Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30604 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 27/11/2018), n.30604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7723-2017 proposto da:

R.V., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE RISOLA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

GIOACCHINO BELLI, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA ABBATE,

rappresentato difeso dall’avvocato NICOLA GRIPPA giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO,

depositata il 11/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso

chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed in subordine il

rigetto del ricorso proposto da R.V..

Fatto

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

che:

R.V. convenne in giudizio S.M. chiedendo che ne venisse accertata la responsabilità per aver contraffatto la fattura di vendita di beni (una calibratrice e una lavatrice di agrumi) di proprietà dell’attrice e per aver indebitamente incassato il prezzo; chiese pertanto la condanna del convenuto alla restituzione dell’importo corrispondente al valore dei beni venduti e al rimborso della somma versata dall’attrice a titolo di IVA, oltre al risarcimento dei danni;

il convenuto resistette alle richieste;

il Tribunale di Taranto rigettò la domanda, ritenendo che l’attrice non avesse “processualmente provato quanto necessario per l’accoglimento della propria domanda”, non essendo “emerso nè che il convenuto si fosse appropriato della calibratrice nè che lo stesso avesse provveduto a falsificare la fattura di vendita”; la Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto ha dichiarato l’inammissibilità, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., del gravame proposto dalla R.;

quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, con cui ha impugnato sia l’ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello che la sentenza di primo grado;

ha resistito l’intimato con controricorso, illustrato da memoria; il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte nel senso della inammissibilità o, in subordine, dell’infondatezza del ricorso.

Considerato, quanto alle censure concernenti l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., che:

col primo motivo (che deduce “violazione di norme processuali (…) per violazione dell’art. 348 bis, comma 1” e conseguente “nullità del provvedimento impugnato”), la ricorrente assume che l’ordinanza è stata pronunciata oltre il termine fissato dall’art. 348 bis c.p.c., ossia dopo che, svolti gli adempimenti demandatigli dall’art. 350 c.p.c., la Corte aveva concluso la fase preliminare, riservandosi la decisione sull’eccezione di inammissibilità sollevata dall’appellato;

a prescindere da evidenti profili di inammissibilità (giacchè la ricorrente non trascrive il verbale di udienza onde far constare le attività compiute dalla Corte), il motivo risulta infondato: infatti (diversamente dall’ipotesi considerata da Cass. n. 14696/2016 – richiamata dalla R. – in cui la Corte di Appello aveva concluso la prima udienza rinviando “per la trattazione” ad altra successiva), nel caso in esame, la Corte ha proceduto nel rispetto della previsione dell’art. 348 ter c.p.c., comma 1, in quanto ha emesso l’ordinanza di inammissibilità dopo aver sentito le parti e prima di procedere alla trattazione, restando del tutto ininfluente la circostanza che, anzichè provvedere direttamente nel corso della prima udienza, abbia emesso l’ordinanza a seguito di riserva – assunta nella medesima udienza – in merito all’eccezione preliminare di inammissibilità: la pronuncia a seguito di scioglimento della riserva costituisce infatti uno sviluppo della stessa prima udienza, sì che la fase preliminare alla trattazione dell’appello non può ritenersi chiusa prima dell’emissione dell’ordinanza riservata;

col secondo motivo (“violazione o falsa applicazione di norme processuali”, “omesso esame di un fatto decisivo, ovvero omesso esame di un elemento istruttorio”, “violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3”, “violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.” e “violazione di norme di diritto rilevanti ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 7 (rectius: Cost.)”), la ricorrente rileva che, in sede di appello, aveva proceduto al deposito di un nuovo documento decisivo ai fini del giudizio (dichiarazioni rese a s.i.t. da tale G.P. ai Carabinieri di Massafra, nell’ambito del procedimento penale a carico del S. per l’ipotesi di appropriazione indebita, già peraltro oggetto di una relazione dei Carabinieri che era stata ritualmente prodotta in primo grado) e lamenta che la Corte territoriale abbia disatteso le evidenze probatorie risultanti da tale documento, in tal modo omettendo l’esame di circostanze decisive ai fini del giudizio prognostico sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello (atteso che il G., amministratore effettivo della società che aveva acquistato i beni, aveva dichiarato che era stato il S. a proporre l’acquisto e a ricevere gli assegni dati in pagamento);

il motivo, pur astrattamente ammissibile, risulta inammissibile in concreto per difetto di interesse a far valere il dedotto errore processuale;

ammissibile in astratto, alla luce del principio secondo cui, “in tema di giudizio d’appello, è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, l’ordinanza d’inammissibilità emessa ex art. 348 ter c.p.c. – sul presupposto della tardività delle istanze istruttorie dedotte dall’appellante, qualora quest’ultimo lamenti l’erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, atteso che tale supposto “error in procedendo”, riflettendosi sulla prognosi di accoglibilità del gravame, non potrebbe essere dedotto contro la sentenza di primo grado, ma unicamente contro la menzionata ordinanza, non essendo altrimenti sindacabile la decisione che neghi alla parte la possibilità di potersi giovare dell’appello” (Cass. n. 2351/2017): la doglianza svolta dalla ricorrente comporta, in effetti, la deduzione di una violazione della legge processuale ad opera dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello (consistita nella mancata ammissione/valutazione del documento nuovo) e configura un vizio compatibile con la logica e la struttura del giudizio di legittimità consentito dall’art. 111 Cost., comma 7, (cfr. Cass., S.U. n. 1914/2016, secondo cui l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. “è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale”, “purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso”);

il motivo è però inammissibile in concreto: se è vero, infatti, che l’ordinanza non dà conto della produzione documentale effettuata in appello, non risultano tuttavia dedotte le ragioni che avrebbero potuto giustificare la produzione tardiva (ossia l’impossibilità di depositare il documento nel giudizio di primo grado per causa non imputabile alla parte, ex art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo -applicabile ratione temporis – risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che ha escluso l’ipotesi dell’ammissibilità delle prove o documenti ritenuti indispensabili ai fini del giudizio); il che equivale a dire che difetta l’interesse della ricorrente a dolersi della mancata considerazione del documento prodotto in appello, in assenza della dimostrazione della impossibilità di produrlo tempestivamente nel giudizio di primo grado.

Considerato, quanto alle censure concernenti la sentenza di primo grado, che:

il primo motivo (“omesso esame di un fatto decisivo, ovvero omesso esame di un elemento istruttorio”, “violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.” e “violazione di diritto rilevanti ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 7, (rectius: Cost.)”) censura la sentenza per il “totale silenzio del Giudice di prime cure proprio su quanto emergeva in modo chiaro e stentoreo dalla lettura della relazione della Compagnia dei Carabinieri in data 13/01/2009”;

il secondo motivo (avente rubrica analoga a quella del precedente) censura il primo Giudice per non avere offerto “alcuna motivazione in merito alla esclusione di ogni rilievo probatorio della consulenza grafologica” prodotta dalla R. a dimostrazione dell’apocrifia delle firme di girata apposte sugli assegni prodotti in causa;

i motivi – che possono esaminarsi congiuntamente – sono inammissibili, in quanto:

– la ricorrente non ha proceduto alla trascrizione (o specifica indicazione) dei motivi di appello, necessaria al fine di consentire a questa Corte di verificare che sulle questioni dedotte col ricorso non sia già intervenuto giudicato interno (cfr. Cass. n. 10722/2014, Cass. n. 26936/2016 e Cass., S.U. n. 10876/2015);

– le censure sono svolte senza ottemperare alla prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dato che non forniscono indicazioni utili a individuare specificamente la sede di reperimento della relazione dei Carabinieri e non trascrivono in alcuna misura le relazioni grafologiche di parte di cui viene lamentato l’omesso esame;

-le questioni dedotte attengono – comunque – alla valutazione delle prove e involgono pertanto questioni di fatto sottratte al sindacato di legittimità.

Considerato, infine, che:

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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