Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30600 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30600
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.S. (OMISSIS), domiciliata in ROMA ex lege,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato SCATENA LAMBERTO;
– ricorrente –
contro
R.A., R.D. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 86, 2699 presso lo studio
dell’avvocato MARUCCHI GIANLUCA ST CARDIA, rappresentati e difesi
dall’avvocato CELLE GIOVANNI;
– controricorrenti –
e contro
RO.AN., RO.MA., FALL RO.BR. nella
qualità di socio illimitatamente responsabile della ITEA SNC DI
RAFFINO GIANLUCA & C. in persona del Curatore pro tempore;
– Intimati –
avverso la sentenza n. 817/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 01/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito l’Avvocato MARUCCHI Gianluca con delega depositata in udienza
dell’Avvocato CELLE Antonio, difensore del resistente che ha chiesto
termine per perfezionare la rinuncia depositata (nuova delega al
difensore);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio che ha concluso per l’estinzione del ricorso, in
subordine inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che l’avvocato della ricorrente R.S. Lamberto Scatena (abilitato alla rinuncia al ricorso come da procura a margine del ricorso) con atto del 24-11-2011 ha rinunciato al ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 1-9-2005.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’avvocato dei resistenti R.A. e R.D. Giovanni Celle (abilitato ad accettare la rinuncia come da procura speciale in atti) ha aderito a tale rinuncia, cosicchè occorre dichiarare l’estinzione del processo senza emettere alcuna pronuncia in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011