Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30602 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30602 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 25906-2012 proposto da:
BRUNI LAMBERTO C.F. BRNLBR57C24A462R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ANDREA VESARIO 22, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO MARIA PALMIERI,
rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

CLAUDIO

BRIGNOCCHI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
2901

BARILLA G. & R. FRATELLI S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dagli avvocati GIAN CARLO ARTONI, STEFANINO BERETTA,

Data pubblicazione: 20/12/2017

giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 837/2012 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 17/08/2012 R.G.N. 239/2011;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Rgn.25906/2012
RILEVATO

Che la Corte d’Appello di Ancona con sentenza del 17.8.2012 ha riformato la
parzialmente sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva accolto la domanda di
Lamberto Bruni, dipendente della società odierna controricorrente, riconoscendo il
superiore inquadramento e il risarcimento danno professionale per demansionamento

e rigettando la domanda di risarcimento del danno biologico.

Che per la Corte territoriale le mansioni a cui era stato adibito il Bruni non rientravano
nel livello superiore 3A rivendicato, ma nel 3° livello di inquadramento posseduto,
perché il lavoratore non aveva svolto quell’ attività complessa di carattere tecnico
per l’esecuzione della quale, secondo la declaratoria contrattuale, si richiedono “una
preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa”,
attività che è svolta in assenza di livelli di coordinamento esecutivo e in condizioni di
autonomia operativa e facoltà di iniziativa. Per la Corte l’attività svolta dal Bruni di
controllo dei parametri delle farine consegnate , con elaborazione del campione da
immettere nel macchinario e le altre attività di lettura , trascrizione e sommatoria dei
dati numerici, come anche la trascrizione grafica dei risultati o l’apprezzamento visivo
della congruenza del poligono , costituivano attività complesse da ricondurre alla
declaratoria 3°.

Che

per la corte di merito l’adibizioné, a decorrere dal 2004, alla linea di

confezionamento con compiti anche di vigilanza delle macchine non poteva ritenersi
violatrice dell’art.2013 c.c. potendo dette mansioni rientrare nella declaratoria
posseduta di 3° livello.
Che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Bruni affidato a tre
motivi, cui ha opposto difese Barilla spa.
Che sono state depositate memorie da entrambe le parti.
CONSIDETATO
Che i motivi hanno riguardato :1) l’omessa e insufficiente motivazione circa fatti
decisivi 360 n.5 c.p.c. , oltre che errata applicazione dei profili professionali del CCNL
del settore, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. Vi sarebbe stata da parte
della Corte di merito un errato esame della declaratoria contrattuale relativa al livello
I
i

3A rivendicato, non avendo la Corte riportato neanche in sentenza l’intero testo della
declaratoria ed in particolare quella riportata nella lettera b) attinente alle mansioni
degli addetti al sistema di controllo produttivo della qualità del prodotto, in termini di
caratteristiche chimico -fisiche , gusto e igienicità ed aspetto, del tutto corrispondenti
alle mansioni svolte dal Bruni. La Corte territoriale avrebbe quindi omesso di utilizzare
un elemento decisivo ed assolutamente rilevante ai fini del giudizio. 2) l’insufficiente
e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo del giudizio, in relazione

contrasto con le numerose prove testimoniali assunte dalle quali era invece emerso
con chiarezza che Bruni effettuava analisi che non erano relative solo alle farine, come
precisato in sentenza, bensì relativo ad un controllo qualità su tutte le materie prime
in entrata .3)Vomessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo, in relazione
all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c e anche violazione e falsa applicazione dell’art.2013
c.c., in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per avere la corte territoriale
effettuato una valutazione solo in termini di compatibilità e congruità delle mansioni
svolte al livello di inquadramento e non effettuando una comparazione , in termini di
equivalenza con riferimento alla competenza e professionalità acquisite, tra le
mansioni di svolte antecedentemente rispetto alle nuove.
Che il collegio ritiene si debba rigettare il ricorso.
Che il primo motivo è inammissibile ed improcedibile perché il ricorrente non solo non
ha trascritto in maniera integrale le norme contrattuali relative ai due livelli di
inquadramento oggetto di causa ( livello 3 di appartenenza e livello 3A rivendicato),
onde consentire un immediato e diretto esame delle due declaratorie, ma non ha
indicato la produzione del CCNL e neanche specificatamente la sua collocazione,
essendosi limitato alla pagina 7 del ricorso di cassazione, ad indicare un generico
“doc.5bis “, senza precisare se trattasi di produzione dell’intero CCNL o delle sole
norme relative alle declaratorie contrattuali, senza specificare neanche in quale dei
due fascicoli di I e II grado, che si indicano come prodotti, fosse reperibile tale
documento, con violazione degli artt.366 c.l.n.6c.p.c..Questa corte ha più volte
statuito che deve,in ogni caso, essere assolta l’esigenza di specifica indicazione, a pena
di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al
reperimento degli stessi (cfr Cass.n.195/2016).Come è necessaria la produzione non
delle singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma dell’integrale testo del
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all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c., per avere la corte di merito svolto delle valutazioni in

contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni,
rispondendo detto adempimento alla funzione nonnofilattica assegnata alla Corte di
cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della
contrattazione collettiva di livello nazionale ( cfr Cass. n.16619/2009, Cass.n.
21358/2010, Cass. n. 4350/2015).

Che altrettanto inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di gravame che lamenta

un vizio motivazionale in ordine ad un punto decisivo , che tuttavia non viene
specificato se non nel fatto che le valutazioni della Corte sarebbero in contrasto con le
prove testimoniali ali assunte. A tal fine tuttavia il ricorrente ha riportato soltanto
alcune frasi dei testimoni escussi in primo grado, così che il non completo quadro delle
risultanze istruttorie, sia delle testimonianze che dell’interrogatorio libero del
ricorrente, a cui la sentenza fa invece riferimento, impedisce a questa corte di
valutare l’esistenza effettiva del denunciato vizio motivazionale, che consisterebbe per
il ricorrente nell’aver disatteso, da parte della corte di merito, quanto riferito
concordemente dai testi sulle più complete ed ampie mansioni svolte dal Bruni. Tale
vizio infatti non può ritenersi sussistere ove il giudice abbia ritenuto , con motivazione
coerente e priva di vizi logico giuridici, la rilevanza soltanto di alcuni elementi istruttori
per giungere alla decisione adottata. In tal caso infatti la censura finirebbe solo per
contestare la valutazione delle risultanze istruttorie fatte dalla corte territoriale ,
tendendo a richiedere un diverso riesame nel merito, precluso in questa sede di
legittimità.
Che non può trovare accoglimento neanche il terzo motivo di gravame. Ed infatti se

è vero che in tema di esercizio dello “ius variandi”, il giudice di merito deve accertare,
in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale
specifica acquisita dal dipendente e ne garantiscano, al contempo, lo svolgimento e
l’accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, senza che assuma rilievo
l’equivalenza formale fra le vecchie e le nuove mansioni (cfr. da ultimo Cass.n.
1916/2015), nel caso in esame era comunque onere del ricorrente dedurre la mancata
equivalenza, con riferimento quindi alle specifiche caratteristiche e capacità
professionali acquisite, che la nuova mansione, rientrante pur sempre nella qualifica
rivestita di 3° livello, avrebbe totalmente annullato. Tuttavia nel presente ricorso non si
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precisano né si richiamano le deduzioni svolte nel ricorso di primo grado che
specificavano la lamentata non equivalenza.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, con condanna del soccombente alla rifusione
delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite
del presente giudizio che liquida in, euro 4000,00 per compensi professionali, euro
200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso nell’Adunanza camerale del 27.6.2017

P.Q.M.

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