Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30605 del 20/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30605 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 14409-2012 proposto da:
REGGENTE

WALTER

RGGWTR74R02L424R,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo
studio

dell’avvocato

rappresenta

e

SERGIO

difende

VACIRCA,

unitamente

che

lo

all’avvocato

GIOVANNI VENTURA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3508

contro

ACEGAS – APS S.P.A., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio
dell’avvocato GIANCARLO FERRI, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 20/12/2017

difende unitamente all’avvocato GIANNI SADAR, giusta
delega in atti;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 275/2012 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 11/01/2012 r.g.n. 46/2009;

udienza del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SERGIO VACIRCA;
udito l’Avvocato GIANCARLO FERRI.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG 14409/12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Walter Reggente proponeva appello contro le sentenze del Tribunale di
Trieste n.94\08 e n.476\08 esponendo: che il giudice di primo grado
non aveva considerato che le dimissioni presentate il 15.9.04, essendo
un atto recettizio, producono i loro effetti solo quando giungono al
reale destinatario e quindi che, in caso di interposizione fittizia vietata
dall’art.1 della legge n.1369\60, non hanno alcun valore quelle

ACEGAS; che in concreto egli non aveva mai comunicato le sue
dimissioni all’ACEGAS ma solo alla Cooperativa Programma Lavoro, sua
formale datrice di lavoro, e di aver fatto ciò con la prospettiva di essere
riassunto in tempi ragionevoli dall’ACEGAS, tempestivamente
convenuta in giudizio; che, dati tali presupposti, il Tribunale di Trieste
aveva erroneamente ritenuto provata una sua volontà di risolvere il
rapporto di lavoro con ACEGAS; che la prova dell’estinzione del
rapporto avrebbe dovuto essere fornita dalla ACEGAS; che la rinuncia,
pur essendo ricavabile da fatti concludenti, deve essere inequivoca e
tale non era la mera cessazione del rapporto di lavoro, peraltro
invalido, con la Cooperativa; che il Tribunale aveva erroneamente
ricavato l’esistenza della sua pretesa volontà di risolvere il rapporto con
ACEGAS dal fatto che le dimissioni sarebbero state da lui presentate
alla Cooperativa con la coscienza che il vero datore di lavoro era la
ACEGAS; che il realtà le dimissioni erano state da lui presentate perché
era divenuta insostenibile la situazione presso la Cooperativa,
conoscendo peraltro una intenzione di ACEGAS di sistemare la
posizione dei lavoratori da essa impropriamente utilizzati; resisteva la
ACEGAS APS s.p.a. (succeduta alla prima) rilevando che nessuna
pressione era stata esercitata sul lavoratore al fine delle sue dimissioni;
che egli del resto, dopo le dimissioni, non pose le sue energie
lavorative a disposizione di ACEGAS.
Con sentenza depositata l’11.1.12, la Corte d’appello di Trieste
respingeva il gravame del Reggente, ritenendo che il suo rapporto di
lavoro, dopo le dimissioni, si era obiettivamente risolto non solo con la
Cooperativa, ma anche con la ACEGAS APS, anche considerato che

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presentate ad un soggetto diverso dall’effettivo datore di lavoro

RG 14409/12

dopo le dimissioni stipulò altro contratto di lavoro stabile con altro
datore di lavoro.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Reggente, affidato
a sei motivi. Resiste la ACEGAS APS con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

comunicazione dell’avviso di udienza al difensore che risulti essere
stato cancellato dall’albo degli avvocati di appartenenza, è ritualmente
eseguita presso la cancelleria della Corte, ex art. 366, comma 2, ultima
parte, c.p.c., persistendo l’obbligo del professionista, alla stregua del
rapporto di mandato instaurato con il proprio cliente, ad informarlo
dell’impossibilità di proseguire il patrocinio, sicché non è configurabile
alcun irrimediabile “vulnus” al diritto di difesa della parte

(Cass.

n.15566\15). Nella specie il domiciliatario avv. Ferri dichiara di essere
codifensore della Acegas insieme all’avv.Sadar. Peraltro la notifica del
ricorso è del 2012, mentre l’avv. Sadar risulta cancellato solo nel 2015.
Venendo pertanto al merito si osserva.
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e\o falsa
applicazione dell’art. 2118 c.c.
Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente valide ed
efficaci le dimissioni rassegnate dal Reggente nei confronti della
Cooperativa (datore di lavoro apparente) anche nei confronti della
società ACEGAS (datore di lavoro effettivo), in contrasto col principio
secondo cui in ipotesi di violazione dell’art. 1 L. n. 1369\60, le
dimissioni rassegnate dal lavoratore alla società appaltatrice sono prive
di effetti giuridici poiché il rapporto di lavoro intercorre

ex lege con

l’impresa appaltante (Cass. n. 4862\96).
Il motivo è infondato.
Il principio invocato, infatti, vale, come pure chiarito dalla citata
pronuncia di questa Corte, laddove, per effetto dell’art. 1 della legge 23
ottobre 1960 n. 1369, il rapporto di lavoro con la appaltatrice si sia
(già) convertito in rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze
dell’impresa appaltante.
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Deve pregiudizialmente osservarsi che nel giudizio di cassazione, la

RG 14409/12

Nella specie tale conversione, e la stessa nullità dell’appalto, non risulta
giudizialmente accertata, ma solo dedotta dal ricorrente, mentre la
sentenza impugnata ha ritenuto, sulla base di una serie di elementi
(aver cessato di lavorare, dopo le dimissioni, anche con la Acegas, cui
non offrì comunque le sue prestazioni lavorative; il reperimento
pressoché immediato di altra occupazione a tempo indeterminato), che
con l’atto di dimissioni in questione il Reggente abbia comunque inteso

Trattasi di apprezzamenti di fatto incensurabili in questa sede, posto
che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360,
comma primo, n. 5) cod. proc. civ., non equivale alla revisione del
“ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice
del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata,
posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un
giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova
formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento
al giudice di legittimità (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio
2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre
2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010
n. 7394; Cass.5 maggio 2010 n.10833, Cass. n.15205\14).
2.-Con il secondo motivo il ricorrente denuncia una insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della
controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), consistente nella sua
supposta volontà di risolvere, attraverso le dimissioni rassegnate nei
confronti della cooperativa, anche il rapporto di lavoro con
l’appaltante, ovvero una risoluzione per mutuo consenso.
Il motivo non è meritevole di accoglimento per le ragioni sopra
esposte. Quanto poi alla lamentata risoluzione del rapporto per mutuo
consenso, deve evidenziarsi che la sentenza impugnata ha solo ritenuto
che dalle dimissioni in questione, unite agli altri elementi fattuali prima
rammentati, non potesse che dichiararsi la cessazione del rapporto
anche con Acegas.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e\o falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c.

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cessare dal rapporto anche con la Acegas.

RG 14409/12

Lamenta che mentre la società Acegas si era limitata a sostenere che
il Reggente si era dimesso, nulla al riguardo aveva provato.
Il motivo è infondato essendo pacifiche le dimissioni del Reggente ed
inoltre, per le circostanze sopra rammentate ed evidenziate dalla corte
di merito, la volontà, da esse derivante, di recedere anche dal rapporto
con Acegas, secondo l’apprezzamento delle circostanze di causa
effettuato dal giudice di merito e non sindacabile in questa sede se non

4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza
per violazione dell’art. 112 c.p.c.
Lamenta ancora che la sentenza impugnata, nel ritenere effettivamente
rassegnate le dimissioni anche nei confronti di ACEGAS, aveva solo
supposto circostanze di cui non vi era la prova in atti.
Il motivo è infondato, non sussistendo alcuna violazione dell’art. 112
c.p.c., lamentandosi piuttosto inammissibilmente una erronea
valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare del proposto
tentativo obbligatorio di conciliazione (in data 12.7.04) nei confronti di
Acegas e quello, di qualche mese successivo, proposto nei confronti
della Cooperativa; il reperimento nelle more di altra stabile
occupazione.
5.-11 ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per
esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali
nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 settembre 2017
Il Presidente

Il Cons. est.
(dr. Federico Balestrieri)

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Giovanni Amor

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CORTE SUPREMA CASSAZIA 2

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per illogicità o incongruenza, come sopra rammentato.

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