Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3060 del 11/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3060 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19269-2011 proposto da:
NATALOTTO RITA NTLRTI61S66F251Q, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. VALESIO 1, presso lo studio
dell’avvocato PACE EUGENIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MANGANO WALTER, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001;
– intimata avverso l’ordinanza R.G. 4/2011 del TRIBUNALE di PATTI del
13.6.2011, depositata il 14/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
Data pubblicazione: 11/02/2014
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO
CAPASSO.
Ric. 2011 n. 19269 sez. M2 – ud. 12-11-2013
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Il Collegio
Ritenuto che per la complessità delle questioni trattate in ordine
alla instaurazione del contraddittorio e al rito applicabile (cfr
‘ Cass. 21685/13 che contraddice 26966/11), non sussista l’evidenza
camerale di cui all’art. 375 c.p.c.;
PQM
Rinvia la discussione della causa alla Pubblica Udienza.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta/2^
sezione civile il 12 novembre 2013
Il Presidente
decisoria che giustifica la trattazione della causa con il rito