Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30605 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 22/11/2019), n.30605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 833-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO

68, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CHIARA MESTICHELLI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI SPA),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO,

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 28.6.2017, la Corte d’appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall’ing. B.M. volta ad accertare l’insussistenza del proprio obbligo di iscriversi alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli è iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che avverso tale pronuncia l’ing. B.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo nove motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato memoria con istanza di rimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112,342,115,324 e 329 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte di merito accolto l’appello nonostante non contenesse alcuna critica dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di prime cure, la cui statuizione doveva per ciò solo ritenersi coperta da giudicato interno;

che, con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di censura, la parte ricorrente denuncia sotto vari profili violazione e falsa applicazione dell’art. 38 Cost., della L. n. 1046 del 1971, art. 2, della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), del D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 8, comma 3, della L. n. 509 del 1994, art. 2, della L. n. 133 del 2001, art. 1, per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

che, con il nono motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., in combinato disposto con la L. n. 335 del 1995, art. 3, per non avere la Corte territoriale ritenuto maturata la prescrizione nonostante che già in sede di (mancato) pagamento dell’acconto l’INPS potesse far valere il proprio diritto al pagamento dei contributi;

che il primo motivo è manifestamente infondato, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui, ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno se non censurate e quindi devolute in appello, occorre aver riguardo all’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talchè l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli aspetti di tale sequenza riapre la cognizione sull’intera statuizione che abbia affermato l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. in tal senso tra le più recenti Cass. nn. 2217 del 2016, 19902 del 2017, 16853 e 24783 del 2018, tutte sulla scorta di Cass. n. 6769 del 1998);

che manifestamente infondate sono altresì le censure contenute dal secondo all’ottavo motivo, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia anche per l’illustrazione delle ragioni per cui non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite);

che del pari manifestamente infondato è il nono motivo, avendo la Corte territoriale accertato che il ricorrente omise di compilare correttamente la dichiarazione dei redditi (così la sentenza impugnata, pag. 6) ed essendosi chiarito che costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l’ente previdenziale, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2941 c.c., n. 8, la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la Gestione separata (Cass. n. 6677 del 2019);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi le spese del giudizio di legittimità in considerazione della novità della questione all’epoca della proposizione del ricorso per cassazione;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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