Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30606 del 20/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30606 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

SENTENZA

sul ricorso 20329-2012 proposto da:
EDILMARKET TRAMONTIN S.R.L., in persona del legale
rappresentante

in

pro tempore,

L_n_

dell’avvocato

elettivamente domiciliata

FARAVRLLT 22, presso

ARI:~ MAKEHLA, ch

io stuCli0

io rapplueliLd

e

difende unitamente all’avvocato FILIPPO VALCANOVER,
2017

giusta delega in atti;
– ricorrente –

3521

contro

CALDINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato MARIA

Data pubblicazione: 20/12/2017

ROSARIA DAMIZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARIO GESUALDO MURGO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 85/2012 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 09/07/2012 r.g.n. 69/2011;

udienza

del

20/09/2017

dal

Consigliere

Dott.

GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MONICA GRASSI per delega verbale
Avvocato ARTURO MARESCA.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG 20329/2012

Fatti di causa
1. Con la sentenza n. 85/2012 la Corte di appello di Trento ha
confermato la pronuncia non definitiva emessa il 24.11.2009 dal
giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede (con la quale era
stato accertato che Giuseppe Caldini, dipendente della Edilmarket

mobbing imputabile alla società nel periodo settembre 2004 – luglio
2005; era stata annullata la sanzione della multa di “due ore di paga
base e contingenza” irrogata con lettera del 6.12.2004, con condanna
della società al pagamento della somma di euro 20,75 trattenuta sulla
busta paga di dicembre 2004 a titolo di detta sanzione; era stata
annullata la sanzione di biasimo scritto irrogata con lettera del
20.6.2005; era stata condannata la società a corrispondere al
lavoratore la somma di euro 16.607,74 a titolo di costituzione della
indennità sostitutiva del preavviso trattenuta nella busta paga del
luglio 2005 nonché a titolo di corresponsione della indennità
sostitutiva del preavviso) e quella definitiva emessa in data
30.11.2010 dallo stesso Tribunale, con cui la Edilmarket Tramontin srl
era stata invece condannata al pagamento, in favore del ricorrente:
della somma di euro 23.328,00, oltre accessori, a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale da menomazione
permanente; della somma di euro 5.175,00 a titolo di danno non
patrimoniale da menomazione temporanea; della somma di euro
4.200,00 a titolo di danno non patrimoniale consistito nella perdita
delle provvigioni nel periodo gennaio – luglio 2005; della somma di
euro 801,81 a titolo di rimborso per le spese di assistenza medicolegale sostenute, mentre era stata respinta la domanda di
risarcimento del danno patrimoniale da menomazioni permanenti.
2. A fondamento della decisione, in sintesi, e per quello che
interessa in questa sede, la Corte territoriale ha rilevato che: 1) era
stato dimostrato il motivo che, ad avviso del ricorrente, aveva
1

Tramontín srl, era stato vittima di una complessiva condotta di

RG 20329/2012

causato la reazione ed il conseguente inizio di cambiamento e di
atteggiamento da parte della società e, cioè, la scelta del Caldini di
rivolgersi all’organizzazione sindacale (lettera del 10.9.2004) per la
tutela dei propri interessi; 2) lo spostamento di reparto, disposto nei
confronti del lavoratore, era risultato privo di giustificazione e

provata la emarginazione del dipendente con isolamento dello stesso
nell’ambito del lavoro; 4) vi era stato un abusivo esercizio del potere
disciplinare da parte della società; 5) era stato altresì dimostrato
l’intento persecutorio che avrebbe indotto il lavoratore a rassegnare
le dimissioni; 6) le conclusioni del CTU, in tema di determinazione del
danno biologico, non erano state efficacemente intaccate; 7) la
pretesa di liquidare solo il danno differenziale era infondata perché
non si verteva in tema di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale; 8) corretta era stata la statuizione di condanna alla
restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la
Edilmarket Tramontin srl affidato a quattro motivi.
4.

Ha resistito con controricorso Giuseppe Caldini.
Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art.
360 n. 5 cpc, l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto
decisivo per il giudizio e segnatamente sulla qualificazione come
“mobbing” della condotta ascritta a Edilmarket Tramontin e, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087
cc in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo della
fattispecie di mobbing.
2.

Con il secondo motivo, connesso al precedente, si censura, ai

sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, l’insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto decisivo per il giudizio e, ai sensi dell’art. 360
n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2083 cc e 2967
2

pregiudizievole sotto il profilo patrimoniale per il Caldini; 3) era stata

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cc, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della
fattispecie “mobbing” anche in riferimento al relativo onere
probatorio. Deduce la società che la Corte territoriale ha ritenuto del
tutto erroneamente e con una superficiale e contraddittoria analisi dei
fatti di causa che fosse stata provata la sussistenza dell’elemento
soggettivo della fattispecie di mobbing ovvero l’intento persecutorio

del datore di lavoro diretto a vessare e perseguitare il dipendente allo
scopo di demolirne la personalità e la professionalità.
3.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360

n. 5 cpc, dell’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto
decisivo per il giudizio con particolare riferimento ai criteri di giudizio
di attendibilità dei testimoni e, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, la
violazione e falsa applicazione di detta norma in relazione all’art. 246
cpc. Si sostiene che i giudici di seconde cure, in relazione al motivo di
appello circa l’inattendibilità del teste assunto (Trentini) ed
apparentemente confermante la tesi del lavoratore, rispetto a quanto
riferito dai testi Pesce e Giovannini, avvaloranti invece la tesi del
datore di lavoro in ordine alla insussistenza di qualsivoglia intento
persecutorio a danno del Caldini e volto ad isolarlo, nulla avevano
detto, confermando acriticamente quanto sostenuto dal primo
giudice.
4.

Con il quarto motivo la società lamenta, ai sensi dell’art. 360

n. 5 cpc, l’omessa, insufficiente motivazione su un fatto decisivo per
la controversia e, in particolare, quanto all’esistenza del mobbing e
del nesso causale anche sotto il profilo medico/legale /psichiatrico,
per avere la Corte territoriale erroneamente ancorato la sussistenza
del nesso causale esclusivamente ad un dato temporale (inizio della
conflittualità) quando, invece, avrebbe dovuto essere valutata
l’idoneità della asserita condotta ad avere provocato gli effetti
lamentati ed accertati dopo quattordici mesi dopo la cessazione del
rapporto.
3

.11/t

RG 20329/2012

5.

Il primo e secondo motivo, la cui trattazione unitaria è

imposta dalla connessione logico-giuridica delle doglianze, presentano
aspetti di infondatezza e di inammissibilità.
6.

Sono infondati, relativamente alle censure con cui la

ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt.

datoriale di mobbing e al riparto sull’onere della prova.
7.

La Corte territoriale si è attenuta, infatti, nell’esame della

fattispecie, ai parametri normativi elaborati in tema di “mobbing”
dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 17.2.2009 n. 3785 e da
ultimo ribadita da Cass. 6.8.2014 n. 17698) secondo cui “ai fini della
configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie
di comportamenti di carattere persecutorio -illeciti o anche leciti se
considerati singolarmente- che, con intento vessatorio, siano posti in
essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e
prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di
un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al
potere direttivo dei primi: b) l’evento lesivo della salute, della
personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le
descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria
integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento
soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i componenti
lesivi. In tema di onere della prova, poi, la Corte di merito si è
adeguata, facendone corretta applicazione, al criterio in virtù del
quale incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa
dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare
l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di
lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, mentre se vi sia stata prova
di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di
avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del
danno e che la malattia del dipendente non sia ricollegabile alla
4

2087 cc e art. 2697 cc, con riguardo alla qualificazione della condotta

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inosservanza di tali obblighi (Cass. 29.1.2013 n. 2038; Cass.
17.2.2009 n. 3786).
8.

Sono, invece, inammissibili i motivi nella parte in cui si

lamenta il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione ex art.
360 n. 5 cpc (ratione temporis vigente) che sussiste solo se nel
ragionamento del giudice, quale risulta dalla sentenza, sia

riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della
controversia ovvero quando le ragioni poste a fondamento della
decisione risultino sostanzialmente contrastanti in modo da elidersi a
vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi.
(Cass. 23.12.2009 n. 27162; Cass. 6.3.2008 n. 6064).
9.

Nella fattispecie in esame, invece, le doglianze consistono

nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove date dal
giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo
a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare
le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le
risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i
casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è
assegnato alla prova (tra le numerose cfr. Cass. 18.3.2011 n. 6288).
10. La Corte territoriale, nel caso concreto, ha individuato il
motivo che aveva causato la reazione di parte datoriale; ha analizzato
oggettivamente gli episodi con riguardo alla emarginazione del
dipendente e all’abusivo esercizio del potere disciplinare, valutando
nello specifico i singoli provvedimenti; ha, infine, ritenuto provati
l’elemento psicologico, il nesso causale e i danni patiti.
11. Come è agevole constatare, non vi sono stati punti decisivi
della controversia non considerati o considerati insufficientemente in
alcuni profili, né il ragionamento dei giudici di merito è sceso sotto la
soglia della plausibilità logica che segna il confine del sindacato di
legittimità, cosicché le critiche della ricorrente si risolvono nella
5

y.’

RG 20329/2012

pretesa, inammissibile, che la Corte, all’esito di valutazione di segno
diverso, sostituisca il giudizio di merito.
12. Anche il terzo motivo non è meritevole di pregio.
13. Il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle
deposizioni è rimesso al giudice del merito ed è insindacabile in sede

Cass. 4.12.1999 n. 13567).
14. La Corte territoriale ha dato una sufficiente, coerente e logica
motivazione sulla credibilità e rilevanza del teste Trentin (il cui
rapporto con la società, pur essendo stato a tempo determinato, si
era concluso, per mancato rinnovo, senza contrasti) di talché
l’applicazione del principio enunciato rende prive di fondamento tutte
le censure contenute nel motivo.
15. Il quarto motivo, infine, è anche esso infondato.
16.1 giudici di secondo grado hanno individuato il mutamento di
atteggiamento della società subito dopo l’inoltro di una lettera, inviata
nell’interesse del Caldini, da parte del sindacato del 10.9.2004 e tale
circostanza è stata confermata, in sostanza, dalla CTU, sotto il profilo
medico, laddove si è affermato che la personalità del lavoratore era
stata alterata e scompensata dai fatti accaduti nell’ambiente di lavoro
a partire dal 2004, con descrizione analitica di tutte le conseguenza
derivatene.
17. Non sono ravvisabili, pertanto, le denunciate carenze, illogicità
e mancanze di coerenza delle argomentazioni della sentenza gravata.
Né sono stati dedotti vizi logico-formali che si concretino in deviazioni
dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni
manifestamente illogiche o scientificamente errate.
18. Trattasi, infatti, di un mero dissenso non attinente a vizi del
processo logico-formale che si traducono in una inammissibile critica
del convincimento del giudice.
19. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
6

di legittimità se congruamente motivato (Cass. 7.12.2000 n. 15526;

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20. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si
liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento,

che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed
agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2017
Il Presidente
Dr. Giovann

oroso

in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità

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