Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30604 del 20/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 30604 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: CURCIO LAURA

SENTENZA

sul ricorso 26096-2015 proposto da:
FUSARO FRANCESCO ANTONIO, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 88, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA CALLEA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANGELO FRANCESCO CALLEA, giusta delega
in atti;

2017

ricorrente-

contro

3138

BONANNO FRANCESCA;

– Intimata
avverso la sentenza n. 660/2015 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 20/12/2017

di CATANZARO, depositata il 17/07/2015 R.G.N. 471/12;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
CURCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MARIA IDA LEONARDO per delega
Avvocato ANGELO FRANCESCO CALLEA.

Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il

r.g.n. 26096/2015

1)La Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto l’appello principale di Francesco Fusaro
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva accolto quasi totalmente la
domanda di Francesca Bonanno, accertando l’illegittimità del licenziamento
comunicatole dal Fusaro in data 14.9.2006, con condanna alla riassunzione o al
risarcimento del danno determinato in quattro mensilità globali di fatto, nonché al
pagamento di differenze retributive, relative a varie voci retributive,
complessivamente quantificate in C 64502,08, previo riconoscimento della natura
subordinata del rapporto sin dal 3.11.199 e non dal 2.7.2001, epoca in cui era stata
formalmente assunta con inquadramento nel 4° livello super CCNL studi professionali.
2)La corte di merito ha ritenuto infondati i motivi di appello del Fusaro relativi :
1)alla lamentata nullità o improcedibilità delle domande della ricorrente in primo
grado per mancata produzione del CCNL del settore, su cui il primo giudice aveva
omesso di pronunciarsi, 2) all’ errata valutazione delle prove da parte del Tribunale in
relazione alle modalità ed al contenuto della prestazione lavorativa prima della
assunzione con contrato di natura subordinata, 3)all’ erroneità delle conclusioni della
perito contabile. La corte territoriale ha ritenuto che il contratto collettivo era stato
richiamato nella lettera di assunzione come applicabile al rapporto, che comunque
nella memoria di costituzione in primo grado nessuna contestazione sul punto era
stata sollevata dal convenuto ; che i testi escussi avevano riferito che le mansioni
svolte dalla lavoratrice erano state le stesse sia prima che dopo l’assunzione
formalizzata nel 2001, che comunque nessuna rituale contestazione era stata
effettuata tempestivamente in primo grado dal Fusaro e che il CTU contabile aveva
effettuato i calcoli sulla base del quesito, facendo riferimento alla qualifica 4 super ivi
indicata.
3)Avverso la sentenza Fusaro ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro
motivi. Francesca Bonanno è rimasta intimata.
4) il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
motivi della decisione
4)Con il primo motivo di ricorso Fusaro lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in
relazione all’art.360 c.1 n.4 c.p.c. per avere la corte territoriale del tutto omesso di
esaminare il motivo di gravame in cui era stata lamentata l’erronea decisione del
primo giudice circa l’ illegittimità del licenziamento, nonostante i testi escussi non
avessero confermato la versione della lavoratrice sulla chiusura dello studio in agosto,
mentre l’assenza non giustificata della Bonanno si era protratta per ben 32 giorni sino
al 14.9.2006.
5)Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta sempre la violazione dell’art.
112 c.p.c. in relazione all’art.360 c.1 n.4, per avere la corte territoriale omesso di

Svolgimento del processo

esaminare due motivi di doglianza formulati in appello e relativi al ricorso di primo
grado : l’omesso esame sull’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado
della Bonanno per non avere la ricorrente prodotto il CCNL, e l’improcedibilità di tale
ricorso per mancata specifica elencazione di tutta la documentazione di cui intendeva
avvalersi e l’omessa pronuncia su tali eccezioni, sia del primo giudice aveva sia della

6) Con il terzo motivo di ricorso si lamenta ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c. in
relazione all’art.360 c.1 n.4, per omesso esame del motivo di appello relativo al
mancato accertamento dell’entità della retribuzione percepita e della natura
subordinata del rapporto di lavoro prima dell’assunzione nel 2001 da parte del primo
giudice.
7)Con il quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta omesso esame di fatto
decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.360 c.1 n.5
c.p.c.. Secondo il ricorrente la Corte non avrebbe adeguatamente esaminato la
diversità delle mansioni svolte nei due periodi di rapporto, quello successivo
all’assunzione in qualità di impiegata di 4° livello super e quello antecedente in cui
erano state svolte attività di mera segreteria. Vi sarebbe stata una carente e
contraddittoria ricostruzione da parte della corte di merito che avrebbe soltanto
affermato che dalle testimonianze raccolte era emerso che le mansioni svolte dalla
Bonanno nei due periodi erano state le stesse, mentre dalla testimonianza di altra
dipendente , Bozzo, sarebbe invece emerso che le attività erano state nel primo
periodo solo di registro di fatture, risposte al telefono e commissioni esterne, per il
ricorrente la corte non avrebbe valutato il fatto decisivo della diversità e
disomogeneità delle mansioni della Bonanno nei due periodi.
8)I1 primo ed il secondo motivo di gravame , che possono esaminarsi congiuntamente
perché connessi, sono inammissibili perché parte ricorrente si è limitata soltanto a
trascrivere nel ricorso di legittimità i motivi di appello che non sarebbero stati
esaminati, senza depositare l’atto di appello completo, il ricorso introduttivo del
giudizio di primo grado della Bonanno (al fine di valutare se e come i documenti siano
stati indicati in tale atto) e in particolare senza indicarne la precisa collocazione nei
fascicoli di primo o di secondo grado di merito . Questa Corte ha statuito che può
ritenersi osservato il disposto di cui all’art.366 c.1.n.6 c.p.c. ,che richiede l’indicazione
specifica degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, ove non vi sia una
trascrizione completa dell’atto o del documento, soltanto quando l’indicazione della
collocazione di tali atti nel fascicolo di parte sia precisa, così da consentirne un facile
e rapido reperimento (cfr Cass.n.2966/2011). Ed invero quando , come nel caso in
esame, sia denunciato un “error in procedendo”, anche se la Cassazione è giudice del

fatto, quindi con potere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, non
essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente
indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il
riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il

corte d’Appello.

principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad
individuare la dedotta violazione processuale (cfr Cass.n.1170/2004,

9)Quanto al terzo motivo di gravame deve egualmente formularsi un giudizio di
inammissibilità sia perché il ricorrente, anche in questo caso, si è limitato soltanto a
trascrivere parte del motivo del ricorso di appello e non l’atto completo, ma non ha
neanche trascritto o depositato la memoria di costituzione al fine di consentire la
verifica di quali fossero state le deduzioni ed eccezioni in essa contenute, avendo la
sentenza impugnata con il presente ricorso rilevato la deduzione per la prima volta
solo in sede di appello di tali eccezioni . Va comunque rilevato che la censura , lungi
dal riguardare un vizio di error in procedendo, si risolve in realtà in una richiesta di
riesame delle prove testimoniali, preclusa in questa sede .
10) Inammissibile infine deve ritenersi anche il quarto motivo. La Corte territoriale
ha esaminato il motivo di appello del Fusaro relativo all’attività svolta dalla Bonanno
nell’intero rapporto, precisando tuttavia che erano tardive le deduzioni dello stesso
circa le diverse e meno qualificanti attività svolte prima della formale assunzione,
formulate solo in appello. Così che la corte di merito ha fatto riferimento in
particolare alla presenza continuativa nello studio per l’intero periodo, confermata
dai testi, per ritenere spettante la qualifica riconosciuta con la lettera di assunzione,
mentre sarebbe stato onere del ricorrente,come già rilevato in precedenza, trascrivere
o depositare la memoria di costituzione di primo grado, come anche i verbali di
udienza relativi alle delle deposizioni che lamenta non essere state esaminate, al fine
di consentire a questa corte l’esame diretto degli atti su cui il motivo ricorso si fonda,
nel rispetto del principio di autosufficienza sancito dall’art.366 c.1 n.6 c.p.c.

11)II ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile . Non segue pronuncia
sulle spese essendo la Bonanno solo intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso .
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002 , dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis
dello stesso art.13 .

Cass.n.16245/2005, Cass.n.2771/2017).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA