito di ricerca condotta sui documenti prodotti, che non risultano essere stati oggetto di allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti, e che non abbiano, pertanto, costituito elementi della fattispecie concreta dedotta in giudizio sui quali le parti abbiano avuto modo di discutere in contraddittorio.

Tanto la attività costruttiva svolta dalla società alienante, quanto le specifiche caratteristiche (in termini di dimensioni quali-quantitative e di incidenza sul valore patrimoniale dell’immobile nonchè sul normale uso del bene) dei vizi costruttivi (in funzione della valutazione della “gravità”) rivestono il carattere di elementi di fatto – rilevanti al completamento della fattispecie normativa astratta delineata nell’art. 1669 c.c. – che non erano stati dedotti dalla D. e che hanno costituito, quindi, un nuovo tema di indagine da parte del Giudice di appello che ha inteso accertare “ex officio” ulteriori fatti materiali, che non erano stato oggetto di allegazione, e che venivano ad integrare “fatti principali” costitutivi della diversa fattispecie normativa concernente la responsabilità extracontrattuale per danni ascritta alla società alienante.

Osserva inoltre il Collegio che la riqualificazione giuridica della domanda compiuta dal Giudice di appello incorreva nel vizio di extrapetizione anche in considerazione di altri elementi peculiari della fattispecie normativa ex art. 1669 c.c.

Ad un più approfondito esame della fattispecie delineata nell’art. 1669 c.c. si rileva, infatti, come la durata decennale della responsabilità del costruttore, non assolve alla funzione tipica dell’istituto della prescrizione estintiva relazionata alla perdurante inerzia del titolare nell’esercizio del diritto (e che presuppone un diritto già venuto ad esistenza), ma si innesta piuttosto nella conformazione strutturale dello stesso diritto al risarcimento del danno, unitamente all’altro elemento fattuale, anch’esso sussunto nello schema normativo, consistente nella manifestazione dei “gravi difetti” costruttivi entro il decennio dalla ultimazione delle opere.

La responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 1669 c.c. in tanto, infatti, può essere configurata in modo autonomo e distinto dalla responsabilità contrattuale di cui all’art. 1667 c.c. ovvero dalla responsabilità contrattuale di cui all’art. 1490 c.c., con riferimento al rapporto tra acquirente e venditore costruttore, in quanto l’insorgenza stessa del diritto al risarcimento del danno venga ad essere ricondotta al fenomeno della manifestazione della rovina o del pericolo di rovina o, al minimo, dei “gravi difetti” entro il periodo di dieci anni dal compimento dell’opera: la evidenziazione o la scoperta di tali vizi oltre il periodo decennale esclude quindi la stessa configurabilità di u diritto risarcitorio per danni da far valere nei confronti del costruttore.

Orbene, nel caso in esame, la questione concernente l’insorgenza del diritto, e cioè del palesarsi della “gravità” dei difetti -riscontrati per la prima volta nel 2003 – entro il decennio dal compimento dell’opera (anno 1995-2005), e cioè l’accertamento di tale fatto costitutivo del diritto ex art. 1669 c.c., non era stata dedotta dalla D. con l’atto introduttivo, con il quale invece l’oggetto del giudizio, esaminato e deciso dal Giudice di primo grado, era stato circoscritto all’accertamento:

a) dei vizi costruttivi dell’immobile, che la parte attrice, sulla scorta della relazione tecnica del proprio perito redatta nell’anno 2003, non aveva descritto e neppure indicato come “gravi” (il richiamo all’art. 1467 c.c. contenuto nell’atto di citazione – cui fanno riferimento sia la parte ricorrente che la sentenza impugnata – deve intendersi palesemente un errore materiale, risultando totalmente estranea agli argomenti difensivi svolti a supporto della domanda, dalla D., la questione di una “eccessiva onerosità” dell’adempimento del contratto, dovendo pertanto ritenersi un mero refuso la indicazione dell’art. 1467 c.c. in luogo della corretta norma dell’art. 1476 c.c. inerente le obbligazioni di consegna del bene venduto gravanti sulla parte alienante, tra cui, art. 1476 c.c., comma 1, n. 3, la obbligazione di garanzia dai vizi della cosa);

b) della decadenza della parte acquirente dal diritto alla “garanzia”, ai sensi dell’art. 1495 c.c., comma 1, in quanto – a fronte della eccezione di merito, proposta dalla società, della omessa tempestiva denuncia dei vizi – la D. non aveva fornito prova della data in cui i difetti erano stati “scoperti”, nonchè della prescrizione del diritto rispetto alla data in cui l’acquirente aveva ricevuto la “consegna” del bene immobile (contratto di vendita stipulato nel 1997).

La diversa questione di merito, relativa all’accertamento del momento in cui si erano obiettivamente manifestati i “gravi difetti”, comunque entro il periodo di dieci anni dalla realizzazione del manufatto (1995), era stata introdotta per la prima volta soltanto con l’atto di appello dalla D., ed ha richiesto un accertamento compiuto dal Giudice di appello su di un elemento fattuale integrante un “quid novi” rispetto alla cognizione dell’oggetto del giudizio (e quindi della fattispecie concreta desunta dalle allegazioni delle parti) come definito in primo grado, accertamento che esula dalla attività di qualificazione giuridica consentita al Giudice di appello, e che va oltre, investendo un nuovo e distinto fatto costitutivo considerato dalla fattispecie normativa del diritto delineata dall’art. 1669 c.c., e che implica la verifica del momento nel quale l’acquirente ha avuto un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1052 del 06/02/1999; id. Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005; id. Sez. 1, Sentenza n. 2460 del 01/02/2008); verifica di un fatto che, a sua volta, viene riflettersi sul successivo accertamento della tempestività della “denuncia” dei vizi decorrente dalla data della scoperta, in relazione al termine di decadenza annuale per l’esercizio dell’azione risarcitoria previsto dall’art. 1669 c.c..

Ne consegue che la Corte d’appello ha fatto scorretta applicazione del principio che riserva al Giudice di merito e di legittimità il potere officioso di qualificare giuridicamente la fattispecie concreta dedotta in giudizio in modo diverso da come prospettato dalle parti o dal primo Giudice.

Tale regola deve essere, infatti, coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all’art. 112 c.p.c., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato; resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 12943 del 24/07/2012).

Il primo motivo è pertanto fondato e la sentenza impugnata va cassata, con assorbimento dell’esame del secondo motivo volto a censurare – in via necessariamente gradata – la errata applicazione dell’art. 1669 c.c..

In conclusione il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa al Giudice di appello tenuto a pronunciare nel merito nei limiti della fattispecie concreta definita in relazione ai soli fatti storici specificamente allegati dalle parti negli atti difensivi e che risultino dimostrati a seguito della verifica istruttoria.

Il Giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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