Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30603 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.R., (OMISSIS) rappresentato e difeso per

procura in calce al ricorso dall’Avvocato Malasoma Paolo,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Claudio

Staderini in Roma, via della Giuliana n. 80;

– ricorrente –

contro

Auto vip s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 70 del Tribunale di Grosseto, depositata il 3

febbraio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

dicembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Autovip convenne in giudizio dinanzi al giudice di pace di Grosseto F.R. chiedendone la condanna alla restituzione della somma di L. 4.000.000, che gli aveva versato a titolo di prezzo della cessione di un’autovettura che le era stata consegnata con procura irrevocabile a vendere, operazione che non aveva poi potuto essere perfezionata essendo risultato che il veicolo non era intestato al F., ma alla società F.lli Simoni, dichiarata fallita.

Costituitosi in giudizio, il convenuto si difese negando di avere conferito procura a vendere l’autovettura in questione, che invece aveva ceduto all’attrice in parziale permuta di altro autoveicolo, ricevendo la somma richiesta a titolo di conguaglio dell’intera operazione, e che comunque la concessionaria avrebbe ben potuto intestarsi il veicolo in base alla documentazione in suo possesso.

All’esito dell’istruttoria, in cui vennero prodotti documenti ed escussi tesi, il giudice di pace decise la lite respingendo la domanda. Interposto gravame da parte della società Autovip, con sentenza n. 70 del 3 febbraio 2005 il Tribunale di Grosseto riformò in toto la decisione impugnata e condannò il F. al pagamento della somma richiesta, oltre gli interessi legali. A sostegno di questa decisione il giudice di secondo grado affermò che la domanda di restituzione avanzata dalla attrice era fondata in quanto il convenuto, che aveva conferito alla concessionaria procura irrevocabile a vendere l’autovettura ed aveva ricevuto in via anticipata a titolo di corrispettivo la somma di L. 4.000.000, non aveva provato di avere consegnato i documenti necessari per perfezionare la cessione a terzi, tenuto anche conto che il bene era risultato intestato alla società F.lli Simoni, dichiarata fallita, e non potendosi ritenere documento idoneo a consentire l’iscrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico la mera dichiarazione del curatore fallimentare della società intestataria di avere trasferito, dietro autorizzazione del giudice delegato, l’autovettura al F., atteso che nessuna prova dell’effettiva sussistenza di tale autorizzazione era mai stata fornita in giudizio.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 21 marzo 2006, ricorre F.R., affidandosi a due motivi. La s.r.l. Autovip non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 343 cod. proc. civ, assumendo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell’atto di appello proposto dalla controparte in quanto in esso mancava l’avvertimento secondo cui il convenuto, in caso di mancata costituzione nei termini, sarebbe decaduto dal diritto di proporre appello incidentale. Il mezzo è infondato.

L’art. 342 cod. proc. civ., nel disciplinare il contenuto dell’atto di citazione di appello, richiama l’art. 163 dettato per il giudizio di primo grado, il quale (nella sua versione precedente, in vigore al momento del giudizio) prevedeva che l’atto dovesse contenere, a pena di nullità, l’avvertimento alla controparte che la costituzione oltre il termine comporterà le decadenze previste dall’art. 167 cod. proc. civ..

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la legge non prevede, nemmeno implicitamente, che l’avvertimento, nel giudizio di gravame, debba riferirsi espressamente alla possibilità di proporre appello incidentale. Al riguardo deve anche riflettersi sulla circostanza che, diversamente dall’atto di citazione di primo grado, l’atto di appello, laddove, essendo la controparte costituita, viene notificato al suo procuratore ai sensi dell’art. 330 cod. proc. civ., perviene a soggetto professionalmente attrezzato a conoscere le particolari decadenze comminate dalla legge in caso di ritardata costituzione, sicchè l’avvertimento stesso può apparire in questi casi superfluo. Merita anche aggiungere che la censura appare in ogni caso superata, nel caso di specie, dal fatto che l’appellato si sia costituito in giudizio senza proporre alcun appello incidentale, nonchè dal rilievo che il ricorso non indica minimamente le censure che la parte avrebbe voluto ma non ha potuto proporre tramite l’impugnazione incidentale, per l’asserita mancanza dell’avvertimento in questione; sotto questo profilo, anzi, il motivo non appare nemmeno sorretto da interesse, tenuto conto che il F. era rimasto completamente vittorioso nel giudizio di primo grado.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 2683, 2684, 2686 e 2688 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto insufficiente ed inidonea alla iscrizione della autovettura presso il P.R.A. la dichiarazione, autenticata dal notaio, resa dal curatore fallimentare della società risultante intestataria del mezzo di avere venduto verbalmente lo stesso al F., assumendo che essa non era corredata dall’autorizzazione del giudice delegato, senza considerare che la sussistenza di quest’ultima era stata attestata dallo stesso curatore. Si aggiunge, inoltre, che il giudice di appello ha male valutato le prove, atteso che dalle dichiarazioni testimoniali rese era risultato che il F. aveva consegnato l’autovettura all’Auto vip in parziale permuta di altra autovettura, mentre il rilascio della procura a vendere costituiva un semplice escamotage utilizzato dalle concessionarie per evitare il doppio trasferimento di proprietà.

Anche questo motivo non merita accoglimento.

Con riferimento alla prima censura, si deve rilevare, in primo luogo, che la contestazione sollevata investe la valutazione da parte del giudice di merito di un documento (la dichiarazione del curatore della società precedentemente intestataria del mezzo), che costituisce operazione demandata dalla legge alla esclusiva competenza del giudice di merito ed è sindacabile, nel giudizio di legittimità, solo sotto il profilo della motivazione, che nella specie non risulta sollevato in modo specifico.

In secondo luogo, la doglianza non sembra investire l’effettiva ratio della decisione impugnata, la quale ha accolto la domanda per non avere il F. dimostrato “di avere fatto quanto necessario per assicurare il trasferimento del mezzo a favore del terzo”, argomentazione che va chiaramente riferita, come successivamente precisato dal giudicante, al fatto che il convenuto non aveva fornito la prova della intestazione formale del bene in suo favore, necessaria ai fini di perfezionare il trasferimento dell’autoveicolo al terzo attraverso la sua iscrizione nell’apposito registro degli autoveicoli. A fronte di tale motivazione il ricorrente avrebbe dovuto allegare ed anche provare non solo di avere acquistato il bene dal legittimo proprietario ma anche che il documento attestante il suo acquisto, per come formato, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, era in realtà sufficiente a perfezionare la vendita al terzo, consentendo l’iscrizione dell’atto di trasferimento in suo favore. Soltanto in tale ipotesi, infatti, egli avrebbe provato di avere posto il mandatario nella condizione di perfezionare l’atto di vendita al terzo attraverso l’iscrizione dello stesso e che, per l’effetto, l’insuccesso dell’operazione era addebitabile alla concessionaria. Nel caso di specie, invece, queste argomentazioni non risultano sviluppate, non risultando allegato nè provato che il documento fornito alla società mandataria era idoneo a perfezionare la vendita al terzo secondo le regole proprie dei beni mobili registrati.

La seconda censura, che attiene alla ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti e che si incentra sulla non corretta valutazione da parte del tribunale delle prove testimoniali è invece inammissibile in quanto investe un apprezzamento di fatto, che la legge demanda alla esclusiva competenza del giudice di merito (Cass. n. 14972 del 2006; Cass. n. 4770 del 2006; Cass. n. 16034 del 2002), e comunque non è sorretta dal principio di autosufficienza, che impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004).

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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