Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30602 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Condominio (OMISSIS) C.so

(OMISSIS), (OMISSIS) in persona

dell’amministratore rag. C.S., rappresentato e difeso per

procura a margine del ricorso dagli Avvocati Bruyere Gabriele e Mario

Menghini, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, via Vittoria Colonna n. 32;

– ricorrente –

contro

I.R., (OMISSIS) residente a (OMISSIS),

rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso

dall’Avvocato Ligotino Giovanni, elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avvocato Emanuela Origlia in Roma, via Taro n. 25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3125 del Tribunale di Torino, depositata il 9

maggio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

dicembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall’Avv. Mario Menghini per il ricorrente;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 3 novembre 2005, il Condominio (OMISSIS), ricorre, sulla base di due motivi, illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza n. 3125 del 9 maggio 2005, notificata il 20 luglio 2005, con cui il Tribunale di Torino aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che l’aveva condannato a pagare a I.R., proprietario di un box auto sito al piano interrato del condominio, al pagamento della somma di Euro 1.339,79 a titolo di rimborso delle spese dallo stesso sostenute per la riparazione di parte della soletta condominiale del cortile sovrastante il suo box, dalla quale provenivano infiltrazioni d’acqua, avendo ritenuto il giudicante fondata la pretesa dell’ I. per essere stato egli autorizzato all’esecuzione dei lavori dall’amministratore del condominio, il quale aveva operato nell’ambito dell’esercizio del suo potere di compiere atti conservativi dei beni comuni. Resiste con controricorso I.R..

Con ordinanza del 14 aprile 2011, la Corte ha concesso termine alla parte ricorrente per produrre in giudizio la deliberazione dell’assemblea condominiale di autorizzazione alla proposizione del presente ricorso da parte dell’amministratore, incombente adempiuto in data 5 luglio 2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1134 cod. civ., nonchè degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, lamenta che il giudice di secondo grado non abbia esaminato l’eccezione con cui il Condominio appellante aveva contestato, sulla base di rilievi circostanziati, l’urgenza dei lavori. Si assume quindi che il giudicante ha errato nel valutare le prove testimoniali relative alla dedotta autorizzazione dell’amministratore condominiale all’esecuzione dei lavori, atteso che il testimone sentito non conosceva l’amministratore e che la soletta oggetto dei lavori rientrava nella proprietà comune di altro condominio. La Corte territoriale ha quindi violato la disposizione di cui all’art. 1134 cod. civ., atteso che essa consente il rimborso delle spese fatte dal condomino a condizione che esse siano fatte sulle parti comuni e che comunque nel caso di specie mancava l’urgenza.

Il motivo è infondato.

Va premesso che la decisione impugnata ha riconosciuto fondata la pretesa dell’attore e rigettato l’appello avanzato dal Condominio sulla base del rilievo che dall’istruttori svolta e, in particolare dalla testimonianza resa dal teste A., risultava provata la circostanza che i lavori eseguiti dall’ I. erano stati espressamente autorizzati dall’amministratore del Condominio, con onere di pagamento diretto all’impresa esecutrice ovvero di rimorso al condomino I., autorizzazione da ritenersi valida e impegnativa per il Condominio in ragione della disposizione di cui all’art. 1130 c.c., n. 4, che autorizza l’amministratore condominiale a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.

Tanto precisato, le censure che lamentano la mancata considerazione da parte del giudice di merito del presupposto dell’urgenza e la conseguente violazione dell’art. 1134 cod. civ. appaiono inammissibili o comunque infondate in quanto non investono l’effettiva ratio della decisione impugnata, che ha riconosciuto il diritto al rimborso del condomino sulla base del rilievo che i lavori riguardavano parti comuni del Condominio (OMISSIS) erano stati autorizzati dall’amministratore, che aveva legittimamente operato. La doglianza in merito alla valutazione della prova testimoniale sulla base della quale il giudice di merito ha ritenuto provata autorizzazione dell’amministratore è invece chiaramente inammissibile in quanto investe, peraltro con critiche generiche e non sostenute dal requisito di autosufficienza, una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, che nella specie non risulta sollevato o comunque non appare formulato in modo compiuto e specifico.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 1130 c.c., n. 4, dell’art. 1135 c.c., n. 4 e u.c., dell’art. 1136 c.c., comma 4, e vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che l’attore non aveva mai dato la prova in giudizio che la soletta del cortile oggetto dei lavori fosse di proprietà del solo Condominio Autorimesse e per avere posto a fondamento della propria decisione la disposizione di cui all’art. 1130 c.c., n. 4, che autorizza l’amministratore del condominio a porre in essere atti conservativi dei diritti dei beni comuni, mentre l’attore aveva invocato l’applicazione dell’art. 1134 cod. civ., senza nemmeno valutare che tale potere è esercitatile dall’amministratore soltanto in presenza di una minaccia del bene comune, che nella specie era inesistente. La spesa di cui l’ I. chiedeva il rimborso era invece una spesa straordinaria e non urgente ed avrebbe pertanto dovuto essere autorizzata dall’assemblea e non dall’amministratore. Le prime due censure sono infondate.

La prima, che concerne l’accertamento in ordine alla proprietà del Condominio ricorrente della parte dell’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori, atteso che l’affermazione del giudice di merito si basa sul rilievo, non oggetto di specifica censura, che tale circostanza non era stata mai contestata dal Condominio nel giudizio di primo grado e doveva pertanto considerarsi positivamente accertata in giudizio per il principio di non contestazione, con l’effetto che la contestazione di essa fatta con l’atto di appello era inammissibile.

La seconda, che lamenta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in quanto la valutazione operata dal giudice, come questi ha del resto premesso in sentenza, attiene alla qualificazione giuridica dei fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda e non su fatti nuovi o diversi, sicchè non è dato riscontrare alcuna violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, restando la conclusione accolta dal giudicate nell’ambito della consentita e doverosa attività del giudice di interpretazione della domanda e della esatta qualificazione giuridica dei suoi fatti costitutivi (Cass. n. 25140 del 2010). Infondata è anche la terza censura, basata sull’assunto che l’asserita autorizzazione all’esecuzione dei lavori data dall’amministrazione al condomino sarebbe invalida e quindi inefficace in quanto, trattandosi di spesa straordinaria e non urgente, essa avrebbe dovuto essere autorizzata dall’assemblea.

L’art. 1134 cod. civ. stabilisce che il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. La ratio di tale disposizione va agevolmente colta nell’esigenza di vietare al singolo condomino l’adozione di isolate iniziative sulla conservazione dei beni comuni, ragione che viene naturalmente a cadere nel caso di lavori autorizzati ovvero che viene sacrificata nel caso in cui i lavori siano urgenti, vale a dire da eseguire senza ritardo e senza quindi poter interessare in modo diretto e completo l’amministratore o l’assemblea (Cass. n. 4364 del 2001; Cass. n. 7181 del 1997). A parte quest’ultima ipotesi, che interessa solo marginalmente la fattispecie in esame, la disposizione in discorso va letta nel senso che il condomino che ha fatto spese per eseguire lavori sui beni comuni dietro autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea ha sempre diritto di essere rimborsato, anche nel caso in cui manchi il requisito dell’urgenza o, più esattamente, a prescindere da esso.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato che l’attore aveva ricevuto l’autorizzazione a far eseguire il lavoro dall’amministratore del Condominio convenuto all’epoca in carica e, sulla base di tale rilievo, ha ritenuto fondata la domanda di rimborso. Il Condominio insorge contro tale conclusione, affermando che, trattandosi di lavori di straordinaria amministrazione, l’autorizzazione spettava all’assemblea e non all’amministratore. La critica, che pure possiede una propria consistenza giuridica, è infondata. L’art. 1135 c.c., u.c., dispone che l’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria salvo che rivestano carattere urgente, dovendo comunque anche in questo caso riferire ai condomini nella prima assemblea. Tale disposizione disegna e delimita le competenze dell’amministratore del condominio rispetto a quelle dell’assemblea e non v’è dubbio che, sotto il profilo che qui interessa, l’autorizzazione data dall’amministratore a lavori di straordinaria amministrazione in mancanza del requisito dell’urgenza non pone solo una questione di eventuale responsabilità dell’amministratore nei confronti dei condomini, ma consente altresì a questi di opporre, al condomino che agisca per il rimborso della spesa sopportata per il lavoro, che l’autorizzazione ricevuta, in quanto data dall’amministratore al di fuori dei suoi poteri e competenze, non era legittima e, quindi, non è da considerarsi vincolante per il Condominio, come tale inidonea a far sorgere obbligazioni a carico dei condomini (Cass. n. 4232 del 1987). Tanto precisato, la censura è tuttavia infondata nel merito, avendo il giudice territoriale ritenuto che l’autorizzazione data all’ I. dall’amministratore fosse legittima non solo in ragione del potere dello stesso di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni, ai sensi dell’art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, nel cui ambito, per giurisprudenza costante di questa Corte, rientrano a pieno titolo gli atti materiali di riparazione dei beni comuni (Cass. n. 8233 del 2007; Cass. n. 6494 del 1986), ma, soprattutto, in quanto ha qualificato espressamente i lavori in questione, anche per la modesta entità della spesa, come lavori di manutenzione ordinaria, rientranti nella competenza dell’amministratore. Quest’ultimo accertamento, in particolare, risulta contestato dal ricorso ma in modo del tutto generico, mediante la mera affermazione che, in ragione del suo ammontare, “la spesa de qua non è una spesa di manutenzione straordinaria”, senza opporre specifici elementi o argomentazioni contrarie. La contestazione così sollevata appare peraltro chiaramente irricevibile da parte di questa Corte, finendo in sostanza per sollecitare una nuova valutazione di fatto, non consentita in sede di giudizio di legittimità. Per tale ragione la critica sollevata non può essere accolta, dovendosi confermare il giudizio del giudice a quo che, ritenendo i lavori di ordinaria manutenzione, ha ritenuto legittima l’autorizzazione alla loro esecuzione data dall’amministratore e non dall’assemblea. Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA