Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30603 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30603 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 24610-2012 proposto da:
SPOSITO

FRANCESCO

C.F.

SPSFNC84B01H501F,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI
110, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA
MARANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato BENINO
MIGLIACCIO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3107

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585 in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 20/12/2017

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 3291/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/05/2012 R.G.N.

5397/09;

ad.za 06-07-17 r.g. n. 24610-12

ORDINANZA
LA CORTE
esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore;

RILEVATO
che si controverte in tema di contratto di lavoro somministrato a tempo determinato per il periodo 17
gennaio / 30 marzo 2005 presso l’ufficio postale di Boscoreale, in relazione al quale l’attore aveva
dedotto l’insussistenza delle condizioni indicate per la somministrazione;
che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ritenendo non sufficientemente precisata la

che la Corte di Appello di Roma, in riforma della gravata pronuncia di primo grado, rigettava la
domanda, dichiarando peraltro inammissibile la richiesta di restituzione avanzata della società
convenuta – appellante, e compensando le spese;
che il lavoratore, SPOSITO Francesco, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello
con due motivi, mediante l’atto notificato in data 29 – 30 ottobre 2012:
1° – violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del decreto legislativo numero 368 del 2001 e sue
seguenti integrazioni e modificazioni (non meglio indicate, atteso che la clausola contrattuale non
risultava sufficientemente specifica – cfr. inoltre pgg. da 49 a 57 del ricorso);
2° – omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione (v. meglio pagg. 58-66 del ricorso, secondo
cui tra l’altro non si era tenuto debitamente conto della normativa comunitaria);
che la pronuncia qui impugnata ha ritenuto provate (sulla scorta della prodotta documentazione, non
debitamente contestata da parte del lavoratore) le esigenze sostitutive poste alla base dell’impugnato
contratto di somministrazione, ex articolo 86, comma 3, decreto legislativo 276 dell’anno 2003, con
riferimento alla causale di cui all’articolo 25 del contratto collettivo di settore, avuto altresì riguardo
agli accordi sindacali del 29 luglio 2004 e del 22 marzo 2005 (dagli atti emergeva, inoltre, che le
giornate di assenza degli addetti al recapito erano in numero superiore alle presenze dei lavoratori
interinali e a termine – circostanza di fatto che invero non sembra essere stata debitamente censurata

clausola;

dal ricorrente – di modo che poteva dirsi dimostrata l’effettiva utilizzazione dell’appellato per la
sostituzione dei dipendenti fissi impiegati come portalettere, assegnati all’ufficio e temporaneamente
assenti. Né occorreva la prova testimoniale articolata dalla società Poste Italiane, avendo la stessa ad
oggetto risultanze documentali non puntualmente contestate o messe in dubbio dal lavoratore;
parimenti, alla luce della prodotta documentazione, era infondata la reiterata questione circa la
mancata valutazione del rischio ex I. n. 626/94);
che, dunque, la Corte capitolina con la sentenza n. 3291 in data 11 aprile 3 maggio 2012, in riforma
della impugnata pronuncia, rigettava la domanda dell’attore SPOSITO Francesco, che aveva chiesto di
dichiarare la illegittimità e/o la nullità del contratto stipulato ai sensi dell’articolo 22 e ss. del decreto
legislativo n. 276/2003 per il periodo 17 gennaio – 30 marzo 2005, in base al quale aveva prestato F
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ad.za 06-07-17 r.g. n. 24610-12

attività come il lavoratore somministrato dalla società Obiettivo Lavoro presso Poste Italiane S.p.A. con
mansioni di addetto al recapito presso l’ufficio postale di Boscoreale, nonché la conseguente
conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze della società utilizzatrice,
con la condanna inoltre di quest’ultima al pagamento delle retribuzioni maturate sino all’effettivo
ripristino del rapporto;
che la S.p.A. Poste Italiane ha resistito all’impugnazione avversaria mediante controricorso, in seguito
illustrato da memoria;
CONSIDERATO

che, invero, quanto alla prima doglianza, la stessa appare poco conferente rispetto al caso di
specie, concernente la prestazione di lavoro somministrato disciplinato dal dl.vo n. 276/2003,
mentre le critiche mosse non risultano pertinenti rispetto alle precise argomentazioni svolte con
l’impugnata pronuncia, essendo le stesse incentrate piuttosto sulla asserita violazione del dl.vo n.
368 in tema di contratto a tempo determinato;
che, d’altro canto, in tema di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 3 dell’art. 27 del
d.lgs. n. 276 del 2003, il controllo giudiziale, che non si estende al sindacato delle scelte tecniche,
organizzative e produttive dell’utilizzatore, va concentrato sulla verifica dell’effettività delle ragioni
che giustificano il ricorso alla somministrazione (Cass. VI civ. – L, ordinanza n. 21916 del
27/10/2015), controllo che nel caso di specie qui in discussione risulta essere stato eseguito dalla
competente Corte di merito mediante adeguata valutazione del materiale probatorio acquisito, in
senso favorevole alla convenuta utilizzatrice POSTE ITALIANE, la quale aveva in concreto
impiegato lo SPOSITO per soddisfare le esigenze sostitutive indicate nel contratto de quo,
intervenuto il 13 gennaio 2005 tra POSTE ITALIANE e OBIETTIVO LAVORO per la sostituzione di
lavoratori assenti per aspettativa, congedo, ferie, partecipazione a corsi di formazione e
temporanea inidoneità a svolgere la mansione assegnata;

che entrambe le censure vanno disattese in base alle seguenti ragioni;

che ogni altra valutazione in punto di fatto, nello specifico, circa la sussistenza nel merito delle
anzidette esigenze, è precluso in sede di legittimità;
che di conseguenza appare anche inconferente il secondo motivo di ricorso, la cui rubrica sembra
(in difetto di più precise indicazioni sul punto) essere stata formulata ai sensi dell’art. 360 co. I n.
5 c.p.c., ma senza la precisa indicazione di alcuna effettiva quaestio facti, rilevante e decisiva,
omessa dalla Corte distrettuale (peraltro, quanto anche all’ivi citato dl.vo 368/2001, questa Corte
con sentenza n. 1246 del 25/01/2016, circa le esigenze sostitutive, ha già avuto modo di
affermare che l’onere di specificazione è soddisfatto, nelle situazioni aziendali complesse, oltre che
dall’enunciazione delle predette esigenze, dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito
territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da
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ad.za 06-07-17 r.g. n. 24610-12

• sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che consentano di determinare il
numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, e di verificare la
sussistenza del prospettato presupposto di legittimità, tanto alla luce sia della sentenza della
Corte cost. n. 107 del 2013, che ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1
e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, sia della sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 giugno 2010,
in C-98/09, che ha riconosciuto la compatibilità comunitaria della stessa normativa con la clausola
8.3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE);
che, pertanto, il ricorso va respinto con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al

P.Q.M.
la Corte RIGETTA il ricorso e condannali* ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a
favore di POSTE ITALIANE S.p.a., in euro #3500,00# per compensi professionali ed in euro
#200,00# per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge .

rimborso delle relative spese;

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