Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30601 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30601 Anno 2017
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: RIVERSO ROBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 4890-2012 proposto da:
MURSIA GUGLIELMO C.F. MRSGLL65M12H501C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 184, presso lo
studio dell’avvocato GUGLIELMO MURSIA, che lo
rappresenta

e

difneic CH art. 86 c.p.c.;

– ricorrente contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
2017
2841

80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI

tu’

Data pubblicazione: 20/12/2017

CALIULO, SERGIO PREDEN, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 7631/2010 della CORTE D’APPELLO

904

//

di ROMA, depositata il 14/02/2011 R.G.N. 10077/2006.

R.G. 4890/2012

RITENUTO
che con sentenza n.7631/2010 la Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello
dell’INPS avverso la sentenza che lo condannava a corrispondere a Montorsi Franco la

sentenza ha dichiarato nullo il ricorso di primo grado per mancanza di procura /
condannando in proprio l’avvocato Mursia Guglielmo al pagamento delle spese
processuali del doppio grado;
che a fondamento della sentenza la Corte rilevava che al momento della proposizione
del ricorso di primo grado (avvenuta il 3.8.2004) Montorsi Franco fosse già deceduto
da quattro anni circa (in particolare il 23.5.2000) e che non vi fosse prova del rilascio
della procura in quanto quella posta a margine del ricorso era priva di data certa,
salvo quella apposta all’atto del deposito successivamente al decesso della parte, con
conseguente inesistenza dell’invocato mandato;
che anche per la fase d’appello l’avvocato era sprovvisto di procura;
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avvocato l’Avv. Mursia
Guglielmo con un motivo nel quale lamenta la violazione e falsa applicazione di
norme di diritto ex art. 360 numero 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 83, 91, 92 e 96
c.p.c. sostenendo che la circostanza del decesso della parte rappresentata era stata
da egli appresa solo con il ricorso in appello proposto dall’INPS in quanto il pensionato
viveva in Argentina e che nel corso degli anni in cui aveva svolto la sua attività
difensiva nessuno degli eredi lo avesse informato del decesso, non accertato
nemmeno dall’Inps primo del giudizio di appello;
che non esisteva perciò il duplice requisito della manifesta infondatezza e temerarietà
della lite, necessario per la condanna del difensore al pagamento delle spese, non
potendo essergli imputata nessuna condotta colposa o dolosa; nè ricorreva l’ipotesi
della procura inesistente, in quanto benché nulla o invalida, nel caso di specie la
procura era idonea a determinare un rapporto processuale con la parte rappresentata;
talché non si poteva considerare parte il procuratore e condannarlo in proprio al
pagamento delle spese, in quanto in caso di procura invalida la veste di parte
processuale spetta comunque alla parte o ai suoi eredi;

somma di C 2652,00 a titolo di interessi ed accessori, ed in riforma della stessa

R.G. 4890/2012

che l’INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO
che il ricorso è privo di fondamento atteso che nel caso in esame all’atto
dell’instaurazione della causa – con la proposizione del ricorso in primo grado il
3.8.2004 – la parte rappresentata era deceduta da anni (il 23.5.2000) e non è stato
nemmeno accertato in giudizio che la procura fosse stata rilasciata prima della

a margine del ricorso andasse considerata priva di data certa, mentre la data
desumibile dal deposito era appunto successiva al decesso della parte;
che anche per la fase d’appello l’avvocato era privo di un’autonoma e valida procura,
diversa da quella inesistente depositata nel giudizio di primo grado;
che pertanto, come pure affermato dalla Corte territoriale, la fattispecie andava
considerata come un caso di inesistenza della procura e non di mera nullità , talchè la
condanna in proprio dell’avvocato al pagamento delle spese processuali risponde
all’orientamento di questa Corte,siccome affermato dalla sentenza n.10706/2006i con
cui le Sez. Unite hanno distinto allo scopo l’ipotesi della nullità della procura da quella
della inesistenza, in base al fatto che una procura sia stata o meno rilasciata prima
della causa (e nella fattispecie di cui si tratta è stata accertato appunto che nessuna
procura fosse stata rilasciata dalla parte, deceduta prima del deposito di un ricorso
con procura priva di data certa anteriore);
che pertanto la sentenza impugnata resiste alle critiche sollevate col ricorso che va
quindi rigettato;
che le spese seguono la soccombenza come da dispositivo;

promozione della causa avendo bensì la Corte territoriale affermato che quella apposta

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali liquidate in complessivi €/220091, di cui 2000 per compensi professionali, ,2,2 67 ,9
oltre al 15% di spese aggiuntive ed oneri accessori.
Roma, così deciso nella adunanza camgrale del 19.7.2017

1. CANL ERE

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